§ 1.2.25 - L.R. 17 aprile 1990, n. 45.
Personale dei gruppi consiliari - Mantenimento in servizio nella fase di ricostituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/04/1990
Numero:45


Sommario
Art. unico.      Nelle more della ricostituzione dei Gruppi consiliari conseguente al rinnovo del Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dall'art. 24 del Regolamento interno, il personale ad essi [...]


§ 1.2.25 - L.R. 17 aprile 1990, n. 45. [1]

Personale dei gruppi consiliari - Mantenimento in servizio nella fase di ricostituzione.

(B.U. n. 15 del 6 giugno 1990).

 

Art. unico.

     Nelle more della ricostituzione dei Gruppi consiliari conseguente al rinnovo del Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dall'art. 24 del Regolamento interno, il personale ad essi assegnato resta in servizio presso le strutture dei gruppi medesimi per i quali prestavano servizio alla data del loro scioglimento, secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza.

     Nel caso di impossibilità di ricostituzione di un Gruppo nei termini previsti dal regolamento, l'Ufficio di Presidenza provvede ad assegnare il relativo personale agli Uffici del Consiglio ovvero a restituirlo alla Giunta regionale, se da questa proveniente.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.