Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.7 regime fiscale |
Data: | 28/07/1961 |
Numero: | 838 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. [...] |
Art. 2. In relazione al disposto dall'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono [...] |
Art. 3. La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presenze legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione [...] |
§ 2.7.1 - Legge 28 luglio 1961, n. 838. [1]
Esonero da imposizioni tributare dei redditi minimi dei terreni.
(G.U. 31 agosto 1961, n. 215).
A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio
In relazione al disposto dall'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:
All'art. 49 è aggiunto il comma seguente:
"Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'art. 52 non supera le lire 600".
L'art. 62 è sostituito dal seguente:
"Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dall'articolo 52, superi le lire 600".
La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presenze legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del