§ 6.1.3 - L.R. 1 marzo 1974, n. 8. [*]
Norme sulla contabilità del Consiglio Regionale d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:01/03/1974
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Autonomia funzionale, organizzativa e contabile).
Art. 2.  (Periodicità e decorrenza).
Art. 3.      La chiusura dei conti delle entrate accertate e non riscosse e delle spese impegnate e non pagate è protratta all'ultimo giorno del primo mese successivo al termine dell'esercizio.
Art. 4.  (Requisiti necessari del bilancio).
Art. 5.  (Classificazione del bilancio).
Art. 6.  (Formazione del bilancio).
Art. 7.  (Trasmissione alla Giunta regionale del progetto di bilancio del Consiglio).
Art. 8.  (Approvazione del bilancio del Consiglio).
Art. 9.  (Esercizio provvisorio).
Art. 10.  (Variazioni di bilancio).
Art. 11.  (Esecuzione del bilancio).
Art. 12.  (Accertamento delle entrate).
Art. 13.  (Riscossioni delle entrate).
Art. 14.  (Versamento delle entrate).
Art. 15.  (Gestione delle spese).
Art. 16.  (Assunzioni di impegni di spesa).
Art. 17.  (Registrazione degli impegni di spesa).
Art. 18.  (Liquidazione delle spese).
Art. 19.  (Ordinazione e pagamento delle spese).
Art. 20.  (Mandati di pagamento).
Art. 21.  (Documentazione).
Art. 22.  (Posizione e direzione).
Art. 23.  (Attribuzioni).
Art. 24.  (Situazione riassuntiva).
Art. 25.  (Incarichi di tesoriere e di economo).
Art. 26.  (Affidamento del servizio di tesoreria).
Art. 27.  (Capitolato di affidamento).
Art. 28.  (Convenzione).
Art. 29.  (Attribuzioni della Tesoreria).
Art. 30.  (Incassi e pagamenti).
Art. 31.  (Operazioni di cassa).
Art. 32.  (Modalità per i pagamenti).
Art. 33.  (Registri del Tesoriere).
Art. 34.  (Custodia del denaro e dei valori).
Art. 35.  (Situazione di Cassa).
Art. 36.  (Responsabilità del tesoriere).
Art. 37.  (Vigilanza).
Art. 38.  (Funzioni dell'economo).
Art. 39.  (Registri dell'economo).
Art. 40.  (Fondo per le minute spese).
Art. 41.  (Beni).
Art. 42.  (Inventario dei beni immobili).
Art. 43.  (Consegnatari dei beni mobili).
Art. 44.  (Inventario dei beni mobili).
Art. 45.  (Carico e scarico dei beni mobili).
Art. 46.  (Passaggio di carico dei beni immobili e mobili).
Art. 47.  (Chiusura annuale degli inventari).
Art. 48.  (Ricognizione dei beni immobili e mobili).
Art. 49.  (Materiale di consumo).
Art. 50.  (Contratti).
Art. 51.  (Asta pubblica).
Art. 52.  (Licitazione privata).
Art. 53.  (Appalto-concorso).
Art. 54.  (Trattativa privata).
Art. 55.  (Approvazione ed efficacia dei contratti).
Art. 56.  (Lavori, forniture e servizi economia).
Art. 57.  (Collaudo dei lavori e forniture).
Art. 58.  (Cauzione - Penalità).
Art. 59.  (Divieto di suddivisione di lavori o forniture).
Art. 60.  (Riserve degli appaltatori e transazioni).
Art. 61.  (Formazione, deliberazione ed approvazione del consuntivo).
Art. 62.  (Conto finanziario).
Art. 63.  (Conto patrimoniale).
Art. 64.  (Riduzione ed eliminazione dei residui attivi).
Art. 65.  (Gestione dei residui passivi).
Art. 66.  (Perenzione dei residui passivi).
Art. 67.  (Trasferimenti dei residui).
Art. 68.  (Scritture finanziarie e patrimoniali).
Art. 69.  (Urgenza).


