Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/01/1997 |
Numero: | 23 |
§ 98.1.37226 - Circolare 30 gennaio 1997, n. 23 .
Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
|
e, per conoscenza, |
|
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di Amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
2. Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al
3. Retribuzioni convenzionali in genere.
4. Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
5. Lavoratori a domicilio.
6. Apprendisti.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
8. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1997 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della
9. Aggiornamento dei valori degli importi sostitutivi del servizio di mensa, di vitto, di trasporto e di panatica.
10. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997.
1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Tale disposizione era già contenuta nel
Come già evidenziato nella
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, comma 25 della
"l'articolo 1 del
La norma di cui all'art. 1, comma 1, del
Poiché è stato accertato dall'ISTAT che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è risultata pari al 3,9% , nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1997 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della
2) Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al
Il comma 4 dell'art. 1 della citata
Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1997, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT è aumentato nella misura del 3,9%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1996 in L. 34.820, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 36.180.
Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della
A norma dell'art. 22 della
Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di L. 36.180 va adeguato a quest'ultimo valore.
Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del
Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della
3) Retribuzioni convenzionali in genere.
Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota del 3,9% ai sensi dell'art. 22 della
Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della
Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della
Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della
Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.
4) Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del
Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile ex art. 12 della
È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.
Per i contratti di lavoro part time ex art. 5 della
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della
5) Lavoratori a domicilio.
L'art. 1, comma 4, della
Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 3,9 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a
Per effetto dell'art. 7 della
Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del
6) Apprendisti.
In relazione alla citata variazione percentuale del 3,9% verificatasi negli indici ISTAT nell'anno 1996, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1° gennaio 1997.
- contributo settimanale senza quota INAIL: L. 5.020
- contributo settimanale comprensivo della quota INAIL: L. 5.200
La ripartizione delle quote alle varie gestioni è contenuta nell'allegata tabella D.
L'aliquota a carico dell'apprendista resta invariata nella misura del 6,04 per cento (di cui FPLD 5,54 e SSN 0,50).
7) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 686.050 per l'anno 1997 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 274.420.
8) Art. 3-ter,
La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della
Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30 dicembre 1992 e n. 151 del 7 luglio 1993 (relativa quest'ultima al settore marittimo).
Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1997 in L. 63.054.000.
A decorrere dall'1 gennaio 1997 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 63.054.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in L. 5.254.500, arrotondato a L. 5.255.000.
Gli importi relativi all'anno 1996 sono stati comunicati con
9) Importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica, rivalutati per l'anno 1997, esclusi dalla retribuzione imponibile.
L'art. 17 del
I valori dei predetti importi sostitutivi della mensa, del vitto, del trasporto, nonché quello della panatica sono stati fissati per il 1994 con il
Per l'anno 1996 i relativi importi sono stati resi noti con la
In relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo determinato nella misura del 3,9%, si riportano in allegato i valori aggiornati degli importi di cui sopra valevoli dal 1° gennaio 1997, quali risultano dalla rivalutazione effettuata in base al predetto indice (allegata tabella E).
Si rammenta che in merito all'applicazione dell'art. 17 del citato
-
-
-
-
-
-
-
-
10) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della
11) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997.
Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio 1997 e fino alla data di versamento.
Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e al punto 9)
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più ovvero in meno tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1 gennaio 1997 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex
Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una differenza a credito, gli organismi cooperativi indicheranno l'importo della differenza da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R205" e dalla dicitura "DIFF. CONTR."
Tutti i datori di lavoro, ai fini della compilazione del mod. DM10/S, porteranno le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione in questione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la sistemazione, calcolando i contributi sanitari sul totale ottenuto.
b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6
Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice di nuova istituzione "M189" e dalla dicitura "DIFF. APPR.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8)
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la
d) Versamento degli interessi al tasso legale
Come già precisato, ove dalle operazioni di conguaglio a credito ovvero a debito della azienda sopra descritte scaturisca una differenza da versare, sulla stessa dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale del 5 per cento; il relativo importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". L'importo degli interessi legali riferito ai contributi sanitari dovrà essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti.
