Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/01/1998 |
Numero: | 21 |
§ 98.1.38898 - Circolare 30 gennaio 1998, n. 21 .
Determinazione per l'anno 1998 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Il
Tale disposizione era già contenuta nel
Come già evidenziato nella
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, comma 25, della
- "l'articolo 1 del
La norma di cui all'art. 1, comma 1, del
Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è risultata pari al 1,7% [1], nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1998 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della
__________
[1] L'indice del 1,7% viene utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.
2) Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al
Il comma 4 dell'art. 1 della citata
Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1998, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat è aumentato nella misura del 1,7%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1997 in L. 36.180, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 36.800.
Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della
A norma dell'art. 22 della
Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di L. 36.800 va adeguato a quest'ultimo valore.
Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del
Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della
3) Retribuzioni convenzionali in genere
Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota del 1,7% ai sensi dell'art. 22 della
Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della
Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della
Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della
Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.
4) Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare
Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del
Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato articolo 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali.
È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue. Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con
Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della
5) Lavoratori a domicilio
L'art. 1, comma 4, della
Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 1,7 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a
Per effetto dell'art. 7 della
Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del
6) Apprendisti
In relazione alla citata variazione percentuale del 1,7% verificatasi negli indici ISTAT nell'anno 1997, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1 gennaio 1998, che a seguito dell'introduzione dell'IRAP, per la generalità dei datori di lavoro, non sono più comprensivi della quota di L. 240 già dovuta al S.S.N.
- contributo settimanale senza quota Inail: L. 4.850
- contributo settimanale comprensivo della quota Inail: L. 5.030
La ripartizione delle quote alle varie gestioni è contenuta nell'allegata tabella D.
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54% non essendo più dovuta la quota al S.S.N.
Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare iniziato prima dell'1 ottobre 1997 i valori dei contributi settimanali vanno incrementati di L. 240 per S.S.N. e risultano pertanto i seguenti: L. 5.090 (senza Inail) L. 5.270 (con Inail).
Peraltro, anche per gli apprendisti di tali imprese la aliquota a carico del lavoratore non comprende la quota S.S.N. (cfr.
7) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 697.700 per l'anno 1998 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 279.080.
8) Art. 3-ter della
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1998 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della
Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la
Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1998 in L. 64.126.000.
A decorrere dall'1 gennaio 1998 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 64.126.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in L. 5.343.833, arrotondato a L. 5.344.000.
Gli importi relativi all'anno 1997 sono stati comunicati con
9) Importi sostitutivi del servizio di mensa
Sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1998 le disposizioni dettate dal
Il comma 1 dell'art. 3 del predetto decreto legislativo (che sostituisce l'art. 48 del T.U.I.R.,
La rivalutazione degli importi relativi alle predette voci può essere deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo nel caso in cui la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi, che termina il 31 agosto, superi il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
Pertanto nel 1998 il valore del ticket-restaurant e degli importi sostitutivi di mensa esente da imposizione contributiva è stabilito in L. 10.240 giornaliere come fissato dal
Per la materia si rinvia alla
10) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della
11) Regime di decontribuzione delle erogazioni . . .
previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lettera e), del
Per l'anno 1998 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'articolo 6, lettera e), del
Agli effetti del calcolo del tetto si computa anche la parte annuale dell'erogazione non soggetta a decontribuzione, così come stabilito con la
Nel caso in cui tale percentuale applicata come sopra detto risulti inferiore all'ammontare dell'erogazione complessiva, la somma soggetta a decontribuzione sarà determinata attraverso la seguente formula [1]:
x = R + E
dove
x = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione
E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo livello
R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E.
__________
[1] La formula indicata costituisce il risultato dello sviluppo della seguente espressione:
X = 2 (R + E - X)/100 100 X = 2 R + 2 E - 2 x
100 X =2 R + 2 E - 2 X 102 X = 2 (R +E)
X = 2 (R + E)/102 X = (R + E)/51
Esempio:
Retribuzione imponibile annua contrattuale |
L. |
20.000.000 |
|
Erogazione (da contratto aziendale o di secondo livello) |
L. |
500.000 |
|
Somma soggetta a decontribuzione nei limiti del 2%: |
L. |
20.500.000 |
= L. 401.960 |
|
51 |
|
12) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1998
Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1998 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio 1998 e fino alla data di versamento.
Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e al punto 9)
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più ovvero in meno tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 1998 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex
Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una differenza a credito, gli organismi cooperativi indicheranno l'importo della differenza da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R205" e dalla dicitura "DIFF. CONTR."
I datori di lavoro con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato prima del 1 ottobre 1997, ai fini della compilazione del mod. DM10/S, porteranno le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione in questione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la sistemazione, calcolando i contributi sanitari sul totale ottenuto.
b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6
Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice di nuova istituzione "M189" e dalla dicitura "DIFF. APPR.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8)
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la
d) Versamento degli interessi al tasso legale
Come già precisato, ove dalle operazioni di conguaglio a credito ovvero a debito della azienda sopra descritte scaturisca una differenza da versare, sulla stessa dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale del 5 per cento; il relativo importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". L'importo degli interessi legali riferito ai contributi sanitari, per i datori di lavoro ancora tenuti al relativo versamento, dovrà essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti.
