§ 9.2.b - Legge 10 giugno 1978, n. 295 .
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:10/06/1978
Numero:295


Sommario
Art. 1. Obiettivo e campo di applicazione della legge      Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel [...]
Art. 2. Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge      Le disposizioni della presente legge non si applicano
Art. 3. Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge      Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro [...]
Art. 4. Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge      La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana
Art. 5. Specie di società che possono esercitare le assicurazioni      Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'art. 1883 del codice civile e per quanto [...]
Art. 6. Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero  [4]
Art. 7. Autorizzazione      Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'art. 1 debbono essere a ciò preventivamente [...]
Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione      L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno [...]
Art. 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione      Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale [...]
Art. 10. Misura del capitale o del fondo di garanzia      Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a
Art. 11. Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione      Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 100 milioni
Art. 12. Programma di attività      Il programma di attività deve indicare
Art. 13. Relazione tecnica      Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato [...]
Art. 14. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami      Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri [...]
Art. 15. Inizio delle operazioni      L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 16. Diniego dell'autorizzazione      L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa
Art. 17. Modalità del diniego di autorizzazione      L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera [...]
Art. 18. Decadenza dell'autorizzazione      L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di [...]
Art. 18 bis. Decadenza dei soggetti preposti all'amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione  [23]
Art. 19. Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio      Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni [...]
Art. 20. Programma di attività      Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6), deve indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 12, comma primo, numeri 1) e 2)
Art. 21. Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza      Il programma di attività presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente è trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue [...]
Art. 22. Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's      Agli effetti dell'applicazione dell'art. 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato [...]
Art. 23. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami      Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la [...]
Art. 24. Diniego dell'autorizzazione      L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti [...]
Art. 25. Altre norme applicabili      Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo
Art. 26. Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio      Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le [...]
Art. 27. Diniego dell'autorizzazione      L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi indicati dall'art. 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il [...]
Art. 28. Estensione dell'attività a nuovi rami      Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella di [...]
Art. 28 bis.  [32]
Art. 28 ter. Infrazioni al principio di reciprocità  [33]
Art. 29. Altre norme applicabili      Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo
Art. 30. Riserve tecniche relative al portafoglio italiano      Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni [...]
Art. 30 bis. Riserva di compensazione  [36]
Art. 30 ter. Riserva di senescenza  [37]
Art. 30 quater. Riserva per sinistri denunciati tardivamente  [38]
Art. 31. Copertura delle riserve tecniche      Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente art. [...]
Art. 31 bis. Valuta nella quale sono esigibili le obbligazioni dell'assicuratore  [42]
Art. 31 ter. Deroghe al principio della congruenza  [43]
Art. 32. Quote massime e minime  [44]
Art. 33. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche      Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. E' [...]
Art. 34. Riserve tecniche relative al portafoglio estero      Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano
Art. 35. Margine di solvibilità      Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero
Art. 36. Criteri di valutazione delle attività patrimoniali      Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione [...]
Art. 37. Determinazione del margine di solvibilità      Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. [...]
Art. 38. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi      Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue
Art. 39. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri      Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue
Art. 40. Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie      Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 38 e 39, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e [...]
Art. 41. Quota di garanzia      Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia
Art. 42. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12
Art. 43. Violazione delle norme sulle riserve tecniche      Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [...]
Art. 44. Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia      Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e [...]
Art. 45. Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa      Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del [...]
Art. 46. Vincolo delle attività patrimoniali      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, ordina, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della [...]
Art. 47. Riserve tecniche      Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle [...]
Art. 48. Margine di solvibilità      Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità [...]
Art. 49. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizze      Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di [...]
Art. 50. Riserve tecniche e margine di solvibilità      Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della [...]
Art. 51. Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia      Il margine di solvibilità è calcolato in conformità di quanto disposto dagli articoli 37, 38, 39 e 40
Art. 52. Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità      In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46
Art. 53. Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea  [68]
Art. 54. Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni  [69]
Art. 55. Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni      Le imprese alle quali è stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 53, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o [...]
Art. 56. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza      Le disposizioni dell'art. 42 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui [...]
Art. 57. Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica      L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata [...]
Art. 58. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero      L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti [...]
Art. 59. Modalità della revoca dell'autorizzazione      La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le [...]
Art. 60. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative      Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli [...]
Art. 61. Effetti della revoca dell'autorizzazione      Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese [...]
Art. 62. Liquidazione volontaria      Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 63. Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di [...]
Art. 64. Organi di vigilanza      La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita attraverso la Direzione [...]
Art. 65. Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea [...]
Art. 66. Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri      Le imprese di cui al titolo II, capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 53, primo comma, lettera a), sono soggette ad una vigilanza globale di [...]
Art. 67. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi      Salvo quanto previsto dal successivo art. 68, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, [...]
Art. 68. Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa      Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono [...]
Art. 69. Ispezioni e richieste di notizie e di dati      Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e [...]
Art. 70. Menzione del decreto di autorizzazione. Stampati pubblicitari      Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze [...]
Art. 71. Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge      I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della [...]
Art. 72. Trasferimento di portafoglio      In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente rischi ubicati nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del [...]
Art. 73. Fusione di imprese      In caso di fusione di più imprese si applicano le disposizioni dell'art. 72, primo e secondo comma
Art. 74. Procedura della liquidazione coatta amministrativa      La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di [...]
Art. 75. Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza [...]
Art. 76. Scambio di informazioni e di dati      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica [...]
Art. 77. Doveri degli organi di vigilanza      Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [...]
Art. 78. Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia      Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle [...]
Art. 79. Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia      Le imprese di cui al primo comma dell'art. 78 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano [...]
Art. 80. Regime transitorio delle cauzioni      Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'art. 40 del testo unico approvato con [...]
Art. 81. Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia      L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di [...]
Art. 82. Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività  [87]
Art. 83. Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni      Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la [...]
Art. 84. Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge      Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli [...]
Art. 85. Cessione dei rischi in riassicurazione  [89]
Art. 86. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in [...]
Art. 87. Provvedimenti amministrativi. Sanzioni amministrative e penali      Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del [...]
Art. 88. Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate      Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni [...]
Art. 89. Disposizioni transitorie      Le disposizioni di cui all'art. 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 90. Ruoli tecnici ispettivi      Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del [...]
Art. 91. Compiti del servizio tecnico-ispettivo      Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, [...]
Art. 92. Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo      La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo [...]
Art. 93. Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo      La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo [...]
Art. 94. Termine per la messa a concorso      I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 92 e 93, previsti nella tabella di cui all'allegato II e quelli risultanti [...]