§ 6.1.3 - L.R. 1 marzo 1974, n. 8. [*]

Norme sulla contabilità del Consiglio Regionale d'Abruzzo. [1]

(B.U. n. 8 del 9 marzo 1974).

 

TITOLO I

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

Art. 1. (Autonomia funzionale, organizzativa e contabile).

     Il Consiglio Regionale, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

TITOLO II

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

ESERCIZIO FINANZIARIO

 

     Art. 2. (Periodicità e decorrenza).

     L'esercizio finanziario del Consiglio regionale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 3.

     La chiusura dei conti delle entrate accertate e non riscosse e delle spese impegnate e non pagate è protratta all'ultimo giorno del primo mese successivo al termine dell'esercizio.

     La perenzione dei residui attivi e passivi segue la disciplina della perenzione dei residui del bilancio generale della Regione.

CAPO II

BILANCIO DI PREVISIONE

 

     Art. 4. (Requisiti necessari del bilancio).

     Il bilancio del Consiglio è di competenza, oltre ad essere pubblico è formato in termini chiari e con precisa specificazione; comprende tutte le entrate e le spese del Consiglio, con esclusione di qualsiasi gestione separata. Sia le entrate che le spese sono indicate al lordo di qualsiasi detrazione.

     Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste.

 

     Art. 5. (Classificazione del bilancio).

     Il bilancio del Consiglio regionale segue le classificazioni del bilancio regionale, coordinato con i bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici secondo le norme del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.

     La classificazione delle spese dovrà sempre indicare i seguenti aggregati:

     - spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale,

     - spese di rappresentanza,

     - spese postali e telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, di economato in genere,

     - spese per attrezzature e arredamento,

     - spese per il personale addetto al Consiglio regionale,

     - contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari,

     - compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

     Il bilancio è specificato in voci analitiche, la cui unità elementare è il capitolo.

 

     Art. 6. (Formazione del bilancio).

     Il progetto di bilancio interno del Consiglio regionale, predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, è corredato di una relazione illustrativa nella quale sono in particolare messi a confronto gli stanziamenti proposti con quelli iniziali dell'anno finanziario in corso e sono motivate le variazioni in più o in meno.

 

     Art. 7. (Trasmissione alla Giunta regionale del progetto di bilancio del Consiglio).

     Un mese prima del termine previsto per la presentazione del bilancio regionale, il Presidente del Consiglio trasmette il progetto di bilancio interno del Consiglio alla Giunta.

     La Giunta provvede ad iscrivere il fabbisogno finanziario complessivo del Consiglio nel progetto di bilancio della Regione.

     Il progetto di bilancio del Consiglio è allegato al progetto di bilancio della Regione.

 

     Art. 8. (Approvazione del bilancio del Consiglio).

     Il bilancio interno del Consiglio regionale è approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale al quale è allegato.

 

     Art. 9. (Esercizio provvisorio).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può eccezionalmente essere autorizzato dal Consiglio medesimo a gestire provvisoriamente il bilancio per dodicesimi sulla base del progetto di bilancio di previsione già presentato per l'approvazione.

     L'autorizzazione non può essere concessa per un periodo complessivamente superiore a tre mesi.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è autorizzato di diritto a gestire provvisoriamente il bilancio fino alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio generale della Regione.

 

     Art. 10. (Variazioni di bilancio).

     Le variazioni al bilancio del Consiglio regionale sono approvate con legge regionale.

 

     Art. 11. (Esecuzione del bilancio).

     L'esecuzione del bilancio del Consiglio regionale spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

CAPO III

ENTRATE

 

     Art. 12. (Accertamento delle entrate).

     Le entrate diverse dalla dotazione del Consiglio, come interessi attivi, lasciti e donazioni, sono accertate sulla base di disposizioni legislative, atti amministrativi, contratti o altri titoli.

     Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'anno finanziario costituiscono i residui attivi e che sono compresi tra le attività del conto del patrimonio.

