§ 1.2.3 - L.R. 20 novembre 1972, n. 25.
Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi Consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:20/11/1972
Numero:25


Sommario
Art. 1.      I contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto sono stabiliti nella misura base di lire 1.535.000
Art. 2.      I contributi di cui all'articolo precedente sono assegnati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 3.      L'Ufficio di Presidenza dota ciascun Gruppo di locali adeguatamente arredati, sempre avuto riguardo alla loro consistenza numerica.
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Ciascun Gruppo consiliare presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego del contributo.


§ 1.2.3 - L.R. 20 novembre 1972, n. 25. [1]

Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

(B.U. n. 21 del 7 dicembre 1972).

 

Art. 1.

     I contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto sono stabiliti nella misura base di lire 1.535.000 [2] mensili per ciascun Gruppo consiliare.

     Detta quota è aumentata di lire 383.750 [3] mensili per ciascun componente il Gruppo.

     Qualora un Gruppo consiliare sia costituito da raggruppamenti di Consiglieri che rappresentino ciascuno un partito politico organizzato il quale abbia presentato nelle elezioni regionali candidature in tutte le circoscrizioni della Regione, il contributo base è moltiplicato per il numero dei predetti raggruppamenti.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'articolo precedente sono assegnati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     In caso di variazione del numero dei Gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di Presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione del Consiglio.

 

     Art. 3.

     L'Ufficio di Presidenza dota ciascun Gruppo di locali adeguatamente arredati, sempre avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

 

     Art. 3 bis. [4]

     I Gruppi consiliari, per diffondere la conoscenza della propria attività ed al fine di promuovere la partecipazione della società civile all'operato dei Gruppi stessi, e particolarmente all'esame delle problematiche ed alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, possono avvalersi per la stampa in offset, in ciclostile o in fotocopia, delle attrezzature meccaniche, elettriche ed informatiche del Consiglio regionale e possono utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca.

     Ai Gruppi sono anche forniti i necessari oggetti di cancelleria, stampati, attrezzature d'ufficio ed è assicurato il servizio telefonico, telex e telefax.

 

     Art. 4.

     Ciascun Gruppo consiliare presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego del contributo.

     La relazione illustrativa sull'impiego del contributo è inviata dal Capogruppo all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette al Consiglio Regionale con eventuali annotazioni [5].

 

     Artt. 5. - 6. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Il contributo e la quota sono stati fissati in tale misura, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con L.R. 18 dicembre 1986, n. 72. L'art. 2 della L.R. n. 72/1986, cit. dispone che:

[3] Il contributo e la quota sono stati fissati in tale misura, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con L.R. 18 dicembre 1986, n. 72. L'art. 2 della L.R. n. 72/1986, cit. dispone che:

[4] Articolo aggiunto con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 e successivamente così sostituito con art. 1 L.R. 13 giugno 1989, n. 46.

[5] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 14 agosto 1981, n. 30.