§ 3.6.113 - L.R. 29 luglio 1998, n. 61.
Riqualificazione professionale del personale della seconda e terza qualifica professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:29/07/1998
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Inquadramento del personale regionale nella 4ª qualifica funzionale.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 3.6.113 - L.R. 29 luglio 1998, n. 61.

Riqualificazione professionale del personale della seconda e terza qualifica professionale.

(B.U. n. 17 del 7 agosto 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, anche con la migliore utilizzazione del personale dipendente di ruolo, procede, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e secondo la normativa vigente, ad una riqualificazione del proprio personale, con le modalità previste dal seguente articolo.

 

     Art. 2. Inquadramento del personale regionale nella 4ª qualifica funzionale.

     1. Il personale della seconda e terza qualifica funzionale dei ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, in servizio al 31.5.1997 e con almeno due anni di anzianità è ammesso a partecipare ad un corso di riqualificazione professionale, concernente i profili della quarta qualifica funzionale, con prova selettiva finale.

     2. Il personale che, al termine del corso, supera la prova selettiva, è inquadrato nella quarta qualifica funzionale e nel profilo professionale per cui ha concorso.

     3. Le dotazioni organiche della seconda e terza qualifica dei ruoli del Consiglio e della Giunta sono ridotte in proporzione agli inquadramenti operati nella quarta qualifica professionale a seguito della prova selettiva.

     4. Il personale non inquadrato ai sensi del precedente secondo comma mantiene la qualifica ed il profilo professionale posseduti all'entrata in vigore della presente legge.

     5. Per l'organizzazione del corso di riqualificazione la Regione può avvalersi delle proprie risorse ovvero stipulare convenzioni con il Formez, l'Università, organismi pubblici o privati di formazione.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri previsti per l'applicazione di quanto disciplinato nel precedente articolo 2, sono complessivamente valutati, per l'esercizio 1998 in presumibili lire 360.000.000, quale entità massima.

     2. Gli oneri, così valutati, tenuto conto della contestuale riduzione della spesa in applicazione del 3° comma del precedente articolo 2, trovano la loro copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti già previsti in bilancio ai pertinenti capitoli afferenti le spese per il personale ed in quelli previsti nella L.R. n. 3/97.

     3. Gli oneri relativi agli esercizi successivi al 1998, sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa, con le annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 81/77.

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.