 

     Art. 13. (Riscossioni delle entrate).

     Il Presidente del Consiglio o il vice Presidente appositamente delegato richiede ogni tre mesi al Presidente della Giunta Regionale l'emissione di titoli di pagamento delle rate della dotazione del Consiglio.

     In caso di esercizio provvisorio la richiesta è proporzionata alla durata dell'esercizio autorizzato sulla base della dotazione iscritta nel progetto di bilancio regionale presentato al Consiglio.

     La riscossione è effettuata dall'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria del Consiglio.

     La riscossione delle entrate dà luogo all'emissione di bollette di incasso che, numerate, progressivamente, firmate dal responsabile del servizio di Ragioneria del Consiglio regionale o da chi lo sostituisce e munite del timbro di ufficio, devono contenere:

     a) il nome e cognome del debitore;

     b) la causale della riscossione;

     c) l'importo in cifre e in lettere;

     d) la data di emissione.

     Ai fini contabili le bollette di incasso sono completate con l'indicazione dell'anno finanziario al quale si riferiscono e del capitolo di competenza e dei residui al quale è iscritta l'entrata.

 

     Art. 14. (Versamento delle entrate).

     Tutte le somme introitate devono essere versate entro due giorni al tesoriere del Consiglio, che ne rilascia quietanza.

     Il versamento può essere effettuato anche negli appositi conti correnti postali.

CAPO IV

SPESE

 

     Art. 15. (Gestione delle spese).

     La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

 

     Art. 16. (Assunzioni di impegni di spesa).

     Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale sono di norma assunti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o anche dal Presidente per le spese di rappresentanza.

     L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di delegare l'assunzione di impegni di spesa al Presidente ed al funzionario incaricato responsabile dei servizi del Consiglio.

     Nessun impegno può essere assunto se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio, che non possono in nessun conto essere superati.

 

     Art. 17. (Registrazione degli impegni di spesa).

     Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio interno del Consiglio regionale devono essere inviati al servizio di ragioneria del Consiglio, che provvede alla registrazione dell'impegno, subordinatamente alla verifica della regolarità della relativa documentazione e dell'esatta imputazione, nel limite della disponibilità, al capitolo di pertinenza.

     Gli atti, muniti degli estremi della registrazione di impegno, sono restituiti all'organo di provenienza.

     Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi che sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

 

     Art. 18. (Liquidazione delle spese).

     La liquidazione delle spese è effettuata, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e con decisione del Presidente per le spese di importo non superiore a L. 200.000.

 

     Art. 19. (Ordinazione e pagamento delle spese).

     Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente art. 18 viene ordinato con mandati firmati dal Presidente del Consiglio o da un vice Presidente appositamente delegato o da funzionari del Consiglio, anch'essi appositamente delegati, congiuntamente con il responsabile del servizio di ragioneria o con chi lo sostituisce.

     L'Ufficio di Ragioneria verifica preventivamente:

     a) la corrispondenza del mandato all'impegno;

     b) l'esatta imputazione al capitolo di spesa della competenza o dei residui;

     c) la regolarità della documentazione.

     I mandati sono tratti sull'Istituto di credito assuntore del servizio di tesoreria del Consiglio.

 

     Art. 20. (Mandati di pagamento).

     I mandati di pagamento devono contenere:

     a) l'indicazione dell'anno finanziario;

     b) il capitolo al quale è imputata la spesa il, conto competenze o in conto residui;

     c) gli estremi dell'impegno;

     d) la somma netta da pagare (in cifre e in lettere) con l'indicazione dell'importo lordo e delle singole ritenute operate;

     e) il cognome e nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

     f) le modalità del pagamento;

     g) l'oggetto della spesa;

     h) la data di emissione;

     i) le firme delle persone autorizzate ad emetterli;

     i) il timbro dell'ufficio.

     I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni dei creditori, con accreditamento in conto corrente postale, con commutazione in vaglia cambiario, con assegno non trasferibile, o con versamento in conto corrente bancario.