§ 9.2.b - Legge 10 giugno 1978, n. 295 [1].

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.

(G.U. 26 giugno 1978, n. 176, S.O.)

 

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Obiettivo e campo di applicazione della legge

     Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.

 

          Art. 2. Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge

     Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) alle amministrazioni pubbliche;

     b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;

     c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza comprese in un regime legale di sicurezza sociale, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali[2];

     d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

     e) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     previsione nello statuto delle possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

     esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C) della tabella di cui all'allegato I, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

     ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

     provenienza da parte dei soci di almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;

     f) alle stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria è soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     g) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818;

     h) alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047.

     h-bis) alle imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unità di conto europee[3].

 

          Art. 3. Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge

     Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla metà.

     Qualora le società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera e), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma precedente.

     Le società di mutuo soccorso, di cui alla lettera g) del precedente articolo, possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge

     La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

     Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

 

          Art. 5. Specie di società che possono esercitare le assicurazioni

     Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'art. 1883 del codice civile e per quanto attiene gli istituti di diritto pubblico, le società che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'art. 1 debbono assumere la forma di società per azioni, di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

     Le società e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

     E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che si propongono di esercitare attività assicurativa esclusivamente all'estero.

 

          Art. 6. Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero [4]

     1. Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di libertà di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

     2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

 

Titolo II

 

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

Capo I

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

 

          Art. 7. Autorizzazione

     Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'art. 1 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

     L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

 

          Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione

     L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto B) della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

     L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella di cui all'allegato I, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C) della suddetta tabella.

     Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

 

          Art. 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

     Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente.

     L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

     1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

     2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

     3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti la idoneità alla carica;

     4) un programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12, e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

     L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario[5].

 

          Art. 10. Misura del capitale o del fondo di garanzia

     Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

     lire 2.000 milioni [6] quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato I;

     lire 1.500 milioni [7] quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella[8];

     lire 1.000 milioni [9] quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. [10]

     Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dei limiti fissati nel comma precedente.

     Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato. [11]

     Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

 

          Art. 11. Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

     Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 100 milioni[12]: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

 

          Art. 12. Programma di attività

     Il programma di attività deve indicare:

     1) i rischi che l'impresa intende garantire;

     2) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

     3) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

     4) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

     5) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

     6) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

     7) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;

     8) la prevedibile situazione di tesoreria;

     9) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 35 e seguenti;

     9-bis) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo assistenza, il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa[13].

