Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 12/05/1947 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto [...] |
Art. 2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 95.21.3 – D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356. [1]
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.
(G.U. 26 maggio 1947, n. 118).
A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del
Per gli anni 1947 e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario sono ridotte al 5 per cento nei confronti delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale degli estimi dei terreni stabilita da regio
E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.
Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della