     I mandati di pagamento emessi a favore di enti tenuti ad effettuare la riscossione delle loro entrate contro rilascio di quietanze staccate dal bollettario, devono recare l'indicazione dell'obbligo della presentazione, da parte dell'ente, della quietanza predetta, ed essere estinti in conformità.

 

     Art. 21. (Documentazione).

     Ogni mandato di pagamento è corredato:

     - dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;

     - dei documenti attestanti la liquidazione della spesa;

     - dei buoni di carico, quando si tratti di beni inventariabili.

     Per le spese che non vengono pagate in un'unica soluzione la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

CAPO V

SERVIZIO DI RAGIONERIA [3]

 

     Art. 22. (Posizione e direzione).

     Il servizio di ragioneria è alle dirette dipendenze del responsabile del Servizio stesso.

     In caso di assenza o impedimento del responsabile assume le funzioni il funzionario del servizio da lui designato.

 

     Art. 23. (Attribuzioni).

     Il servizio di ragioneria:

     a) provvede alle spese ed alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione, alla consistenza patrimoniale, ai rilevamenti statistico-contabili. A tal fine debbono ad esso essere comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;

     b) fornisce gli elementi per la compilazione del bilancio consuntivo e prepara quelli occorrenti per la formazione dei bilanci di previsione;

     c) vigila sul servizio di cassa;

     d) predispone i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla Tesoreria;

     e) vigila i consegnatari dei beni mobili ed impartisce loro le istruzioni per la tenuta dei registri di consistenza;

     f) vigila sui servizi di economato.

     Le irregolarità riscontrate dall'Ufficio di ragioneria sono riferite dal funzionario incaricato responsabile dei Servizi del Consiglio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le sue deliberazioni.

 

     Art. 24. (Situazione riassuntiva).

     L'Ufficio di Ragioneria compila ogni trimestre la situazione riassuntiva delle spese e delle entrate.

     La situazione riassuntiva è sottoposta dal funzionario incaricato responsabile dei Servizi del Consiglio all'Ufficio di Presidenza.

CAPO VI

SERVIZIO DI TESORERIA E DI ECONOMATO

 

     Art. 25. (Incarichi di tesoriere e di economo).

     L'incarico di economo è conferito dal Presidente del Consiglio Regionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, ad un funzionario del Consiglio regionale [4].

     Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito - che assume la qualità di tesoriere del Consiglio - secondo le norme degli articoli seguenti.

 

     Art. 26. (Affidamento del servizio di tesoreria).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affida il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito, operanti nella Regione, di cui agli Artt. 5 e 99 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria) e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 27. (Capitolato di affidamento).

     Le condizioni che disciplinano il servizio di tesoreria sono stabilite con apposito capitolato deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

     Nell'atto di conferimento del servizio sono stabiliti i tassi di interesse applicabili in ragione di anno sulle giacenze attive di fondi e sulle somme utilizzate a credito.

     La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria non può superare il periodo di dieci anni. I sempre ammesso il rinnovo.

 

     Art. 28. (Convenzione).

     I rapporti con l'Istituto di credito incaricato dell'espletamento del servizio di tesoreria sono disciplinati con apposita convenzione a firma del Presidente del Consiglio. Della convenzione fa parte il capitolato di cui al precedente art. 27.

     La convenzione è immediatamente vincolante per l'Istituto di credito assuntore del servizio all'atto della sottoscrizione; sarà obbligatoria per il Consiglio dopo che sia resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

 

     Art. 29. (Attribuzioni della Tesoreria).

     La Tesoreria del Consiglio regionale cura il versamento delle entrate, il pagamento delle spese e le altre incombenze di competenza del Consiglio demandate alla tesoreria da norme legislative o regolamentari.

 

     Art. 30. (Incassi e pagamenti).

     Il tesoriere effettua i prelevamenti dalla tesoreria regionale su richieste firmate dal Presidente del Consiglio o da un vice Presidente appositamente delegato, incassa le altre entrate e compie i pagamenti sulla base delle relative determinazioni.

