§ 27.6.8 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62.
Provvedimenti in materia di finanza locale


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:08/03/1945
Numero:62


Sommario
Art. 1.      L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Gli ultimi due commi dell'art. 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (nn. 2 e 3), [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente
Art. 7.      L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere B) e C) della legge 23 giugno 1939, n. 901, dall'art. 4 della legge 21 [...]
Art. 8.      L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche è consentita l'esenzione dalla [...]
Art. 10.      Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tanto ad aggio quanto a canone fisso, sul maggiore provento derivante dall'applicazione [...]
Art. 11.      Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi di comuni le date, entro il 31 dicembre 1946, con le quali [...]
Art. 12.      L'art. 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, è sostituito dal seguente
Art. 13.      In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche od evacuati per ordine dell'autorità che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per [...]
Art. 14.      Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo ai sensi dell'art. 94 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, saranno soddisfatte dagli appaltatori, nei confronti [...]
Art. 15.      L'art. 104 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. d) del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 [...]
Art. 16.      L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 17.      L'art. 11 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Nel primo comma dell'art. 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole: "per ciascuna delle ultime quattro classi" sono sostituite le altre "per ciascuna [...]
Art. 19.      L'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato
Art. 20.      L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abolita
Art. 21.  [3]
Art. 22.      La lettera c) dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue
Art. 23.      La lettera a) dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue
Art. 24.  [4]
Art. 25.  [5]
Art. 26.  [6]
Art. 27.      La misura massima dell'imposta stabilita con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue
Art. 28.      L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile
Art. 29.  [7]
Art. 30.      L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 [...]
Art. 31.      L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 32.      La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue
Art. 33.      Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. [...]
Art. 34.      La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175
Art. 35.      L'art. 208 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato
Art. 36.      L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 37.      I comuni e le province, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo [...]
Art. 38.      L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 39.      Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della [...]
Art. 40.      Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui [...]
Art. 41.  [8]
Art. 42.      Per l'applicazione delle imposte di consumo fino al 30 giugno 1945 il valore è determinato da parte degli organi indicati nell'art. 8 sulla media dei prezzi del [...]
Art. 43.      Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, e 274, 276 277 del testo unico 14 settembre [...]


§ 27.6.8 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62.

Provvedimenti in materia di finanza locale

(G.U. 22 marzo 1945, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

     I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresì ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.

     I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali".

 

          Art. 2. [1]

     Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituita la seguente per tutti indistintamente i comuni del territorio nazionale:

 

 

 

Unità di misura

Imposta (in lire)

BEVANDE

 

 

 

(v. )

 

 

 

Vini comuni

hl.

500

Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.

 

 

 

Vini fini

hl.

3000

Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcolica sia non superiore ai ventuno gradi.

 

 

 

Vini in bottiglia

una

40

Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.

 

 

 

L'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità effettuato negli esercizi di vendita dà luogo al pagamento dell'imposta differenziale.

 

 

 

Vini spumanti in bottiglia

una

100

CARNI

 

 

 

(v. )

 

 

 

1)

Bestie a capo:

4%

del

valore

 

buoi e manzi

"

"

"

 

vacche e tori

"

"

"

 

vitelli sopra l'anno

"

"

"

 

vitelli sotto l'anno

"

"

"

 

cavalli, muli e asini

"

"

"

 

maiali:

 

 

 

 

sino al peso di kg. 30

"

"

"

 

oltre il peso di kg. 30

"

"

"

 

pecore, capre, castrati e montoni

"

"

"

 

agnelli e capretti

"

"

"

2)

Bestie a peso vivo:

 

 

 

 

a) vitelli

"

"

"

 

b) altri bovini

"

"

"

 

c) suini

"

"

"

 

d) ovini

"

"

"

 

e) equini

"

"

"

3)

Carne macellata fresca:

 

 

 

 

a) di vitello

"

"

"

 

b) di altri bovini

"

"

"

 

c) suina

"

"

"

 

d) ovina

"

"

"

 

e) equina

"

"

"

4)

Carni di qualsiasi specie, salate insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne

"

"

"

Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco

2,50%

del

valore

 

 

 

 

 

Pollame, conigli e cacciagione (nei soli comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed in quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo):

 

 

 

 

a) a peso vivo

7%

del

valore

 

b) a peso morto

"

"

"

ALTRI COMMESTIBILI

 

 

 

Pesci, crostacei e molluschi

 

 

 

1)

freschi:

 

 

 

 

a) di qualità fine

3%

del

valore

 

b) di qualità comune

1,50%

del

valore

2)

conservati:

 

 

 

 

1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comune conservato o preparato (ivi compresi crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive.

3%

del

valore

 

2) anguille e acqua delle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purché non salati o affumicati

250%

del

valore

 

3) baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati

1,50%

del

valore

Cioccolato:

 

 

 

 

a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25

6%

del

valore

 

b) altro

10%

"

"

Cacao in polvere destinato al consumo

6%

"

"

Surrogati di cacao e di cioccolato

3%

"

"

Formaggi e latticini

"

"

"

Burro e suoi surrogati

"

"

"

Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune

"

"

"

Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini

10%

"

"

Gelati

8%

"

"

COMBUSTIBILI

 

 

 

Gas-luce per illuminazione e riscaldamento

mc.

