§ 95.13.12 - D.L. 4 agosto 1987, n. 326.
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:04/08/1987
Numero:326


Sommario
Art. 1.      1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. [...]
Art. 3.      1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia [...]
Art. 4.      1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 [...]
Art. 5.      1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:
Art. 6.      1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente [...]
Art. 7.      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221.
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.13.12 - D.L. 4 agosto 1987, n. 326. [1]

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

(G.U. 4 agosto 1987, n. 180).

 

     Art. 1.

     1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

     "2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

     sui corrispettivi netti 4 per cento".

     2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

     3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

     4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

     4-bis. Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti [2].

     4-ter. Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti [3].

     4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1989 [4].

     4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990 [5].

 

          Art. 2.

     1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 del presente decreto, a quelle previste dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

     2. Le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

     4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

 

          Art. 3.

     1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia [6].

     2. Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

     "La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18.".

     3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

 

          Art. 4.

     1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto [7].

     2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. E' fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

     3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1988, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 [8].

 

          Art. 5.

     1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

     a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

     b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

     c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio [9].

     2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

     3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri" [10].

 

          Art. 6.

     1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'art. 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti. Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'art. 3, comma 1 [11].

     2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, valutate in lire 5 miliardi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'art. 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221.

     2. [12].

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 403.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall' art. 2 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7] Comma modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma modificato dalla legge di conversione.

[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Comma abrogato dalla legge di conversione.