§ 1.2.19 - L.R. 14 aprile 1988, n. 40. [*]
Modifiche ed integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, concernente il personale dei Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/04/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La tabella del personale dei Gruppi Consiliari prevista nella L.R. 22 marzo 1985, n. 16, è così modificata:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della L.R. 22 marzo 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  (Urgenza).


§ 1.2.19 - L.R. 14 aprile 1988, n. 40. [*]

Modifiche ed integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, concernente il personale dei Gruppi consiliari.

(B.U. n. 12 del 10 maggio 1988).

 

Art. 1.

     La tabella del personale dei Gruppi Consiliari prevista nella L.R. 22 marzo 1985, n. 16, è così modificata:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della L.R. 22 marzo 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

     Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.

[1] I primi due commi recano disposizioni finanziarie.