§ 1.2.50 – L.R. 9 maggio 2001, n. 18.
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:09/05/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Funzioni).
Art. 2.  (Autonomia).
Art. 3.  (Contabilità e finanza).
Art. 4.  (Personale e organizzazione).
Art. 4 bis.  (Personale regionale in convenzione)
Art. 5.  (Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni).
Art. 6.  (Segreterie dei gruppi consiliari).
Art. 7. 
Art. 7 bis.  Segreteria del Difensore Civico.
Art. 8.  (Assegnazione di personale).
Art. 8 bis.  (Valutazione del personale assegnato alle segreterie)
Art. 9.  (Incarichi a tempo determinato).
Art. 10.  (Trattamento economico).
Art. 11.  (Disposizioni  generali).
Art. 12.  (Abrogazione o modificazione di norme).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Urgenza).


§ 1.2.50 – L.R. 9 maggio 2001, n. 18.

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

(B.U. 30 maggio 2001, n. 11).

 

Titolo I

DELL'AUTONOMIA

 

Art. 1. (Funzioni).

     1. Il Consiglio regionale è la sede della funzione legislativa che è esercitata attraverso il confronto con le autonomie locali, le  forze sociali e gli altri soggetti della realtà socio-economica regionale, il Consiglio svolge, oltre all'attività ispettiva e di sindacato, anche quella di monitoraggio sull'attuazione della produzione legislativa.

     2. Il Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

 

     Art. 2. (Autonomia).

     1. Al fine di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica e l'imparzialità all'azione del Consiglio regionale, questo ha autonomia contabile, organizzativa e funzionale.

 

     Art. 3. (Contabilità e finanza).

     1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio bilancio, formulato sulla base del piano programmatico- strategico annuale e pluriennale, sorretto da apposito finanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio di previsione e il  conto consuntivo.

     3. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio costituiscono allegato al bilancio e al consuntivo della Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

     4. La formazione, l'articolazione e la gestione del bilancio del Consiglio sono rette dalle norme regionali e statali in materia.

     5. Con apposito regolamento interno, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, fissa le modalità ed i criteri per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

 

     Art. 4. (Personale e organizzazione).

     1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, dispone di una propria dotazione organica e di uno specifico ruolo. In sede di prima attuazione, la dotazione organica è quella di cui all'allegata tabella "A".

     2. Il Consiglio regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'accordo quadro di settore in materia e dal CCNL del comparto Regioni- Autonomie locali, e in armonia con i principi fissati dal precedente articolo 2, è titolare di un autonomo potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme [1].

     3. Trovano applicazione le norme in materia di organizzazione contenute nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77, in quanto applicabili al Consiglio regionale nel rispetto della sua autonomia.

 

     Art. 4 bis. (Personale regionale in convenzione) [2]

     1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, in caso di impossibilità oggettiva di utilizzazione all'interno dell'amministrazione del Consiglio regionale di idonee figure professionali e considerati i limiti di spesa imposti al ricorso al conferimento di incarichi individuali all'esterno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili nell'intera amministrazione regionale, possono avvalersi della collaborazione del personale della Giunta regionale.

     2. Il rapporto di collaborazione di cui al comma 1 presuppone il necessario consenso del dipendente richiesto e non può dar luogo ad alcun compenso. L'oggetto, la durata e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto dell'incarico di collaborazione sono disciplinate da apposita convenzione tra l'amministrazione del Consiglio regionale e quella della Giunta regionale.

     3. Le prestazioni lavorative del dipendente della Giunta regionale a favore delle Commissioni consiliari di cui al comma 1 sono considerate ai fini della valutazione della performance.

 

Titolo II

DELLE SEGRETERIE

 

Capo I

Strutture

 

     Art. 5. (Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni).

     1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.-

     2. Il Servizio di segreteria del Presidente è articolato in un Ufficio.

     3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unità organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente è adeguata la tabella C [3].

     4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissata nell'allegata tabella "C" e può essere coperta con personale regionale, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale[4].

     5. In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui all'art. 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. 11/2001[5].

     6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e può prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara,

 

     Art. 6. (Segreterie dei gruppi consiliari).

     1. L'Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.

     2. La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

     3. La responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato; l'incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo nonché al personale di cui all’art. 5 comma 3 [6].

     4. Il Presidente di ciascun gruppo, nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B, richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura.

     5. Presso ciascun gruppo, può essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni prescritte nell'art.9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unità di personale regionale, del Consiglio o della Giunta ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri [7].

     6. Fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per comprovate esigenze organizzative e funzionali, può essere modificata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 7. [8]

     1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.

     2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.

     3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili possono essere utilizzati o per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo o per far fronte alle spese di funzionamento [9].

     4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.

     5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.

     6. [I contributi previsti dall'art. l della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all' anno precedente] [10].

     [7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.] [11]

     [8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.] [12]

     [9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado.] [13]

 

     Art. 7 bis. Segreteria del Difensore Civico. [14]

     Il Difensore Civico regionale dispone, oltre che della struttura amministrativa di supporto, anche di una Segreteria particolare, non costituita in unità organizzativa, posta alle sue dirette dipendenze.

 

Capo II

Disposizioni comuni alle segreterie

 

     Art. 8. (Assegnazione di personale).

     1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

     a) della Giunta regionale;

     b) del Consiglio regionale;

     c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando [15];

     d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.

     Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.

     2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).

     3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

     4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura [16].

     5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi  8 e 9.

     6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

     7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.

     8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni, mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale [17].

     9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal Regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.

     10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine del 31.12.2002 [18].

 

     Art. 8 bis. (Valutazione del personale assegnato alle segreterie) [19]

     1. Il personale di cui all'articolo 8 è sottoposto al sistema di valutazione, nell'ambito del ciclo della performance del Consiglio regionale, in ordine al conseguimento degli obiettivi che, tenuto conto della natura delle attività svolte, sono individuati nel Piano della performance.

