Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/01/1998 |
Numero: | 1 |
§ 98.1.38771 - Circolare 5 gennaio 1998, n. 1 .
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Abolizione dei contributi sanitari .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
e, p.c. |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di Amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Il
- Per quanto riguarda la materia dell'Istituto, l'art. 36, comma 1 lett. a) stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (1.1.1998), per effetto dell'introduzione dell'IRAP, sono aboliti i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
- Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo di che trattasi, salvo quanto previsto dall'art. 37 dello stesso decreto, si asterrà grave; dal riscuotere, direttamente o per conto di altre Amministrazioni, i contributi di cui alla precedente elencazione.
- In conformità grave; a quanto previsto al comma 2 dello stesso art. 36, resta ferma la riscossione dei contributi aboliti i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente al primo gennaio 1998.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:
- Contributi per il servizio sanitario di cui all'art. 31 della
- Non saranno più riscosse le seguenti contribuzioni:
- contributi SSN sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti già grave; dovuti nella misura del 10,60 per cento (di cui 1 per cento a carico del lavoratore) e del 4,60 per cento (di cui 0,80 per cento a carico del lavoratore) a titolo di solidarietà grave;
- contributi di cui al precedente punto dovuti per i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale o vigono accordi parziali, nonché quelli dovuti per i lavoratori italiani occupati in Italia alle dipendenze di aziende straniere;
- contributi SSN dovuti sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali e commissioni d'esame (cfr.
- contributi SSN sui redditi diversi da lavoro dipendente, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà grave;' di presentare il mod. 730 al sostituto d'imposta;
- contributo SSN dello 0,50 per cento dovuto dagli apprendisti (quota a carico del lavoratore) ex art. 21, lett. b,
- contributo SSN dovuto per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane per la quota a carico del datore di lavoro (lire 240 settimanali) di cui all'art. 22 della
- contributo SSN dovuto dai pescatori della piccola pesca associati in cooperative, ex art. 11, lett. a) della
- contributo SSN dovuto per gli allievi dei cantieri scuola di cui alla
- contributi SSN riscossi dall'I.P.S.E.M.A.;
- contributi SSN dovuti dai lavoratori domestici;
- contributi SSN dovuti dai lavoratori frontalieri emigranti o stagionali in Svizzera, introdotti dalla
- contributi SSN dovuti al Fondo di previdenza Clero ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. a), della
- contributo SSN dovuto a carico delle regioni e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per gli apprendisti di aziende artigiane (
- contributo SSN dovuto dai pescatori autonomi ai sensi dell'art. 11, lett. a) della
- contributo SSN dovuto su trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 5, comma 13, della
- In relazione a quanto precede i datori di lavoro non dovranno più presentare la denuncia mod. DM10/S relativa ai mesi da gennaio 1998 in poi, salvo quanto detto al punto 4 della presente circolare.
- Contributo addizionale dello 0,20 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della
- Il contributo soppresso riguarda l'addizionale (istituita per la copertura oneri assistenza malattia pensionati) compresa nell'aliquota di contribuzione IVS dovuta per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 1, e.2, legge 24.10.1966, n. 934) destinata al servizio sanitario e oggetto di fiscalizzazione nei casi previsti dalla vigente
normativa (cfr., da ultimo,
- Il contributo riguarda anche i soci di cooperative di lavoro nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A. e quelli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (evidenza contabile separata nel F.P.L.D.
- Il contributo non ha trovato, invece, applicazione per gli allievi dei cantieri scuola.
- Per quanto riguarda gli assicurati diversi dai lavoratori dipendenti, il contributo dello 0,20 per cento interessa i pescatori autonomi e i prosecutori volontari. Di ciò si terrà grave; conto in sede di rideterminazione della misura dei contributi dovuti da gennaio 1998.
Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della
- Il contributo soppresso riguarda, per la generalità grave;' dei lavoratori dipendenti, la quota dell'1,66 destinata al servizio sanitario ai sensi dell'art. 27 della
- In particolare il contributo per l'assicurazione TBC dal 10 gennaio 1998 risulta determinato nelle seguenti misure: lavoratori iscritti al F.P.L.D, alla Gestione Speciale degli enti pubblici creditizi, al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, al Fondo Volo, all'ENPALS e dirigenti iscritti all'INPDAI: l'aliquota contributiva si riduce dall'1,87 allo 0,21 per cento; lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (evidenza contabile separata del F.P.L.D), all'INPDAP, lavoratori iscritti a regimi pensionistici dei Paesi esteri nonché a regimi pensionistici diversi da quelli elencati al precedente punto: l'aliquota contributiva si riduce dal 2,01 allo 0,35 per cento; insegnanti di scuole elementari e direttori didattici e altre categorie di personale di ruolo (insegnati di scuola materna, personale educativo degli educandati femminili dello Stato dei convitti nazionali e dei convitti per sordomuti; direttori, vice direttori, insegnati ed assistenti degli istituti per sordomuti, insegnanti e assistenti presso l'istituto "A. Romagnoli" di Roma): il contributo a percentuale si riduce dell'1,65 per cento, passando dal 2 allo 0,35 per cento; resta fermo il contributo base di lire 3 per ogni soggetto assicurato. Per il versamento di tale contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 29671 del 16 dicembre 1992. lavoratori domestici e pescatori della piccola pesca: per effetto della soppressione del contributo destinato al SSN, l'aliquota contributiva si riduce allo 0,21 per cento. Di ciò si terrà conto in sede di rideterminazione della misura dei contributi dovuti da tali categorie per i periodi da gennaio 1998 in poi.
- Soggetti con periodo di imposta diverso dall'anno solare.
- L'art. 37 del decreto legislativo in oggetto disciplina al comma 1 gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, stabilendo che per gli stessi l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività grave; produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nell'art. 36, comma 1, lettere a), b), ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Lo stesso articolo, al comma 2, in deroga a quanto previsto nel comma 1 dispone che per i soggetti ivi indicati aventi il periodo d'imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1997, l'applicazione dell'IRAP e la soppressione dei contributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
- In relazione a ciò, per quanto riguarda la materia di propria competenza, l'Istituto continuerà grave;' a riscuotere con le modalità grave;' attualmente in vigore (mod. DM10/2 e DM10/S) la contribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 36 afferente l'arco di tempo compreso dal 1° gennaio 1998 e fino al primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto in parola. In pratica la riscossione dei contributi in questione riguarderà grave; il mese di gennaio per i soggetti con periodo di imposta decorrente dal 10 febbraio 1998; i mesi di gennaio e febbraio 1998 per i soggetti con periodo d'imposta dal 10 marzo 1998 e così via, fino al mese di agosto 1998 (contribuenti con periodo di imposta dal 10 settembre 1998).
- Per tali soggetti, la contribuzione per il SSN sarà grave; riscossa limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, pari al 9,60 per cento e al 3,80 per cento a titolo di solidarietà grave.
Il Direttore generale
Trizzino