0,05

Energia elettrica per illuminazione

ewo.

0,045

MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE

 

 

 

Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall' :per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano

 

0,03

GENERI DIVERSI

 

 

 

Mobili di qualunque materia:

 

 

 

 

di qualità fine

10%

del

valore

 

di qualità comune

5%

"

"

Profumerie

25%

"

"

Saponi fini

15%

"

"

Pelliccerie confezionate o non:

 

 

 

 

di qualità fine

20%

"

"

 

di qualità comune

7%

"

"

 

          Art. 3.

     Gli ultimi due commi dell'art. 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo "champagne" e tutti i vini spumanti "tipo champagne" contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo "Champenoise" e chiuse con tappo assicurato con filo.

     S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa".

 

          Art. 4.

     L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (nn. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

     Per la riscossione dell'imposta sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 44 del testo unico.

     L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del detto testo unico è limitato al trasporto del pollame, conigli e cacciagione in quantità superiore a kg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantità superiore a kg. 3.

     L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.

 

          Art. 5. [2]

     E' tollerata l'introduzione nel territorio del comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli o cacciagione Kg. 2

cacao e surrogati del cacao Kg. 0,500

burro e suoi surrogati Kg. 1

pesce fresco, crostacei e molluschi Kg. 3.

 

          Art. 6.

     Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente.

 

          Art. 7.

     L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere B) e C) della legge 23 giugno 1939, n. 901, dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504, e dall'art. 6 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente:

     "I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sotto indicate:

     1. Diritti di statistica: L. 0,50 per ciascuna bolletta.

     2. Diritti di assistenza ed operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 6 per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

     3. Diritti di magazzinaggio:

     a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà della amministrazione, per ciascun collo L. 1 al giorno per ogni 100 kg. o frazione;

     b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora L. 5; per le ore successive L. 3 per ogni ora o frazione di ora.

     L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.

     Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4% sull'importo dei diritti di statistica".

 

          Art. 8.

     L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente:

     "L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.

     L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità o il pRegio di esse.

     Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

     Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

     Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla Camera di commercio per gli altri generi.

     La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

     Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno".

 

          Art. 9.

     Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche è consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.

     Per ottenere l'esenzione i proprietari interessati devono presentare la denunzia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

     L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

     A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonché la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

     Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

     Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità. Per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, il contributo è dovuto dalla data di dichiarazione di abitabilità.

     Le predette disposizioni non danno luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

 

          Art. 10.

     Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tanto ad aggio quanto a canone fisso, sul maggiore provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4%.

     Dalla data di applicazione della nuova tariffa cessano di avere vigore l'art. 2 del Regio decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440, e l'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504.

     Qualora peraltro la misura dell'aggio stabilita nel primo comma risulti in eccesso rispetto al maggiore onere derivante all'appaltatore dall'applicazione dei miglioramenti economici di carattere obbligatorio al personale, ovvero risulti insufficiente a coprire tale maggiore onere, il comune e l'appaltatore possono determinare d'accordo la diversa misura dell'aggio.

     In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio è determinato col procedimento stabilito dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

     Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

     Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate del canone dovuto al comune a seguito della revisione disposta dall'art. 7 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, una quota provvisoria pari al doppio dell'ammontare di dette rate.

     Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

 

          Art. 11.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi di comuni le date, entro il 31 dicembre 1946, con le quali cesseranno gli appalti prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1941, n. 685.

 

          Art. 12.

     L'art. 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una commissione composta:

     a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

     b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A e di grado non inferiore al 6° ;

     c) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 6° ;

     d) di un esperto scelto nella categoria degli appaltatori designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

     e) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     f) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

     g) di un ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno.

     Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9° .

     Ai componenti della commissione sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

     Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi".

 

          Art. 13.

     In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche od evacuati per ordine dell'autorità che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze e nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, l'appaltatore può chiedere la temporanea sospensione del contratto.

     Sulla richiesta dell'appaltatore provvede il comune con apposita deliberazione da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. Con l'approvazione sarà altresì indicata la data dalla quale ha effetto la sospensione.

     Durante il periodo della sospensione l'appaltatore è tenuto, a meno che il comune non lo dispensi, a proseguire la gestione col rimborso delle spese e la corresponsione di un aggio da determinarsi di accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, col procedimento stabilito dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

 

          Art. 14.

     Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo ai sensi dell'art. 94 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, saranno soddisfatte dagli appaltatori, nei confronti dei quali viene consentita la sospensione del contratto giusta il precedente art. 13, fino alla concorrenza delle riscossioni per dette imposte al netto delle spese di gestione e dell'aggio. In tal caso il comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'editore delle imposte dirette, con la procedura speciale privilegiata prevista dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     L'art. 104 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. d) del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

     E' fitto reale quello risultante da contralto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

     Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, è in facoltà del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

     Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50% sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvo che il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

     Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, può fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei commi precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza.

     Il comune può altresì fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformità dei commi precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non può superare la metà del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi.