In sede di compilazione della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S- R, l'importo degli interessi legali riferiti ai contributi sanitari deve essere riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato
Tabella A
Settore |
Qualifiche |
|||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|
|
|
[1] |
[1] |
|
Industria |
180.290 |
54.450 |
50.830 |
|
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche |
|
|
[1] |
|
Amm.ni |
137.080 |
65.250 |
58.010 |
|
|
|
[1] |
[1] |
|
Artigianato |
|
58.010 |
50.830 |
|
|
|
|
[2] |
|
Agricoltura |
144.290 |
76.060 |
57.960 |
|
|
|
[1] |
[1] |
|
Credito assicurazioni e servizi tributari appaltati |
180.290 |
61.650 |
58.010 |
|
|
|
[1] |
[1] |
|
Commercio |
180.290 |
50.830 |
50.830 |
[1]: Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della
[2]: Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della
Tabella B
Settore |
Qualifiche |
|||||||||||||
|
Impiegati Doc. e |
Impiegati |
|
|||||||||||
|
non doc con |
Docenti |
Operai |
|||||||||||
|
funz direttive |
e non docenti |
|
|||||||||||
Istruzione pre - scolare svolta dalle |
|
|
|
|||||||||||
scuole materne autonome o da altre |
|
|
|
|||||||||||
istituzioni ivi comprese le IPAB [2] |
68.890 |
31.830 |
25.460 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Istruzione ed educazione |
|
|
|
|||||||||||
scolare non statale |
70.650 |
[1] 31.830 |
[1] 31.830 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali |
|
[1] |
[1] |
|||||||||||
assistenziali ivi comprese le IPAB |
68.890 |
28.600 |
22.300 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Attività di culto, formazione |
|
[1] |
[1] |
|||||||||||
religiosa ed attività similari |
68.890 |
28.600 |
22.300 |
|||||||||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Spettacolo |
147.920 |
[1] 44.480 |
[1] 34.980 |
|||||||||||
|
|
[1] |
[1] |
|||||||||||
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante |
124.490 |
38.160 |
28.600 |
|||||||||||
|
Capo Ufficio |
Impiegati |
||||||||||||
|
Imp. di 1° categ. |
2° e 3° categ. |
||||||||||||
|
[1] |
[1] |
||||||||||||
Agenti di assicurazione in gestione libera |
44.480 |
31.830 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Imp. di concetto |
Imp. d'ordine |
||||||||||||
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a |
[1] |
[1] |
||||||||||||
prestazione ridotta a servizio di più aziende) |
50.830 |
41.330 |
||||||||||||
|
Personale docente e non docente |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
[1] |
|||||||||||||
Amministrazione statale |
31.830 |
|||||||||||||
|
Ispettori di |
Ispettori |
Ispettori |
|||||||||||
|
org.ne |
produz.ne |
produz.ne |
|||||||||||
|
produt.va |
categ. A |
cat. B e C |
|||||||||||
Assicurazioni (per il solo personale addetto |
|
|
|
|||||||||||
alla organizzazione produttiva e alla |
|
[1] |
[1] |
|||||||||||
produzione) |
115.460 |
58.010 |
38.160 |
|||||||||||
Settore |
Qualifiche |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Assistenza domiciliare svolta |
[1] |
|||||||||||||
in forma coop.va |
19.130 |
|||||||||||||
|
Personale di fatica, custodia e pulizia |
|||||||||||||
|
[1] |
|||||||||||||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
25.460 |
|||||||||||||
|
Operai |
Operai |
Operai |
|||||||||||
|
3° livello |
4° livello |
5° livello |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Servizio di pulizia disinfezione e |
[1] |
[1] |
[1] |
|||||||||||
disinfestazione |
31.830 |
28.600 |
25.460 |
|||||||||||
|
Pulitori |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Proprietari di fabbricati (per il solo personale |
[1] |
|||||||||||||
addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso |
|
|||||||||||||
di abitazione od altro uso) |
25.460 |
|||||||||||||
|
Capo Barca |
Capo Pesca |
Marinaio |
|||||||||||
|