 

     Art. 31. (Operazioni di cassa).

     Il tesoriere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle determinazioni di pagamento

     E' altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore che gli venga affidato.

     Non deve prestare cauzione.

 

     Art. 32. (Modalità per i pagamenti).

     Il tesoriere deve curare il sollecito pagamento delle somme dovute dal Consiglio regionale, accertando, sotto la sua responsabilità, l'identità delle persone alle quali i pagamenti devono essere effettuati.

     Qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o di pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, il tesoriere sospende il pagamento stesso, informandone il funzionario responsabile del servizio per le relative decisioni.

 

     Art. 33. (Registri del Tesoriere).

     Il tesoriere tiene:

     a) un registro di carico e scarico delle determinazioni di incasso e di quelle di pagamento;

     b) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della Cassa;

     c) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

 

     Art. 34. (Custodia del denaro e dei valori).

     Il denaro ed i valori devono essere custoditi in cassaforte.

     Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore che non siano di pertinenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 35. (Situazione di Cassa).

     Il tesoriere compila mensilmente la situazione di cassa e ne invia copia al Servizio di ragioneria insieme ai documenti giustificativi.

     Il servizio di ragioneria riferisce sulla situazione di Cassa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale tramite il funzionario incaricato responsabile dei servizi del Consiglio.

 

     Art. 36. (Responsabilità del tesoriere).

     Il tesoriere è responsabile dei pagamenti i cui mandati od altri titoli di spesa non siano conformi alle disposizioni di legge o di regolamento ed agli altri obblighi assunti con la convenzione e con il capitolato.

     Il tesoriere ha l'obbligo del rendiconto ed è assoggettato alla responsabilità contabile.

 

     Art. 37. (Vigilanza).

     La vigilanza sul servizio di tesoriere è esercitata dall'Ufficio di Presidenza che utilizza a tale scopo il servizio di Ragioneria del Consiglio regionale.

 

     Art. 38. (Funzioni dell'economo).

     L'economo provvede, secondo le disposizioni impartite dal funzionario incaricato responsabile dei Servizi del Consiglio, alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali di pertinenza del Consiglio regionale e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

     L'economo è assoggettato alla responsabilità contabile [5].

 

     Art. 39. (Registri dell'economo).

     L'economo tiene:

     a) un registro d'inventario per i mobili, le macchine e le attrezzature in dotazione al Consiglio regionale;

     b) un registro di carico e scarico per i materiali di consumo.

 

     Art. 40. (Fondo per le minute spese).

     All'economo può essere affidato un fondo di cassa di importo non superiore a lire 1.500.000 per minute spese, autorizzate dal funzionario incaricato responsabile dei Servizi del Consiglio.

     Della gestione del fondo suddetto il responsabile deve dare ogni tre mesi il rendiconto al Servizio di ragioneria che provvede a rimetterlo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio [5]a.

TITOLO III

DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CAPO I

BENI

 

     Art. 41. (Beni).

     I beni in dotazione al Consiglio regionale si distinguono in beni immobili e mobili e sono descritti in separati registri inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

 

     Art. 42. (Inventario dei beni immobili).

     I beni immobili sono descritti in appositi inventari tenuti dai competenti uffici del Consiglio regionale, con le seguenti indicazioni:

     a) il luogo di ubicazione dei beni, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

     b) il titolo di provenienza e i dati catastali;

     c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

     d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

     e) gli eventuali redditi.

 

     Art. 43. (Consegnatari dei beni mobili).

     I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono dati in consegna ad agenti responsabili consegnatari con appositi inventari.

     Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il competente ufficio del Consiglio regionale e l'altro dagli agenti che sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna. sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

 

     Art. 44. (Inventario dei beni mobili).

     L'inventario dei beni mobili contiene:

     a) l'indicazione del luogo in cui si trovano;

     b) la loro denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;

     c) la quantità o il numero;

     d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

     e) il valore.