     L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 del punto A) dell'allegato I, deve inoltre indicare a quali modalità intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attività di consulenza[14].

     Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni.

     La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Essa non è altresì necessaria per l'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza. La presentazione delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei numeri 14 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I[15].

     Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, nonché dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti, ad eccezione dei grandi rischi per i quali è prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza. Resta altresì fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformità delle disposizioni della predetta legge[16].

 

          Art. 13. Relazione tecnica

     Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

     Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) del primo comma dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato secondo i criteri di cui all'art. 14 della predetta legge.

 

          Art. 14. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

     Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

     Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilità di cui agli articoli 35 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 41 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima.

     La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità di quanto stabilito dall'art. 12.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, terzo comma, intende estendere la sua attività ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata[17].

 

          Art. 15. Inizio delle operazioni

     L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

 

          Art. 16. Diniego dell'autorizzazione

     L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:

     a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso art. 9 o li presenta in modo incompleto o inidoneo[18];

     b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 12;

     c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10[19];

     d) se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono state amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi[20];

     e) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice[21].

     e-bis) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al numero 10) del primo comma dell'art. 12[22].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

 

          Art. 17. Modalità del diniego di autorizzazione

     L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

     Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale.

 

          Art. 18. Decadenza dell'autorizzazione

     L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione.

     Trascorso l'anno, l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 18 bis. Decadenza dei soggetti preposti all'amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione [23]

     L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 16 comporta la decadenza della carica.

 

Capo II

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

          Art. 19. Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio

     Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente art. 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, secondo comma[24].

     L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri[25].

     L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

     1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2506 del codice civile;

     2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

     3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

     4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

     5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al n. 4), il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'art. 41 o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 35 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'art. 20, primo comma, n. 2);

     6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitaarticolo seguentere nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'.

     Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'art. 16, primo comma, lettera d), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica[26].

 

          Art. 20. Programma di attività

     Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6), deve indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 12, comma primo, numeri 1) e 2):

     1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa;

     2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e dell'organizzazione agenziale e produttiva, nonché l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in Italia per far fronte a tali spese.

     2-bis) Se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo assistenza, il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa[27].

     Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma primo, numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'art. 12.

     Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 12, terzo, quarto e quinto comma nonché la relazione tecnica di cui all'art. 13.

     Debbono essere altresì allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

 

          Art. 21. Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza

     Il programma di attività presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente è trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso.

     Qualora le suddette autorità non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

 

          Art. 22. Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualità e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica.

     Il rappresentante generale è tenuto a fornire, all'inizio di ogni anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco dei sottoscrittori appartenenti alla suddetta associazione, da lui rappresentati. Ogni modifica apportata a tale elenco deve immediatamente essere comunicata al predetto Ministero.

     Per la predetta associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilità globale dell'associazione.

 

          Art. 23. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

     Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

     Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

     a) presentare un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'art. 20;

     b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'art. 19, terzo comma, numeri 4) e 5).

     Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto all'art. 14, quarto comma[28].

 

          Art. 24. Diniego dell'autorizzazione

     L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando: [29]

     1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 20;

     2) il programma di attività, redatto in conformità dell'art. 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

     3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'art. 16, primo comma, lettera d)[30].

     Ai fini della valutazione del programma di attività il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

 

          Art. 25. Altre norme applicabili

     Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

 

Capo III

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

          Art. 26. Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio

     Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente art. 1, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

     L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 19, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3) del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'art. 19, secondo comma, ultimo periodo.

     L'impresa deve inoltre dare la prova:

     1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato l'assicurazione contro i danni in uno o più rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;

     2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 51 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

     Per poter ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

     1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 19, terzo comma;

     2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

     3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità di quanto previsto dall'art. 51;

     4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 20;

     5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

     Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'art. 19, ultimo comma.

     Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 2), si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

 

          Art. 27. Diniego dell'autorizzazione

     L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi indicati dall'art. 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

 

          Art. 28. Estensione dell'attività a nuovi rami

     Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, intendono estendere la loro attività ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'art. 7.

     Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

     a) presentare un programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'art. 20;

     b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità di cui all'art. 51;

     c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attività per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'art. 26, terzo comma, n. 2).

     Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma. [31]

 

          Art. 28 bis. [32]

     Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunità economica europea:

     a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea;

     b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

     2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

 

          Art. 28 ter. Infrazioni al principio di reciprocità [33]

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

     a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;

     b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

     3. Le competenti autorità nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunità economica europea. Il suddetto periodo è ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunità economica europea.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

 

          Art. 29. Altre norme applicabili

     Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

 

Titolo III

 

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Capo I

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

 

          Art. 30. Riserve tecniche relative al portafoglio italiano

     Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

     Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

     La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria[34].

     In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

     Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi[35].

     I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.

     Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori.

 

          Art. 30 bis. Riserva di compensazione [36]

     Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

     La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75% dell'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo credito, sino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150% dell'ammontare più elevato dei premi del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

     L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12% dei premi dell'esercizio di riferimento.

     I premi di cui al comma precedente sono quelli lordi, dedotte soltanto le imposte e le tasse a carico degli assicurati.

     Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 120%, le imprese possono utilizzare l'accantonamento corrispondente alla riserva di compensazione, nei limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso:

Rapporto sinistri a premi (%)

Percentuali di utilizzo

120

90

125

85

130

80

135

75

140

70

145

65

150 e rapporto superiore

60

 

          Art. 30 ter. Riserva di senescenza [37]

     1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

     2. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

     3. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

     4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al primo comma. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al secondo comma, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.

 

          Art. 30 quater. Riserva per sinistri denunciati tardivamente [38]

     1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

     2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni.

 

          Art. 31. Copertura delle riserve tecniche

     Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente art. 30, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

     1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

     2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

     3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo n. 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

     4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

     5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

     6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

     7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;

     8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

     9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile;

     10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

     11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

     12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

     13) quote di fondi di investimento;

     14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

     15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

     16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. [39]

     Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

     a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;

     b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi[40].

     Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31-bis e 31-ter. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art 82[41].

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il n. 5) dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

          Art. 31 bis. Valuta nella quale sono esigibili le obbligazioni dell'assicuratore [42]

     1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una moneta determinata, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

     2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella moneta del Paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa moneta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima moneta.

     3. L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella moneta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:

     - per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella di cui all'allegato I della presente legge;

     - per le operazioni assicurative che coprono rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una moneta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

     4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una determinata valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta.

     5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta".

 

          Art. 31 ter. Deroghe al principio della congruenza [43]

     1. Le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche in deroga al principio della congruenza:

     - qualora, in applicazione di detto principio, risulti che esse dovrebbero disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre monete;

     - qualora gli impegni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

     - nei limiti del 20% dei loro impegni esigibili in una determinata moneta; tuttavia la totalità degli attivi in tutte le monete considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni esigibili in tutte le monete considerate insieme.

     2. Qualora gli impegni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU nel limite del 50% degli impegni stessi.

     3. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare:

     - 1 milione di ECU fino al 31 dicembre 1992;

     - 2 milioni di ECU a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998.

     4. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare 2 milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 32. Quote massime e minime [44]

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 2 del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10.

 

          Art. 33. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

     Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro, la situazione delle predette attività risultante dal registro[45].

     I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'art. 31.

     Il registro può essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

     Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

 

          Art. 34. Riserve tecniche relative al portafoglio estero

     Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

 

          Art. 35. Margine di solvibilità

     Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

     Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

     il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

     la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

     le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

     il riporto di utili;

     i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi, nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità.

     Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

 

          Art. 36. Criteri di valutazione delle attività patrimoniali

     Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi[46].

     L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile delle società e il reddito imponibile dei soci[47].

     Per i beni immobili le imprese debbono fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

     Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

          Art. 37. Determinazione del margine di solvibilità

     Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi[48].

     Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel precedente comma.

 

          Art. 38. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

     Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

     a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

     b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

     c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b).

     L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

     Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

 

          Art. 39. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri

     Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

     a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al primo comma dell'art. 37;

     b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

     c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

     d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al primo comma dell'art. 37;

     e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al primo comma dell'art. 37, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

     La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 37, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

     Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

     Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza[49].

 

          Art. 40. Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie

     Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 38 e 39, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

     le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

     sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

     sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

     sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

     sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

     Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

 

          Art. 41. Quota di garanzia

     Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia.

     Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 10, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

     1) 1.400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella di cui all'allegato I e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unità di conto europee oppure il 4% dell'ammontare totale dei premi o dei contributi[50];

     1-bis) 400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della citata tabella, nel caso che non si applichi la disposizione di cui al precedente n. 1)[51];

     2) 300 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della tabella di cui all'allegato I;

     3) 300 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I[52].

     Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

     L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella di cui all'allegato I, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unità di conto europee ai sensi del secondo comma, n. 1), ha a disposizione:

     1) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unità di conto europee;

     2) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unità di conto europee;

     3) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unità di conto europee. [53]

     I termini indicati al comma precedente iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal n. 1) del secondo comma[54].

 

          Art. 42. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12.

     L'impresa è tenuta a presentare semestralmente al predetto Ministero, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, il Ministero può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

     Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma debbono essere approvate dal Ministero.

     Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonché ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, n. 3), dell'art. 9 per le quali dev'essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera c), primo comma, dell'art. 16.

     Le imprese debbono inoltre comunicare, se espressamente richieste, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato da esse utilizzati per la copertura dei grandi rischi. Tale richiesta non può tuttavia avere carattere sistematico[55].

     E' fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

     E' fatto divieto alle imprese che esercitano attività assicurativa a norma della presente legge di derogare alle condizioni tariffarie presentate ai sensi dell'art. 12, concedendo sconti o abbuoni sul premio dovuto non espressamente indicati nel contratto, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo.

     L'impresa, che abbia acquisito affari in violazione del divieto di cui al precedente comma, è tenuta al risarcimento dei danni che da tale sua condotta siano derivati ad imprese concorrenti, se e in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 2600 del codice civile.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ritenere, ai fini di quanto previsto nel successivo art. 57, comma primo, lettera d), che l'impresa sia incorsa nell'inosservanza del programma di attività qualora abbia sistematicamente fatto ricorso al metodo della stariffazione nell'acquisizione dei contratti assicurativi.

 

          Art. 43. Violazione delle norme sulle riserve tecniche

     Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

     Il Ministero può altresì, dopo averne informato le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

     Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invio rivoltole ai sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63[56].

     Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale[57].

     Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso[58].

     Del provvedimento di cui al comma precedente è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare[59].

 

          Art. 44. Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

     Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

     Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 41, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

     I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano.

     Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

     Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

 

          Art. 45. Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa

     Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Del decreto è data comunicazione all'impresa interessata.

 

          Art. 46. Vincolo delle attività patrimoniali

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, ordina, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'art. 33[60].

     Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa da porsi a carico dell'impresa[61].

     Il Ministro ordina, altresì, con proprio decreto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso[62].

     Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione[63].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'art. 43, terzo comma, e 59, quarto comma[64].

 

Capo II

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

          Art. 47. Riserve tecniche

     Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

     In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 45 e 46.

     Il Ministero può chiedere la collaborazione delle predette autorità per la esecuzione dei provvedimenti adottati.

 

          Art. 48. Margine di solvibilità

     Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità delle medesime.

 

          Art. 49. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizze

     Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 42.

 

Capo III

 

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

          Art. 50. Riserve tecniche e margine di solvibilità

     Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 30 e 31 relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

     Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'art. 35, secondo e terzo comma, in quanto applicabili.

     La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 51. Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia

     Il margine di solvibilità è calcolato in conformità di quanto disposto dagli articoli 37, 38, 39 e 40.

     Tuttavia, per il calcolo del margine sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri relativi alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

     Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 41 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata all'impresa a norma dell'art. 26.

     Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

 

          Art. 52. Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

     In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46[65].

     Prima di adottare, nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo art. 66, la vigilanza globale di solvibilità sull'impresa[66].

     In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46[67].

     Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 66, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero può richiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

 

          Art. 53. Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea [68]

     Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'art. 1 in uno o più altri Stati membri della Comunità economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati:

     a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 50, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

     b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

     c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

     Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

     Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea. L'indicazione dell'autorità prescelta deve essere motivata. La predetta autorità di controllo è equiparata a quella italiana.

     In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 26, terzo comma, n. 2), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.

 

          Art. 54. Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni [69]

     Le agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

     L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

 

          Art. 55. Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

     Le imprese alle quali è stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 53, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

 

          Art. 56. Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza

     Le disposizioni dell'art. 42 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

 

Titolo IV

 

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 57. Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica

     L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata quando l'impresa:

     a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

     b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 44;

     c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

     d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attività;

     e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

     Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 16, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

     L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

 

          Art. 58. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero

     L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti all'articolo precedente, primo comma, lettere a), c) e d), e secondo comma.

     Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

     a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'art. 52;

     b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

     c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

     L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

     La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria[70].

 

          Art. 59. Modalità della revoca dell'autorizzazione

     La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

     La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'art. 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di un'impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

     Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'art. 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari.

     Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana[71].

     Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

 

          Art. 60. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative

     Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché dei lavoratori dipendenti, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 43 e 44. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'art. 46.

 

          Art. 61. Effetti della revoca dell'autorizzazione

     Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge.

     Il Ministro può tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'art. 57, primo comma, ed alle lettere b) e c) dell'art. 58, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

     Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

     Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

     Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

 

          Art. 62. Liquidazione volontaria

     Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

 

          Art. 63. Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonché per i provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 60 e dell'art. 61.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'art. 60.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 66.

 

Titolo V

 

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

          Art. 64. Organi di vigilanza

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita attraverso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

 

          Art. 65. Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 44 della presente legge, partecipino uno o più ispettori ministeriali, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

     I rappresentanti del Ministero vigilano sulla corretta esecuzione del piano, nei termini previsti, riferendo almeno ogni due mesi al Ministro in ordine all'attuazione del piano stesso ed alla situazione generale dell'impresa.

     Il Ministero può richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

 

          Art. 66. Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri

     Le imprese di cui al titolo II, capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 53, primo comma, lettera a), sono soggette ad una vigilanza globale di solvibilità per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'art. 54. Tale vigilanza è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando:

     a) l'impresa abbia nel territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data tra quelle costituite negli Stati partecipanti al predetto accordo;

     oppure:

     b) l'impresa, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), abbia chiesto che la vigilanza sullo stato della sua solvibilità sia effettuata dal predetto Ministero e tutti gli altri Stati interessati abbiano a ciò dato il loro assenso.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia consentire che la vigilanza globale di solvibilità di un'impresa avente sul territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data sia esercitata dalle competenti autorità di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.

 

          Art. 67. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 68, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili.

     Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresì allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti[72].

     I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, possono essere formati da schede e da tabulati meccanografici e devono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile[73].

     Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al secondo comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'art. 66, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo[74].

 

          Art. 68. Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

     Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia[75].

     Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata[76].

     Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 del citato decreto.

     Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e17 del decreto stesso[77].

     L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese[78].

     Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

     Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto[79].

     Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori[80].

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 69. Ispezioni e richieste di notizie e di dati

     Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 70. Menzione del decreto di autorizzazione. Stampati pubblicitari

     Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del.......................... (Gazzetta Ufficiale del ........................... n. ......)". Nel caso di più decreti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo[81].

     Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

      [82]

 

          Art. 71. Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge

     I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili, con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

     Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 72. Trasferimento di portafoglio

     In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente rischi ubicati nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso[83].

     L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea qualora interessati al trasferimento.

     L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'art. 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

     Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

     Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

     Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito.

     Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

 

          Art. 73. Fusione di imprese

     In caso di fusione di più imprese si applicano le disposizioni dell'art. 72, primo e secondo comma.

     Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto art. 72.

     Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'art. 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dell'intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

 

          Art. 74. Procedura della liquidazione coatta amministrativa

     La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso ed il riparto delle attività sono disciplinate dagli articoli 83, primo comma e 84, secondo e terzo comma, del predetto testo unico.

     I crediti per gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta nella Gazzetta Ufficiale e quelli per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto hanno privilegio sulle attività mobiliari dell'impresa che alla predetta data risultino iscritte nel registro di cui all'art. 33.

     Tale privilegio, in caso di concorso, è preferito a quelli di cui ai numeri 15 e seguenti dell'art. 2778 del codice civile.

     I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

     Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

          Art. 75. Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione.

     Resta fermo il disposto dell'art. 71, secondo comma, della presente legge.

 

Titolo VI

 

COLLABORAZIONE CON LE MODALITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

          Art. 76. Scambio di informazioni e di dati

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

     Il Ministero può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

     La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

 

          Art. 77. Doveri degli organi di vigilanza

     Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, deve:

     1) esprimere il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;

     2) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge;

     3) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunità. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 78. Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

     Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 debbono conformarsi entro il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli articoli 35 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

     Le imprese che, alla scadenza del predetto termine, non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 44. In tal caso il Ministero può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

     Il termine di cui sopra deve essere concesso alle piccole e medie imprese di assicurazione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano costituito un consorzio per le finalità previste dalle leggi 30 aprile 1976, n. 374 e 10 maggio 1976, n. 377.

