Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 12/09/1978 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Il personale occorrente per il funzionamento ed i servizi dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo i contingenti numerici e le [...] |
Art. 2. Il personale di cui alla presente legge può essere scelto: |
Art. 3. Il personale di cui al n. 1 dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Capi Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all'assegnazione compatibilmente [...] |
Art. 6. L'orario di servizio del personale dei Gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti [...] |
Art. 7. L'assegnazione ai Gruppi Consiliari del personale, di cui alla presente legge, cessa automaticamente allorquando il Capogruppo ne faccia richiesta |
§ 1.2.10 - L.R. 12 settembre 1978, n. 63. [*]
Norme per l'assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.
(B.U. n. 32 del 28 settembre 1978).
Il personale occorrente per il funzionamento ed i servizi dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo i contingenti numerici e le qualifiche stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:
1) fra impiegati regionali di qualsiasi qualifica;
2) (Omissis) [1];
3) (Omissis) [1].
Il personale di cui al n. 1 dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Capi Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all'assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli Uffici consiliari.
Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta Regionale, la stessa viene trasmessa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla Giunta regionale, che provvede alla sua assegnazione [2].
Gli impiegati regionali assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei Gruppi consiliari. Se la qualifica è inferiore a quella del posto di contingente tabellare assegnato al Gruppo, spetta al dipendente regionale, limitatamente al periodo di servizio presso il Gruppo, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di qualsiasi altro aumento di retribuzione, pari alla differenza tra il trattamento in godimento e quello iniziale della qualifica corrispondente al posto ricoperto.
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [3].
L'orario di servizio del personale dei Gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale [4].
L'assegnazione ai Gruppi Consiliari del personale, di cui alla presente legge, cessa automaticamente allorquando il Capogruppo ne faccia richiesta [5].
Artt. 8. - 9. (Norma finanziaria, urgenza).
(Omissis).
TABELLA DEL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI [6] |
|
------------------------------------------------------------------ |
Gruppi consiliari VIII VII VI IV III |
------------------------------------------------------------------ |
n. 01 Consigliere 1 - - 1 - |
da n. 02 a n. 04 Consiglieri 1 - 1 1 - |
da n. 05 a n. 07 Consiglieri 1 - 1 2 - |
da n. 08 a n. 10 Consiglieri 1 - 2 2 - |
da n. 11 a n. 13 Consiglieri 1 1 2 2 - |
da n. 14 a n. 16 Consiglieri 1 1 2 2 1 |
da n. 17 a n. 19 Consiglieri 1 2 2 2 1 |
da n. 20 ed oltre Consiglieri 1 2 3 2 1 |
------------------------------------------------------------------ |
[*] Abrogata dall'art. 12 della
[1] Punto abrogato con art. 2
[1] Punto abrogato con art. 2
[2] Comma così modificato con art. 3
[3] Articoli abrogati con art. 2
[4] Articolo così modificato con art. 4
[5] Articolo così modificato con art. 5
[6] Tabella già modificata con art. 1