     I beni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

     A) mobili, arredi, macchine;

     B) libri;

     C) strumenti ed oggetti di pregio.

     I beni mobili si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto ovvero al valore di stima o di mercato quando siano pervenuti per altra causa.

     Oltre all'inventario gli agenti consegnatari devono tenere un registro di carico e scarico in corrispondenza coll'inventario stesso.

 

     Art. 45. (Carico e scarico dei beni mobili).

     I beni mobili sono inventariati a cura del competente Ufficio del Consiglio regionale sulla base di buoni di carico a firma dell'agente responsabile.

     La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Segretario generale del Consiglio, sulla base di motivate proposte degli agenti responsabili.

     Il provvedimento indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione dei verbali di scarico.

     Il competente ufficio, sulla scorta di detti verbali, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

     Dei provvedimenti di cancellazione viene data notizia all'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 46. (Passaggio di carico dei beni immobili e mobili).

     Nel caso di passaggio di carico dei beni immobili e mobili da uno ad altro agente responsabile, viene redatto in contraddittorio, verbale di consistenza dei beni stessi.

     Copia del verbale viene trasmessa al competente Ufficio del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 47. (Chiusura annuale degli inventari).

     Gli inventari sono tenuti aggiornati dagli agenti responsabili e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

     Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili al competente Ufficio del Consiglio regionale entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario.

     La situazione riassuntiva patrimoniale è fornita dal competente ufficio a quello di ragioneria entro due mesi dalla chiusura dell'anno, ai fini della formazione del conto patrimoniale.

 

     Art. 48. (Ricognizione dei beni immobili e mobili).

     Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili anche al fine della rilevazione degli eventuali beni non più utilizzabili.

 

     Art. 49. (Materiale di consumo).

     Il servizio di ragioneria del Consiglio provvede alla tenuta di una contabilità per i materiali di consumo mediante schedario analitico a quantità e valore.

     In ogni scheda vengono annotati:

     - in entrata: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali ricevuti;

     - in uscita: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali utilizzati con l'indicazione sulla scheda o sul documento di scarico dell'impiego fattone.

CAPO II

CONTRATTI

 

     Art. 50. (Contratti).

     Agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi in genere occorrenti al Consiglio regionale, si provvede con contratti da stipularsi, in forma pubblica o privata, od anche mediante obbligazioni stese in calce al capitolato, mediante atti separati di obbligazione sottoscritti da chi presenta l'offerta o, infine, mediante lettera di commessa ed ordinazioni, secondo gli usi vigenti nei rapporti con ditte commerciali.

     I contratti sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

     Sono ammesse le forme dell'appalto-concorso e della trattativa privata nei casi indicati nei successivi articoli 52 e 53.

     I contratti sono redatti in forma privata salvo i casi in cui la legge prescrive l'atto pubblico.

     Al funzionario incaricato responsabile dei Servizi del Consiglio o al responsabile del Servizio di ragioneria possono essere affidate le funzioni di ufficiale rogante.

     I contratti sono firmati, a nome del Consiglio regionale, dal Presidente del Consiglio.

     Non è in alcun caso ammessa la corresponsione di anticipi sul prezzo stabilito in contratto [6].

 

     Art. 51. (Asta pubblica).

     L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso all'albo del Consiglio regionale e pubblicato in uno o più giornali quotidiani a divulgazione regionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

     L'avviso contiene le norme che regolano l'asta e tutte le condizioni e prescrizioni da osservare per essere ammessi a concorrere ed in particolare se la gara si effettui:

     a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta;

     b) ovvero per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d asta.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio procede nel giorno stabilito ed in pubblica seduta all'apertura dei plichi contenenti le offerte e delibera in ordine all'aggiudicazione.

 

     Art. 52. (Licitazione privata).

