Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 558 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-61, con le modalità ivi previste per [...] |
§ 41.1.2a - Legge 30 luglio 1959, n. 558. [1]
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.
(G.U. 5 agosto 1959, n. 187).
Le disposizioni della
Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.
[1] Abrogata dall'art. 24 del