Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.13 imposta sugli spettacoli |
Data: | 04/08/1987 |
Numero: | 326 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. [...] |
Art. 3. 1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia [...] |
Art. 4. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 [...] |
Art. 5. 1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni: |
Art. 6. 1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente [...] |
Art. 7. 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno [...] |
Art. 8. 1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221. |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 95.13.12 - D.L. 4 agosto 1987, n. 326. [1]
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.
(G.U. 4 agosto 1987, n. 180).
1. Il numero 2 della tariffa allegata al
"2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:
sui corrispettivi netti 4 per cento".
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella
3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.
4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al
4-bis. Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 3) della tariffa allegata al
4-ter. Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti [3].
4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1989 [4].
4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990 [5].
1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal
2. Le disposizioni dell'art. 3 del
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 1 del
4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la
5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.
1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del
2. Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con
"La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18.".
3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal
1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del
2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma 1, della
3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1988, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del
1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;
b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio [9].
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.
3. Il secondo comma dell'art. 1 della
"La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della
1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38, secondo comma, del
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'art. 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti. Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'art. 3, comma 1 [11].
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, valutate in lire 5 miliardi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'art. 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del
2. [12].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall' art. 2 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Comma modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma abrogato dalla legge di conversione.