§ 27.6.44 - Legge 12 febbraio 1958, n. 30.
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:12/02/1958
Numero:30


Sommario
Art. 1.      I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo [...]
Art. 2.      L'autorizzazione di cui all'art. 1 viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, su proposta della [...]
Art. 3.      Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. [...]
Art. 4.      La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 1, sarà effettuata dalla Cassa [...]
Art. 5.      Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli [...]


§ 27.6.44 - Legge 12 febbraio 1958, n. 30. [1]

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958.

(G.U. 21 febbraio 1958, n. 45)

 

 

     Art. 1.

     I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e relativa addizionale provinciale, non conseguono il pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

     Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente è subordinata, altresì, all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

     La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione di cui all'art. 1 viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, la quale esercita, nei confronti degli enti contemplati dalla presente legge, i poteri di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

 

          Art. 3.

     Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni stabilite dall'art. 1 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

     Per i Comuni e le Province delle Regioni a Statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli anni 1957 e 1958 le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

     Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 1, sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

 

          Art. 5.

     Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.