Il direttore generale
Trizzino
Tabella A
SETTORE |
QUALIFICHE |
||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
||
Industria |
183.360 |
[1] 55.380 |
[1] 51.700 |
||
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni |
139.410 |
66.360 |
[1] 59.000 |
||
Artigianato |
|
[1] 59.000 |
[1] 51.700 |
||
Agricoltura |
146.750 |
77.360 |
58.950 |
||
Credito assicurazioni e servizi tributari appaltati |
183.360 |
[1] 62.700 |
[1] 59.000 |
||
Commercio |
183.360 |
[1] 51.700 |
[1] 51.700 |
||
|
|
|
|
||
[1] Da adeguare a L. 66.282 ai sensi dell'art. 7 della |
|||||
[2] Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della |
Tabella B
SETTORE |
QUALIFICHE |
|||||||||||||||
|
Impiegati, docenti e non docenti con funz. direttive |
Impiegati, docenti e non docenti |
Operai |
|||||||||||||
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB [2] |
70.070 |
32.380 |
25.900 |
|||||||||||||
Istruzione ed educazione scolare non statale |
71.860 |
[1] 32.380 |
[1] 32.380 |
|||||||||||||
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IPAB |
70.070 |
[1] 29.090 |
[1] 22.680 |
|||||||||||||
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari |
70.070 |
[1] 29.090 |
[1] 22.680 |
|||||||||||||
|
dirigente |
impiegato |
operaio |
|||||||||||||
Spettacolo |
150.440 |
[1] 45.240 |
[1] 35.580 |
|||||||||||||
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante |
126.610 |
[1] 38.810 |
[1] 29.090 |
|||||||||||||
Agenti di assicurazione in gestione libera |
Capo ufficio impiegati di I categoria |
Impiegati II e III categoria |
|
|||||||||||||
|
[1] 45.240 |
[1] 32.380 |
|
|||||||||||||
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) |
Impiegati di concetto |
Impiegati d'ordine |
|
|||||||||||||
|
[1] 51.700 |
[1] 42.040 |
|
|||||||||||||
|
Personale docente e non docente |
|||||||||||||||
Amministrazione statale |
[1] 32.380 |
|||||||||||||||
|
Ispettori di org.ne produttiva |
Ispettori produz.ne categoria A |
Ispettori produz.ne categ. B e C |
|||||||||||||
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione) |
117.430 |
[1] 59.000 |
[1] 38.810 |
|||||||||||||
Assistenza domiciliare svolta in forma coop.va |
[1] 19.460 |
|
|
|||||||||||||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
Personale di fatica, custodia e pulizia |
|||||||||||||||
|
[1] 25.900 |
|
|
|||||||||||||
|
Operai 3 livello |
Operai 4 livello |
Operai 5 livello |
|||||||||||||
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione |
[1] 32.380 |
[1] 29.090 |
[1] 25.900 |
|||||||||||||
Proprietari di fabbricati (per il solo |
Pulitori |
|||||||||||||||
personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) |
[1] 25.900 |
|||||||||||||||
Pesca costiera e mediterranea |
Capo barca motorista |
Capo pesca |
Marinaio |
|||||||||||||
|
[1] 42.040 |
[1] 38.810 |
[1] 32.380 |
|||||||||||||
Pesca oltre gli stretti |
Comand. e dir. Macchina |
I uff. coper. Macchina |
II uff. coper. Macchina |
Nostromo cap. macchina capo pesca |
Marinaio cuoco Ecc. |
Mozzo |
||||||||||
|
81.150 |
[1] 59.350 |
[1] 49.980 |
[1] 43.780 |
[1] 34.400 |
[1] 32.380 |
||||||||||
Giornalisti |
Redattore |
Praticante |
Collaboratore corrispondente |
|||||||||||||
|
109.030 |
77.360 |
[1] 19.460 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
[1] Da adeguare a L. 66.282 ai sensi dell'art. 7 della |
||||||||||||||||
[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della |
Tabella C
Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
SETTORE |
QUALIFICHE |
||||||
|
Impiegati docenti e non con funz. direttive |
Impiegati docenti e non |
Operai |
||||
Istruzione ed educazione scolare non statale |
71.860 |
32.380 |
32.380 |
||||
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi compresi IPAB |
70.070 |
29.090 |
[1] 22.680 |
||||
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similare |
70.070 |
29.090 |
[1] 22.680 |
||||
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa |
[1] 19.460 |
||||||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
Pers. di fatica, custodia pulizia |
||||||
|
[1] 25.900 |
||||||
|
Operaio III livello |
Operaio IV livello |
Operaio V livello |
||||
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione |
32.380 |
29.090 |
[1] 25.900 |
||||
|
Pulitori |
||||||
Proprietari di fabbricati (per solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso) |
[1] 25.900 |
||||||
|
|||||||
[1] Da adeguare a L. 27.908 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del |
Tabella D
Apprendisti
Decorrenza 1° gennaio 1998
F.P.L.D. |
|
|
a) contributo settimanale base |
L. 138 |
|
b) contributo settimanale adeguamento |
L. 4.490 |
|
|
|
|
T.B.C. |
|
|
a) contributo settimanale integrativo |
L. 130 |
|
|
|
|
CUAF |
|
|
a) contributo settimanale |
L. 60 |
|
|
|
|
Maternità |
|
|
a) contributo settimanale |
L. 32 |
|
|
|
|
Contributo settimanale complessivo (senza Inail) |
L. 4.850 [1] |
|
|
|
|
INAIL |
|
|
a) contributo settimanale |
L. 180 |
|
|
|
|
Contributo settimanale complessivo (con Inail) |
L. 5.030 [1] |
|
|
|
|
[1] Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare iniziato prima dell'1 ottobre 1997 l'importo deve essere incrementato di L. 240 S.S.N. |