     2. L'Ufficio di Presidenza, con disciplinare da adottarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009, alla l.r. 6/2011 e al vigente sistema di valutazione, regolamenta le fasi e gli attori del processo valutativo, oltre agli effetti applicativi della valutazione sugli istituti contrattuali ad essa correlati.

 

     Art. 9. (Incarichi a tempo determinato).

     1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui alla tabella B, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.

     1 bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all’art. 7bis.

Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego del Consiglio regionale [20].

     1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarietà, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura [21].

     1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina [22].

     1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015 [23].

     2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1 bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti [24].

     3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.10.

 

     Art. 10. (Trattamento economico).

     1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

     2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa è mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennità [25].

     3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilità di un ufficio può essere riconosciuta la "indennità di responsabilità" contrattualmente prevista per altre funzioni.

     4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel CCNL.

     5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito fondo nell'ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio.

 

     Art. 11. (Disposizioni  generali).

     1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale.

     2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorità indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del CCNL.

     3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l'attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

 

Titolo IV

Norme finali e transitorie

 

     Art. 12. (Abrogazione o modificazione di norme).

     1. E' abrogata la L.R. 21 giugno 1996, n. 40.

     2. Trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - L.R. 12 settembre 1978, n. 63;

     - L.R. 13 novembre 1980, n. 76;

     - L.R. 22 marzo 1985, n. 16, art. 7;

     - L.R. 14 aprile 1988, n. 40;

     - L.R. 17 aprile 1990, n. 45;

     - L.R. 10 marzo 1993, n. 15, art. 2, comma 2;

     - L.R. 7 settembre 1993, n. 47;

     - L.R. 7 aprile 1994, n. 20;

     - L.R. 26 agosto 1994, n. 58 (fatta eccezione per le norme concernenti le strutture della Giunta regionale);

     - L.R. 7 dicembre 1995, n. 140;

     - L.R. 17 dicembre 1996, n. 141;

     - L.R. 26 luglio 1997, n. 74;

     - L.R. 10 marzo 1998, n. 17;

     - L.R. 14 settembre 1999, n. 78.

     3. Dal medesimo termine di cui al comma 2 è abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle recate dalla presente legge e dalla data di entrata in vigore del  regolamento previsto al comma 5 dell'articolo 4 è abrogata la L.R. 1 marzo 1974, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. [26].

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. Le materie per le quali le disposizioni recate dalla presente legge rinviano ad appositi atti regolamentari e di organizzazione, restano regolate, sino alla emanazione di questi, dalle norme già in vigore.

     2. Nella fase di prima attuazione e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite degli stanziamenti iscritti per l'anno 2001 nel bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza adotta il bilancio di previsione della spesa del Consiglio per l'anno corrente; per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'art. 3.

     3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni organizzative eventualmente realizzate in difformità dalle disposizioni recate da queste, sono adeguate alle stesse fatti salvi i finanziamenti sostitutivi legittimamente attribuiti ed in atto che rimangono invariati sino a termine della legislatura, sempre che non siano effettuate variazioni nella copertura dei relativi posti.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese conseguenti l'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito dello stanziamento annuale del bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale e con l'iscrizione in appositi capitoli del bilancio consiliare.

     2. La dotazione organica di cui alla tabella "A" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto meramente ricognitiva della situazione derivante dalla L.R. 14 settembre 1999, n.77 e degli effetti conseguenti l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 29 luglio 1998, n. 61.

 

     Art. 15. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 

TABELLA "A"

Dotazione organica del Consiglio regionale

Dirigenti      15

Categoria D    34

Categoria C    37

Categoria B    65

Categoria A     2

Totale        153

 

 

 

 

 

TABELLA "B"

Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi

consiliari

Segreterie        Cat. D    Cat. C    Cat. B   TOTALE    Di cui

                                                       assumibile

                                                       a termine

N° Consiglieri

   1                1         1         1         3          2

   2                1         2         1         4          3

da 3 a 4            1         2         2         5          4

da 5 a 6            1         3         2         6          4

da 7 a 8            2         3         2         7          5

da 9 a 10           2         3         3         8          6

 

 

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiore a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri.

 

 

 

TABELLA "C"

dotazione organica delle segreterie dei componenti l'Ufficio di

Presidenza

Segreterie    Dirigente   Cat.   Cat.   Cat.   TOT.   Di cui

                           D      C      B             assumibile

                                                       a termine

 

Presidente        1       2      3      2       8         3

Vice                      1      3*             4         1

Presidente

vicario

Vice                      1      3*             4         1

Presidente

Cons.                            2*             2         1

Segretario

Cons.                            2*             2         1

Segretario

Pres.                            1*             1

Commissione

 

 

* Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale della categoria C può essere  sostituito, in tutto o in parte, con personale di categoria B.


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[2] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[3] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[4] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 19 dicembre 2001, n.77.

[5] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 19 dicembre 2001, n.77.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16. Per l'interpretazione autentica del presente punto, vedi l'art. 1 della L.R. 12 novembre 2004, n. 39. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2008, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 22, L.R. 16/2006, nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nel presente comma.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 agosto 2011, n. 34.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[10] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[11] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 ottobre 2006, n. 30.

[12] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 ottobre 2006, n. 30.

[13] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 ottobre 2006, n. 30.

[14] Articolo inserito dall’art. 47 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 agosto 2011, n. 34.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25.

[17] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25.

[19] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2019, n. 21.

[20] Comma inserito dall’art. 47 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[21] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2019, n. 21.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2019, n. 21.

[23] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2019, n. 21.

[24] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[25] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 38 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[26] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15.