Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 05/07/1965 |
Numero: | 817 |
Sommario |
Art. unico. Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a [...] |
§ 41.8.4 - Legge 5 luglio 1965, n. 817. [1]
Riapertura dei termini di cui all'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie.
(G.U. 20 luglio 1965, n. 189)
Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 29 della
Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del