motorista |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
[1] |
[1] |
[1] |
|||||||||||
Pesca costiera e mediterranea |
41.330 |
38.160 |
31.830 |
|||||||||||
|
Comand. |
1° uff. |
2° uff. |
Nostromo |
Marin. |
|
||||||||
|
e dir. |
copert. e |
copert. e |
cap. macchina |
Cuoco |
Mozzo |
||||||||
|
macchina |
macchina |
macchina |
Capo pesca |
etc. |
|
||||||||
Pesca oltre |
|
[1] |
[1] |
[1] |
[1] |
[1] |
||||||||
gli stretti |
79.790 |
58.350 |
49.140 |
43.040 |
33.820 |
31.830 |
||||||||
|
Redattore |
Praticante |
Collaboratore |
|||||||||||
|
|
|
Corrispondente |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
[1] |
|||||||||||
Giornalisti |
107.200 |
76.060 |
19.130 |
[1]: Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della
[2]: Nel settore dell'istruzione prescolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della
Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della
Tabella C
Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
Settore |
Qualifiche |
|||
|
Imp.ti doc. |
Impiegati |
|
|
|
e non docenti |
docenti e non |
Operai |
|
|
con funzioni |
docenti |
|
|
|
direttive |
|
|
|
|
|
|
|
|
Istruzione ed educazione scolare non statale |
70.650 |
31.830 |
31.830 |
|
|
|
|
|
|
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali |
|
|
[1] |
|
assistenziali ivi comprese le IPAB |
68.890 |
28.600 |
22.300 |
|
|
|
|
|
|
Attività di culto, formazione religiosa |
|
|
[1] |
|
ed attività similari |
68.890 |
28.600 |
22.300 |
|
|
[1] |
|||
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa |
19.130 |
|||
|
Pers. di fatica, custodia pulizia |
|||
|
[1] |
|||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
25.460 |
|||
|
Operaio |
Operaio |
Operaio |
|
|
3°livello |
4° livello |
5° livello |
|
|
|
|
|
|
Servizio di pulizia disinfezione e |
|
|
[1] |
|
disinfestazione |
31.830 |
28.600 |
25.460 |
|
|
Pulitori |
|||
|
|
|||
Proprietari di fabbricati (per solo personale |
[1] |
|||
addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso |
|
|||
di abitazione od altro uso) |
25.460 |
[1]: Da adeguare a L. 27.442 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del
Tabella D
Apprendisti
Decorrenza 1° gennaio 1997
F.P.L.D. |
|
|
|
|
|
a) contributo settimanale base |
L. |
138 |
|
|
b) contributo settimanale adeguamento |
L. |
4.420 |
|
T.B.C. |
|
|
|
|
|
a) contributo settimanale integrativo |
L. |
130 |
|
CUAF |
|
|
|
|
|
a) contributo settimanale |
L. |
60 |
|
Malattia |
|
|
|
|
|
a) contributo settimanale |
L. |
240 |
|
Maternità |
|
|
|
|
|
a) contributo settimanale |
L. |
32 |
|
Contributo settimanale complessivo (senza INAIL) |
|
L. |
5.020 |
|
|
a) contributo settimanale INAIL |
L. |
180 |
|
Contributo settimanale complessivo (con INAIL) |
|
L. |
5.200 |
|
Tabella E
Valori massimi degli importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto, panatica esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale
|
1996 |
1997 |
Valore massimo dell'importo sostitutivo del |
|
|
servizio di mensa e di vitto previsto in sede |
Lire 2.190 |
Lire 2.275 |
contrattuale o da accordi integrativi |
a pasto |
a pasto |
( |
|
|
|
|
|
Valore massimo del buono pasto |
Lire 9.856 |
Lire 10.240 |
( |
a pasto |
a pasto |
|
|
|
Valore massimo dell'importo sostitutivo del |
|
|
servizio di trasporto predisposto previsto in |
Lire 27.378 |
Lire 28.446 |
sede contrattuale o da accordi integrativi |
mensili |
mensili |
( |
|
|
|
|
|
Valore massimo dell'importo sostitutivo del servizio |
Lire 2.190 |
Lire 2.275 |
di panatica istituito ( |
a pasto |
a pasto |
|
|
|
Valore massimo delle somme in denaro erogate ai |
|
|
marittimi imbarcati in costanza di servizio per la |
|
|
nave ancor- ché operanti in ambito portuale in |
Lire 9.856 |
Lire 10.240 |
sostituzione del servizio di panatica (D.M. 8 luglio 1994, |
giornaliere |
giornaliere |
punto 3) |
|
|