     In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali".

 

          Art. 16.

     L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "I comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101".

 

          Art. 17.

     L'art. 11 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "I comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.

     La istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti".

 

          Art. 18.

     Nel primo comma dell'art. 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole: "per ciascuna delle ultime quattro classi" sono sostituite le altre "per ciascuna delle classi".

 

          Art. 19.

     L'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

 

          Art. 20.

     L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abolita.

 

          Art. 21. [3]

     La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 35, è modificata come segue:

L. 4.500 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

L. 1.500 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;

L. 500 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

 

          Art. 22.

     La lettera c) dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

     "c) cani tenuti a scopo di commercio".

 

          Art. 23.

     La lettera a) dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

     "a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge".

 

          Art. 24. [4]

     La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

 

CLASSI DI COMUNI (art. 11)

Prima categoria

Seconda categoria

 

 

 

Classe

A

3.000

2.400

Classe

B

2.400

2.000

Classe

C

2.000

1.600

Classe

D

1.600

1.400

Classe

E

1.400

1.200

Classe

F

1.200

1.000

Classe

G

1.000

800

Classe

H

800

600

Classe

I

600

400

 

          Art. 25. [5]

     La misura massima dell'imposta sulle vetture private, stabilita dall'art. 144 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

 

CLASSI DI COMUNI (art. 11)

Vetture a 4 ruote con 2 cavalli

Vetture a 4 ruote con 1 cavallo

Vetture a 2 ruote

 

 

 

 

Classe

A

6.000

4.000

3.000

Classe

B

5.000

3.600

2.600

Classe

C

4.000

3.000

2.400

Classe

D

3.000

2.400

2.000

Classe

E

2.400

2.000

1.600

Classe

F

2.000

1.600

1.200

Classe

G

1.600

1.200

1.000

Classe

H

1.200

1.000

800

Classe

I

1.000

800

600

 

          Art. 26. [6]

     L'art. 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è sostituito dal seguente:

     "La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica L. 500

per una seconda domestica L. 2000

per ogni domestica in più L. 5000.

     L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico L. 1000

per un secondo domestico L. 4000

per ogni domestico in più L. 10000.

 

          Art. 27.

     La misura massima dell'imposta stabilita con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue:

pianoforti L. 100

Bigliardi L. 500

bigliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali L 1000.

     Per i bigliardini di dimensioni non superiori a m. 2 di lunghezza e m. 1 di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50%.

 

          Art. 28.

     L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

     Per i redditi di categoria B esenti dalla imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, fino a che resterà in vigore l'imposta istituita con l'art. 12 del Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, modificato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, l'imposta sulle industrie è applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale.

 

          Art. 29. [7]

 

          Art. 30.

     L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

 

          Art. 31.

     L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime".

 

          Art. 32.

     La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

     a) condutture, cavi ed impianti in genere:

di diametro inferiore a centimetri 20 L. 2

di diametro di centimetri 20 ed oltre L. 4.

     b) condutture di acqua potabile:

di diametro inferiore a centimetri 20 L. 1

di diametro di centimetri 20 ed oltre L.2.

 

          Art. 33.

     Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

          Art. 34.

     La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

 

          Art. 35.

     L'art. 208 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

 

          Art. 36.

     L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle province, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

 

Categoria dei veicoli

Contributo annuale per veicolo

Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)

fino a quintali cinque per ruota

L.

50

 

da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota

"

100

 

oltre quindici quintali per ruota

"

200

Vetture

a due posti, compreso quello del conducente

"

50

 

a più di due posti, compreso quello del conducente

"

100

 

     Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50%".

 

          Art. 37.

     I comuni e le province, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo limite previsto dall'art. 16 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20.

     La disposizione del comma precedente si applica per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra; per lo stesso periodo è sospesa l'applicazione dell'art. 17 di detto Regio decreto-legge.

 

          Art. 38.

     L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale.

     La commissione è formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe A, di 21 in quelli appartenenti alle classi B e C, di 15 in quelli appartenenti alle classi D e E e di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11.

     Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione è nominato dal prefetto tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attività economiche della provincia. Gli altri membri della commissione nei detti comuni e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dalla giunta municipale.

     La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o più vice presidenti.

     I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale.

     Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione.

     I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.”

 

          Art. 39.

     Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella "Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 40.

     Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

 

          Art. 41. [8]

     Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio dello Stato e di quelli gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione.

     In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manifatturieri e industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.

     Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sarà valevole per un anno.

     Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 42.

     Per l'applicazione delle imposte di consumo fino al 30 giugno 1945 il valore è determinato da parte degli organi indicati nell'art. 8 sulla media dei prezzi del trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

     Per l'anno 1945 l'imposta sul bestiame di cui all'articolo 122 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sarà anche essa applicata tenendo presente il valore medio corrente per ciascuna specie di bestiame durante il trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 43.

     Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, e 274, 276 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Articolo già modificato dal D.Lgs.Lgt. 18 febbraio 1946, n. 100 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 dello stesso provvedimento.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[4]  Articolo così modificato dall'art. 12 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.