     Il Ministero può inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma le quali, alla data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora raggiunto un incasso di premi o contributi di ammontare almeno pari al sestuplo della quota di garanzia richiesta dall'art. 41, secondo comma, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale i premi o contributi abbiano raggiunto il predetto ammontare.

     La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

 

          Art. 79. Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

     Le imprese di cui al primo comma dell'art. 78 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia[84].

     Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'art. 78 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'art. 41.

     La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami di assicurazione.

     Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'art. 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila[85].

 

          Art. 80. Regime transitorio delle cauzioni

     Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

     Per le imprese di cui al titolo II, capo II, l'obbligo di costituire le predette cauzioni continua a sussistere finché tali imprese non avranno dimostrato di essersi conformate alle disposizioni della legge dello Stato, nel quale hanno la propria sede legale, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

     Quando si siano verificate le condizioni sopra previste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, a richiesta delle imprese interessate, allo svincolo delle cauzioni dalle stesse costituite.

 

          Art. 81. Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia

     L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa[86].

     Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

 

          Art. 82. Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività [87]

     1. Agli effetti della presente legge si intende per:

     - unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea;

     - congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in detta valuta;

     - localizzazione delle attività in un determinato Stato: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato: i crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

 

          Art. 83. Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni

     Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di L. 100.000.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purché l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di assicurazione.

     I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

 

          Art. 84. Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge

     Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni[88].

     Continuano altresì ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

     Restano altresì ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonché le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

          Art. 85. Cessione dei rischi in riassicurazione [89]

     Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 31, e del calcolo del margine di solvibililà, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma, rispettivamente, degli articoli 38 e 39, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante sul territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

 

          Art. 86. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

 

          Art. 87. Provvedimenti amministrativi. Sanzioni amministrative e penali

     Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     E' moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

 

          Art. 88. Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

     Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni già a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.

 

          Art. 89. Disposizioni transitorie

     Le disposizioni di cui all'art. 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

     Le disposizioni dell'art. 68 si applicano con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso nell'anno di prima formazione dell'albo speciale delle società di revisione.

     Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

 

Titolo VIII

 

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

 

          Art. 90. Ruoli tecnici ispettivi

     Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla tabella XIV, quadro E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla tabella III, allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972 e alla tabella III, quadro B, allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, sono sostituite da quelle di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge.

     Il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella I, quadro E, allegato al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, è aumentato di quindici posti, da riservare alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo per i compiti di istituto.

     All'onere conseguente all'aumento della dotazione organica sarà provveduto con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'art. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata al due per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

 

          Art. 91. Compiti del servizio tecnico-ispettivo

     Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, dell'acquisizione dei dati per la valutazione della congruità delle tariffe, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione ed ogni altra indagine necessaria ai fini dell'attuazione degli adempimenti prescritti dalle leggi sulle assicurazioni private.

     Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

     Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo, sono pubblici ufficiali[90].

 

          Art. 92. Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo

     La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati: a) in giurisprudenza; b) in economia e commercio; c) in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali.

     I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare ad ogni tipo di laurea.

     Gli esami consistono in due prove scritte, in un colloquio e in una prova scritta facoltativa in una delle seguenti lingue: francese, inglese o tedesco a scelta del candidato.

     I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

 

          Art. 93. Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo

     La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioneria o del diploma di maturità scientifica.

     Dell'organico complessivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, due terzi dei posti sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (francese, inglese o tedesco) rilasciato da istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

     Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

     Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio.

 

          Art. 94. Termine per la messa a concorso

     I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 92 e 93, previsti nella tabella di cui all'allegato II e quelli risultanti ai sensi del disposto dell'art. 90 per la carriera esecutiva, sono messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato I [91]

     A) Classificazione dei rischi per ramo.

     1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

     prestazioni forfettarie;

     indennità temporanee;

     forme miste;

     persone trasportate.

     2. Malattia:

     prestazioni forfettarie;

     indennità temporanee;

     forme miste.

     3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):

     ogni danno subìto da:

     veicoli terrestri automotori;

     veicoli terrestri non automotori.

     4. Corpi di veicoli ferroviari:

     ogni danno subìto da veicoli ferroviari.

     5. Corpi di veicoli aerei:

     ogni danno subìto da veicoli aerei.

