Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 31/07/1981 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati [...] |
Art. 2. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di [...] |
Art. 3. Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi [...] |
Art. 6. Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto [...] |
Art. 7. |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...] |
§ 45.1.95 - D.L. 31 luglio 1981, n. 414. [1]
Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.
(G.U. 4 agosto 1981, n. 212)
A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.
All'onere di 185 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera a), della
Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'art. 17 della
Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I del primo comma dell'art. 29 della
nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'art. 3 della
nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della
nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977n. 675 , nei confronti delle regioni, provincie e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 36 della
nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;
nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'art. 4 della
Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del
Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi nono e decimo, della
Il limite relativo agli investimenti fissi, previsto all'art. 72, primo comma, del
In attuazione dell'art. 20 della
Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 della
La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'art. 44 del regio
L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione [5].
E' abrogato il primo comma dell'art. 24 del
Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla
Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade valdostane;
Autostrada ligure-toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade centro-padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli;
Società per il traforo autostradale del Frejus, nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Fondo centrale di garanzia per la autostrade è abilitato ad intervenire, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 10 miliardi.
I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di carta di produzione comunitaria effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [8].
All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Articolo modificato dall'art. 2 del
[8] Comma così modificato dalla
[9] Articolo abrogato dalla