§ 27.6.9 - D.Lgs.Lgt. 18 febbraio 1946, n. 100.
Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:18/02/1946
Numero:100


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'art. 10 del decreto [...]
Art. 3.      I limiti delle sovrimposte provinciali sui terreni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto [...]
Art. 4.      Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, [...]
Art. 8.      L'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, è prorogata al 30 giugno 1946
Art. 9. 
Art. 10.      Le disposizioni degli artt. 1 e 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° [...]


§ 27.6.9 - D.Lgs.Lgt. 18 febbraio 1946, n. 100.

Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.

(G.U. 23 marzo 1946, n. 69).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'art. 10 del decreto stesso, dovrà essere tenuto conto del maggiore provento derivante dalla tariffa deliberata in applicazione dell'articolo precedente.

     Per gli appalti, invece, tanto ad aggio che a canone fisso, conferiti o confermati posteriormente alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, sul maggiore provento derivante dalla applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura:

     per riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2%;

     per le ulteriori riscossioni annue:

     da L. 200.001 a L. 500.000, aggio del 1,50%;

     da L. 500.001 a L. 1.000.000, aggio del 1,00%;

     da L. 1.000.001 a L. 2.000.000, aggio del 0,75%;

     da L. 2.000.001 a L. 5.000.000, aggio del 0,50%;

     da L. 5.000.001 a L. 10.000.000, aggio del 0,30%;

     da L. 10.000.001 a L. 20.000.000, aggio del 0,20%;

     oltre L. 20.000.000, aggio del 0,10%.

     Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

     Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggiore provento. In caso di disaccordo, sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

     Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio è tenuto a versare, per il detto maggiore provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, una quota provvisoria pari alla metà dell'ammontare delle suddette rate.

     Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi di esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli artt. 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

 

     Art. 3.

     I limiti delle sovrimposte provinciali sui terreni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, sono così modificati:

     Limite normale L. 6

     Eccedenza L. 2

     Secondo limite L. 8

     Ulteriore eccedenza L. 2

     Terzo limite L. 10

 

     Art. 4.

     Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, è provvisoriamente elevato a lire 176 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta.

 

     Art. 5. [2]

     E' istituita a favore delle Province, un addizionale nella misura di cinquanta centesimi per ogni lira delle tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

     La detta addizionale sarà riscossa con le stesse modalità previste dal citato decreto e versata ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

     In relazione a tali versamenti, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà annualmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari all'importo dei versamenti stessi.

     Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle province, per metà in ragione del numero degli abitanti e per metà in ragione delle lunghezze delle strade in gestione di ogni provincia.

 

     Art. 6. [3]

     E' istituita, a favore delle Province, un'addizionale sui redditi agrari, in ragione di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30.

     Analoga addizionale e nella stessa misura, è istituita a favore dei Comuni.

     Le dette addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità e unitamente all'imposta erariale sul reddito agrario e versate direttamente alle Province ed ai Comuni.

 

     Art. 7.

     L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, numero 614, è elevata a cinque centesimi.

     I tre quinti del provento sono devoluti a favore delle Province, secondo le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

 

     Art. 8.

     L'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, è prorogata al 30 giugno 1946.

 

     Art. 9. [4]

 

     Art. 10.

     Le disposizioni degli artt. 1 e 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1946.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 

 


[1] Modifica la tariffa stabilita dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62.

[2] L'addizionale di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 19 del D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 177.

[3] Le addizionali di cui al presente articolo sono state abolite dall'art. 15 della L. 16 settembre 1960, n. 1014.

[4] Sostituisce il primo comma, art. 224, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.