     La licitazione privata ha luogo:

     a) a mezzo di lettera con la quale si invitano le ditte ritenute idonee a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora prestabiliti,

     b) mediante l'invio alle ditte ritenute idonee di uno schema di contratto in cui è descritto l'oggetto e sono riportate le condizioni generali e particolari di appalto o di vendita, con l'invito a restituirlo, munito della firma e con l'offerta del prezzo in base al quale le ditte medesime sarebbero disposte ad eseguire il contratto, o con l'indicazione del miglioramento del prezzo base, se questo sia stato stabilito dal Consiglio regionale.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio procede alla scelta delle ditte da invitare alla gara.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte e delibera in ordine all'aggiudicazione.

 

     Art. 53. (Appalto-concorso).

     E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per gli appalti di opere o di lavori o di forniture speciali per la cui esecuzione il Consiglio regionale ritenga di doversi servire dei progetti di ditte di provata competenza scientifica, tecnica o artistica.

     Le persone o le ditte prescelte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono invitate con lettera raccomandata a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o delle forniture coi, i relativi prezzi.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio effettua, con motivazione scritta, la scelta del progetto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti e procede quindi all'aggiudicazione.

 

     Art. 54. (Trattativa privata).

     E' ammessa la trattativa privata:

     a) quando si tratti di prodotti d'arte, macchine, strumenti, lavori che, per le specifiche caratteristiche richieste, non possono essere forniti che da una sola ditta;

     b) quando la licitazione privata sia andata deserta;

     c) quando l'urgenza od altre speciali ed eccezionali circostanze non consentano il procedimento della gara;

     d) quando si tratti di forniture o lavori di importo non superiore a L. 10.000.000 ove non si ritenga di potervi provvedere cori licitazione privata;

     e) quando si tratti di locazione di immobili.

 

     Art. 55. (Approvazione ed efficacia dei contratti).

     L'Ufficio di Presidenza è competente a deliberare in ogni fase del contratto [7]

     L'atto di aggiudicazione è definitivo per il Consiglio regionale solo dopo l'avvenuta deliberazione e la firma del contratto da parte degli organi competenti a norma dell'art. 50 [8] mentre impegna immediatamente l'altra parte contraente.

     Gli schemi dei contratti sono trasmessi al competente Ufficio che accerta l'esatta osservanza delle disposizioni in materia contrattuale e delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il Consiglio regionale stesso e cura la tenuta del libro repertorio generale sul quale verranno registrati, dopo la stipulazione, i contratti sopramenzionati.

 

     Art. 56. (Lavori, forniture e servizi economia).

     Possono essere eseguiti in economia lavori, forniture e servizi fino all'importo di lire due milioni.

     Per la gestione dei servizi in economia, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio presenterà all'Assemblea per l'approvazione l'apposito regolamento.

 

     Art. 57. (Collaudo dei lavori e forniture).

     Tutti i lavori e forniture dati in appalto od eseguiti in economia sono soggetti a collaudo parziale e finale secondo le norme stabilite nel contratto.

     I collaudi dei lavori e delle forniture sono fatti da esperti o qualora l'importo superi la somma di lire trenta milioni, da apposite commissioni, da nominarsi dal Presidente del Consiglio Regionale.

     Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 58. (Cauzione - Penalità).

     A garanzia dell'esecuzione dei contratti, derivanti da atti pubblici, da licitazione privata o da appalto-concorso, le ditte devono prestare idonea cauzione.

     Si può prescindere dalla cauzione subordinatamente a migliora mento del prezzo o per notoria solidarietà della ditta.

     Si possono stabilire penalità per inadempienze o ritardi nell'esecuzione dei contratti.

 

     Art. 59. (Divieto di suddivisione di lavori o forniture).

     I contratti e le convenzioni concernenti spese continuative o lavori e forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere divisi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più vantaggiosa per il Consiglio regionale in base a motivata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 60. (Riserve degli appaltatori e transazioni).

     La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

TITOLO IV

DEL CONSUNTIVO

 

     Art. 61. (Formazione, deliberazione ed approvazione del consuntivo).

     Il consuntivo del Consiglio regionale si compone del conto finanziario e del conto patrimoniale.

