§ 1.2.44 - L.R. 10 marzo 1998, n. 17. [*]
Norme per l'organizzazione dell'attività dei Gruppi Consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:10/03/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Ogni Gruppo Consiliare, costituito ai sensi del Regolamento interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria, secondo i contingenti numerici [...]
Art. 2.      1. Il personale può essere scelto, su richiesta nominativa del Presidente del Gruppo e previo assenso dell'interessato:
Art. 3.      1. Nel caso di impossibilità di reperire personale nel rispetto delle procedure previste al precedente articolo 2, su richiesta del Presidente del Gruppo Consiliare, l'Ufficio di Presidenza [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. L'entità delle ore di straordinario spettante al personale, di cui al comma 1 dell'art. 2, è determinato annualmente dall'Ufficio di Presidenza, complessivamente per tutti i Gruppi, in misura [...]
Art. 6.      E' abrogata la L.R. n. 20 del 7.4.94.
Art. 7.      1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20.11.72 n. 25 e successive modificazioni verranno rideterminati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che provvederà altresì [...]
Art. 8.      1. Gli eventuali oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al capitolo 11201 del bilancio di previsione per il 1998 nel limite massimo degli stanziamenti afferenti al predetto capitolo.
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.


§ 1.2.44 - L.R. 10 marzo 1998, n. 17. [*]

Norme per l'organizzazione dell'attività dei Gruppi Consiliari.

(B.U. n. 4 del 24 marzo 1998).

 

Art. 1.

     1. Ogni Gruppo Consiliare, costituito ai sensi del Regolamento interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria, secondo i contingenti numerici e le qualifiche stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il personale può essere scelto, su richiesta nominativa del Presidente del Gruppo e previo assenso dell'interessato:

     a) tra il personale inquadrato di ruolo del Consiglio Regionale;

     b) tra il personale inquadrato di ruolo della Giunta Regionale;

     c) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli Enti locali o di altri Enti Pubblici mediante comando alla Regione Abruzzo;

     d) tra i dipendenti di Enti Pubblici anche economici ovvero Aziende pubbliche o private, a prevalente capitale pubblico, a condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti.

     Il personale di cui ai punti c) e d) non può superare n. 1 unità per gruppo.

     2. All'assegnazione del personale provvede:

     - il Presidente del Consiglio Regionale, per quello indicato nella lettera a);

     - l'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, d'intesa con la Giunta Regionale, per quello indicato nella lettera b) e, previo l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per l'istituto del comando, per quello indicato nelle lettere c) e d).

     3. La responsabilità delle strutture speciali di Segreteria dei Gruppi Consiliari, equiparate ad unità operative organiche, è affidata esclusivamente al personale di cui al 1° comma del presente articolo. Per l'assegnazione del personale dei ruoli Regionali della Giunta e del Consiglio si prescinde dalle esigenze delle strutture di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Nel caso di impossibilità di reperire personale nel rispetto delle procedure previste al precedente articolo 2, su richiesta del Presidente del Gruppo Consiliare, l'Ufficio di Presidenza assume mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'amministrazione Regionale in numero non superiore alle unità indicate nella tabella allegata alla presente legge, in relazione alla consistenza del Gruppo stesso.

     2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale è deliberata ed è revocata in caso di scioglimento del Gruppo. Può comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del Presidente del Gruppo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

     3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

     4. L'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo Regionale.

     5. E' vietata, da parte dei Gruppi Consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

 

     Art. 4. [1]

     1. I Gruppi Consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte dei contributi previsti dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 1985, n. 16 e successive modificazioni, possono ricorrere in alternativa a quanto stabilito dal precedente art. 3. Il Servizio Legislativo del Consiglio Regionale provvederà a predisporre le convenzioni tipo per l'utilizzo di detti contributi espressamente per quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 10.3.93. Le convenzioni saranno valide per tutti i "Gruppi".

 

     Art. 5.

     1. L'entità delle ore di straordinario spettante al personale, di cui al comma 1 dell'art. 2, è determinato annualmente dall'Ufficio di Presidenza, complessivamente per tutti i Gruppi, in misura comunque non inferiore a quella prevista per la Segreteria del Presidente del Consiglio. Gli oneri relativi faranno carico al fondo globale previsto dalla Regione per tale istituto. Il trattamento economico accessorio per detto personale va correlato alla qualifica assegnata. Con apposito regolamento, recepito dall'Ufficio di Presidenza, si provvederà a disciplinare quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 16 del 22.3.85.

 

     Art. 6.

     E' abrogata la L.R. n. 20 del 7.4.94.

 

     Art. 7.

     1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20.11.72 n. 25 e successive modificazioni verranno rideterminati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che provvederà altresì ad aggiornarli periodicamente in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).

 

     Art. 8.

     1. Gli eventuali oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al capitolo 11201 del bilancio di previsione per il 1998 nel limite massimo degli stanziamenti afferenti al predetto capitolo.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

 

 

 

TABELLA

ORGANICO DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

 

Gruppi Consiliari      Qualifiche funzionali            unità di

                                                        personale

                                                        a termine

Consistenza numerica   8^  7^  6^  5^  4^  3^ Totale

 

n. 1 Consigliere       1   1   1       1         3             1

 

da 2 a 3 Cons.         1   1   1       1         4             2

 

da 4 a 7 Cons.         1   1   1   1   1         5             3

 

da 8 a 10 Cons.        1   1   1   2   1         6             3

 

da 11 a 13 Cons.       1   1   2   2   1   1     8             4

 

da 14 a 16 Cons.       1   2   2   2   1   1     9             4

 

da 17 ed oltre         1   2   2   2   2   1    10             5

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.

[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L.R. 14 settembre 1999, n. 78.