     6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

     ogni danno subìto da:

     veicoli fluviali;

     veicoli lacustri;

     veicoli marittimi.

     7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

     ogni danno subìto dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

     8. Incendio ed elementi naturali:

     ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

     incendio;

     esplosione;

     tempesta;

     elementi naturali diversi dalla tempesta;

     energia nucleare;

     cedimento del terreno.

     9. Altri danni ai beni:

     ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

     10. R.C. autoveicoli terrestri:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

     11. R.C. aeromobili:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

     12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

     13. R.C. generale:

     ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

     14. Credito:

     perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

     credito all'esportazione;

     vendita a rate;

     credito ipotecario;

     credito agricolo.

     15. Cauzione:

     cauzione diretta;

     cauzione indiretta.

     16. Perdite pecuniarie di vario genere:

     rischi relativi all'occupazione;

     insufficienza di entrate (generale);

     intemperie;

     perdite di utili;

     persistenza di spese generali;

     spese commerciali impreviste;

     perdita di valore venale;

     perdita di fitti e di redditi;

     perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

     perdite pecuniarie non commerciali;

     altre perdite pecuniarie.

     17. Tutela giudiziaria:

     i rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).

     18. Assistenza:

     assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

     B) Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami.

     Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

     a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione "Infortuni e malattia";

     b) i rami numeri 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto";

     c) i rami numeri 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti";

     d) i rami numeri 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni aeronautiche";

     e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione "Incendio ed altri danni ai beni";

     f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilità civile";

     g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione "Credito e cauzione";

     h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione "tutti i rami danni"; tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla commissione.

     C) Rischi accessori.

     L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

     sono connessi con il rischio principale;

     riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

     sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

     I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A) non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

     Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi marittime o comunque connesse a tale utilizzazione.

 

     Allegato II

     Ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Carriera direttiva [92]

 


[1]  Abrogata dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[2]  Lettera così modificata dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[5]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[6]  Importo così modificato dall'art. 21, comma 1 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[7]  Importo così modificato dall'art. 21, comma 1 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[8]  Capoverso così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[9]  Importo così modificato dall'art. 21, comma 1 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[10]  Comma così modificato dall'art. 16, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[12]  Importo così modificato dall'art. 21, comma 2 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[13]  Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[14]  Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[15]  Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), numero 4) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393, dall'art. 31, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509.

[16]  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509.

[17]  Comma così modificato dall'art. 16, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[18]  Lettera così modificata dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[19]  Lettera inserita dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[20]  Lettera rinominata e così modificata dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742 e successivamente così sostituita dall'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[21]  Lettera rinominata dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[22]  Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[23]  Articolo inserito dall'art. 31, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[24]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[25]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[26]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[27]  Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[28]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[29]  Alinea così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[30]  Numero così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[31]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[32]  Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509.

[33]  Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509.

[34]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[35]  Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[36]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[37]  Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[38]  Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[39]  Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[40]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[41]  Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[42]  Articolo inserito dall'art. 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[43]  Articolo inserito dall'art. 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[44]  Articolo così sostituito dall'art. 19, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 e successivamente dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[45]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[46]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[47]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[48]  Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[49]  Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[50]  Numero così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera i), numero 1) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[51]  Numero inserito dall'art. 10, comma 1, lettera i), numero 1) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[52]  Numero così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera i), numero 2) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[53]  Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera i), numero 3) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[54]  Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera i), numero 3) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[55]  Comma inserito dall'art. 31, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[56]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[57]  Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[58]  Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[59]  Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[60]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[61]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[62]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[63]  Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[64]  Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[65]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[66]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[67]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[68]  Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[69]  Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[70]  Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[71]  Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[72]  Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lettera n), numero 1) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[73]  Comma così modificato dall'art. 7, comma 1 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[74]  Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera n), numero 3) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[75]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[76]  Comma così modificato dall'art. 4 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[77]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742 e, successivamente, dall'art. 35 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[78]  Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[79]  Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[80]  Comma inserito dall'art. 21, comma 3 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[81]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[82]  Comma soppresso dall'art. 5 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[83]  Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[84]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[85]  Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[86]  Comma così modificato dall'art. 86, comma 1 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[87]  Articolo così sostituito dall'art. 31, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[88]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[89]  Articolo così modificato dall'art. 7, comma 2 della L. 26 gennaio 1980, n. 13.

[90]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 26 gennaio 1980, n. 13

[91]  Allegato così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera o) e p) del D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393.

[92]  Allegato soppresso dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.