     Il consuntivo, predisposto entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'anno finanziario, dal Servizio di ragioneria, corredato di una relazione intesa ad illustrare gli aspetti più salienti della gestione cui si riferisce, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e da questo presentato al Consiglio con propria relazione.

     Il consuntivo approvato dal Consiglio regionale è trasmesso alla Giunta per essere allegato al consuntivo della Regione.

 

     Art. 62. (Conto finanziario).

     Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per voci, secondo le norme del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171,

per competenza e residui.

     Per la competenza sono indicate:

     a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;

     b) le somme accertate od impegnate;

     e) le somme riscosse o pagate;

     d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

     e) le differenze in più o in meno tra accertamenti od impegni e le correlative previsioni definitive.

     Per i residui sono indicati:

     a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;

     b) le variazioni in più o in meno per accertamento;

     e) le somme riscosse o pagate in conto residui;

     d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

     Sono infine dimostrati:

     a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui ed il fondo di cassa o il deficit finale;

     b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'anno finanziario:

     c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

 

     Art. 63. (Conto patrimoniale).

     Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il patrimonio al principio dell'anno finanziario, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole voci dell'attivo e del passivo durante l'anno stesso, comprese le variazioni di natura non finanziaria (deperimenti, ammortamenti. insussistenze, sopravvenienze, etc.) e la consistenza alla fine dell'anno distintamente e nel complesso per i seguenti gruppi:

     - attività e passività finanziarie;

     - beni immobili e mobili, materiale scientifico ed artistico;

     - beni di terzi

e pone in evidenza il miglioramento o il peggioramento del patrimonio netto

alla fine dell'anno finanziario, in confronto con le risultanze iniziali.

     In appositi allegati viene data la dimostrazione della situazione amministrativa e del conto economico comprendente il risultato della gestione.

 

     Art. 64. (Riduzione ed eliminazione dei residui attivi).

     I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti che ottennero la riscossione. Le relative variazioni debbono formare oggetto di apposito elenco per voci di bilancio secondo le norme del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171, da allegare con la deliberazione giustificativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al conto consuntivo della gestione finanziaria.

 

     Art. 65. (Gestione dei residui passivi).

In nessun caso si può iscrivere tra i residui passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa negli impegni assunti nella gestione di competenza di un precedente anno finanziario.

     Nessun pagamento in conto dei residui passivi può essere effettuato in eccedenza al fondo rispettivamente conservato ai residui.

 

     Art. 66. (Perenzione dei residui passivi).

     I residui delle spese correnti sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa. I residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del precedente comma possono riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi.

     I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio possono essere reinscritti, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in conto competenze, quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

 

     Art. 67. (Trasferimenti dei residui).

     I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'anno finanziario successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. e con l'indicazione dell'anno dal quale derivano.

 

     Art. 68. (Scritture finanziarie e patrimoniali).

     Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio devono consentire, sia per la competenza, sia separatamente, per i residui, la rilevazione della situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte di ciascun stanziamento attivo e passivo, la situazione delle somme introitate e pagate e le rimanenze da riscuotere e da pagare.

     Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni che nel corso dell'anno stesso sono ad esse recate dalla gestione del bilancio o derivanti da altre cause e la consistenza alla fine dell'anno finanziario.

 

     Art. 69. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 3 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.

[1] La L.R. 15 settembre 1981, n. 45, ha ridisciplinato la materia.

[3] Vedi L.R. 21 maggio 1985, n. 58, Allegato A.

[4] Vedi art. 2 della L.R. 15 settembre 1981, n. 45.

[5] Vedi art 1 della L.R. 15 settembre 1981, n. 45.

[5]5a Vedi art. 9 della L.R. 15 settembre 1981, n. 45.

[6] Vedi art. 7 L.R. 15 settembre 1981, n. 45.

[7] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 17 aprile 1974, n. 11.

[8] Così modificato con norma di rettifica L.R. 17 aprile 1974, n. 11.