§ 1.2.29 - L.R. 10 marzo 1993, n. 15.
Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:10/03/1993
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'utilizzo dei contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento e dei contributi sostitutivi corrisposti ai Gruppi consiliari, rispettivamente ai sensi della L.R. 20.11.1972, n. [...]
Art. 2.      1. I contributi di cui alla L.R. 20.11.1972, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere impiegati esclusivamente per le attività dei gruppi ed, in particolare, per
Art. 3.      1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare - direttamente o indirettamente - le spese di funzionamento degli [...]
Art. 4.      1. I gruppi consiliari non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Gruppo consiliare approva il conto consuntivo riferito al precedente esercizio e lo presenta, entro il successivo 15 febbraio, alla Segreteria [...]
Art. 7.      1. Entro il successivo 30 aprile, l'Ufficio di Presidenza approva la regolarità amministrativo-contabile del conto di ciascun gruppo consiliare previo controllo da parte di un Collegio di tre [...]
Art. 7 bis.  (Ulteriori funzioni del Collegio dei revisori dei Conti)
Art. 8.      1. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire, entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che [...]
Art. 9.      1. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Capogruppo, entro sessanta giorni, [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 1.2.29 - L.R. 10 marzo 1993, n. 15. [1]

Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai Gruppi consiliari.

(B.U. n. 10 del 17 marzo 1993)

 

Art. 1.

     1. L'utilizzo dei contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento e dei contributi sostitutivi corrisposti ai Gruppi consiliari, rispettivamente ai sensi della L.R. 20.11.1972, n. 25 e della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché la relativa rendicontazione, sono disciplinati dalla presente legge [2].

 

     Art. 2.

     1. I contributi di cui alla L.R. 20.11.1972, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere impiegati esclusivamente per le attività dei gruppi ed, in particolare, per:

     a - acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;

     b - redazione, stampa e diffusione di manifesti, giornali, periodici, saggi, ecc, editi dal Gruppo;

     c - spese di rappresentanza;

     d - spese postali, telefoniche e telegrafiche;

     e - rimborso di spese, adeguatamente documentate, sostenute dai Consiglieri;

     - organizzazione e partecipazione a Convegni, riunioni, manifestazioni, incontri ed iniziative attinenti a temi di interesse regionale;

     g - aggiornamento, studi e documentazione;

     h acquisto di beni mobili e di materiale d'ufficio;

     i - acquisto, noleggio e manutenzione di automezzi di proprietà;

     l - ricerche, collaborazioni e consulenze professionali;

     m - oneri per il funzionamento decentrato dei Gruppi.

     2. [3].

 

     Art. 3.

     1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare - direttamente o indirettamente - le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei Partiti o di Movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai Partiti o ai Movimenti medesimi.

     2. A favore degli organi, articolazioni e raggruppamenti di cui al precedente comma, i Gruppi consiliari possono disporre pagamenti a titolo di quote di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative, svolte congiuntamente, aventi per oggetto materie che rientrano nella competenza regionale.

 

     Art. 4.

     1. I gruppi consiliari non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti in attuazione del disposto della Legge 18 novembre 1981, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni [4].

     2. I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo per collaborazioni nonché per pagamenti eseguiti a titolo di rimborso di spese vive incontrate per acquisire collaborazioni di persone aventi a giudizio del gruppo particolari competenze o specifiche conoscenze utili allo svolgimento di tutte le attività dei Gruppi consiliari previste dalla presente legge.

     3. La deroga di cui al punto 2 non si applica ai Parlamentari europei e nazionali ed ai Consiglieri regionali.

 

     Art. 5. [5]

     1. Le spese di cui ai precedenti articoli sono supportate da formale documentazione contabile. I libri, le scritture ed i documenti contabili devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto. Gli stessi vanno depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo.

 

     Art. 6.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Gruppo consiliare approva il conto consuntivo riferito al precedente esercizio e lo presenta, entro il successivo 15 febbraio, alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo.

 

     Art. 7.

     1. Entro il successivo 30 aprile, l'Ufficio di Presidenza approva la regolarità amministrativo-contabile del conto di ciascun gruppo consiliare previo controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo [6].

     2. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua di € 5.000,00 con la maggiorazione del 30% per il Presidente, oltre all’eventuale rimborso spese di trasporto, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio [7].

     3. Qualora si verifichino ritardi od omissioni nella presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza dispone la sospensione, con effetto dal primo del mese successivo a quello previsto per la presentazione, dell'erogazione dei contributi spettanti al Gruppo interessato fino a quando permangono le cause di tale sospensione.

     4. Qualora dal riscontro contabile dei rendiconti emergano irregolarità in riferimento alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, l'Ufficio di Presidenza adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

 

          Art. 7 bis. (Ulteriori funzioni del Collegio dei revisori dei Conti) [8]

     1. Il Collegio dei revisori di cui all’articolo 7, in aggiunta alle funzioni di controllo ivi indicate, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale con diritto di accesso agli atti e documenti e con potere ispettivo anche individuale;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione anche sulla base di verifiche basate su metodi statistici;

d) relazione sul rendiconto della gestione, con l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

e) pareri circa la compatibilità economica delle disposizioni contenute nei contratti integrativi e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

f) certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) verifiche di cassa con cadenza quadrimestrale.

 

     Art. 8.

     1. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire, entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di capogruppo [9].

 

     Art. 9.

     1. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Capogruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente [10].

 

     Art. 10. [11]

     1. L'Ufficio di Presidenza, al fine di uniformare le procedure, approva il regolamento per la disciplina delle modalità d'impiego e di rendicontazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari.

 

     Art. 11. [12]

     1. Le risultanze finali delle spese dei gruppi, dopo l'approvazione di cui all'art. 7, sono rimesse alla Direzione Attività Amministrativa.

 

     Art. 12. [13]

     1. Le spese per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti di cui al precedente art. 7, gravano sul Cap. 911104, Funzione obiettivo 03 - UPB 007, del bilancio di previsione 2003 del Consiglio regionale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.

[4] Comma così sostituito dal comma 4, art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.

[5] Articolo così modificato dall’art. 2 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[7] Comma già sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2012, n. 48.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2012, n. 48.

[9] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[10] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.