Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/02/1996 |
Numero: | 40 |
§ 98.1.35295 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 40 .
Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989. Contributo sul lavoro straordinario a carico delle imprese con più di quindici dipendenti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del |
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Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
La
1) Norma interpretativa dell'art. 1 della
L'art. 2, comma 25, della
Con ciò, il legislatore è intervenuto a risolvere un problema, evidenziato anche da interrogazioni parlamentari, che era sorto in alcune regioni.
Si era cioè posto il problema di definire la retribuzione-parametro (da considerare ai soli fini contributivi) in caso di coesistenza di vari CCNL.
Infatti, data per scontata la valenza come strumento di diritto privato dei CCNL per le imprese che abbiano aderito alle associazioni stipulanti, era invece in discussione la determinazione della base retributiva "minima", a cui riferirsi come parametro per calcolare una contribuzione parimenti "minima", salva l'ipotesi di trovarsi in presenza di un miglior trattamento retributivo.
Il legislatore, invero, ha affrontato il problema con l'art. 1, primo comma, della
Nella fase applicativa della norma si è però posto il problema della interpretazione da dare all'art. 1 della
Il dibattito più che altro concerneva l'interpretazione della locuzione contenuta nell'art. 1, 1° comma, della
Non mancavano inoltre tesi, secondo le quali la retribuzione-parametro non dovesse essere unica, ma articolata per i vari CCNL esistenti nel settore.
Il legislatore ha quindi dato soluzione al problema, con una norma interpretativa nel senso della unicità della retribuzione-parametro per categoria, fatti salvi ovviamente gli effetti civilistici dei singoli CCNL stipulati.
Eventuali problemi interpretativi saranno sottoposti a questa Direzione generale.
2) Contributo per lavoro straordinario (art. 2, commi 18, 19, 20 e 21).
Con regio
Inoltre, con
La finalità di questa normativa è di limitare il ricorso al lavoro straordinario; non a caso, infatti, le norme richiamate precisano espressamente le modalità operative, l'orario massimo possibile, il minimo di maggiorazione da corrispondere, i tipi di attività ed i settori esclusi.
Il legislatore è intervenuto sull'argomento senza assolutamente modificare la disciplina della limitazione dell'orario di lavoro: ha introdotto un obbligo contributivo, con una definizione dello straordinario a questo solo fine, demandando ad un successivo decreto interministeriale l'individuazione dei casi di esonero per specifiche attività, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
Infatti il comma 19 dell'art. 2 della
«L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di 15 dipendenti, il versamento a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore».
La norma, pertanto, non ha fatto alcun riferimento al
Inoltre anche per le imprese industriali con più di quindici dipendenti, ha disposto l'obbligo introdotto, per la generalità delle imprese, oltre le 40 ore, elevando però dal 5% al 10% la misura del contributo, per le ore eccedenti le 44 e fino alle 48, sempre in presenza del requisito occupazionale superiore a quindici. Come precisato al successivo paragrafo d) le imprese industriali sono quelle inquadrate nel ramo 1 e gli enti pubblici economici classificati con csc 20102.
La riformulazione della norma, con le caratteristiche già precisate emerge non solo dal comma 21, che affida al già citato decreto interministeriale l'individuazione dei casi di esonero, ma, ancora di più, dal comma 18 che - espressamente ai soli fini dell'obbligo contributivo - contiene la definizione del lavoro straordinario.
Il comma 18 infatti dispone:
«Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:
a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale;
b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi».
A ciò è da aggiungere la prima parte del comma 21 che esclude l'obbligo del versamento qualora lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta.
Conseguentemente, viene preso in considerazione ai fini dell'ulteriore contributo, che si aggiunge ovviamente alla ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale, il solo orario eccedente le quaranta ore, qualunque sia la qualificazione contrattuale di esso e le forme retributive previste nell'ambito di una disciplina dell'orario di lavoro ordinario e straordinario che a tutti gli altri fini rimane inalterata: espressamente il legislatore esclude solo la flessibilità individuale, disciplinata dalla contrattazione collettiva e la ripartizione dell'orario normale in vari mesi dell'anno effettuata in attuazione di specifiche previsioni contrattuali (cfr., ad esempio, artt. 5 e 40 del CCNL per l'industria edile).
La norma, come già evidenziato, parla di regime di orario settimanale che eccede le quaranta ore: è quindi escluso che agli effetti del superamento della soglia delle quaranta ore settimanali, vadano scomputati ore e/o giorni di assenza per permessi, ferie, malattia o qualsivoglia motivo, retribuiti o meno secondo le norme di legge e le previsioni contrattuali.
Gli elementi da considerare, quindi, ai fini dell'imposizione contributiva, una volta superata per qualsivoglia motivo la soglia dell'orario di 40 ore, con le eccezioni già dette, sono:
a) Datori di lavoro;
b) Requisito occupazionale;
c) Lavoratori interessati;
d) Misura del contributo.
Al riguardo si precisa quanto segue.
a) Datori di lavoro.
I datori di lavoro interessati sono solo le imprese.
Sono quindi esclusi: associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di lucro, studi professionali, ecc.
Per quanto superfluo, si precisa che qualora dette organizzazioni svolgano una attività economico-produttiva, caratterizzata da imprenditorialità ed oggetto di un separato inquadramento, per tale attività sono anch'esse destinatarie della disciplina in argomento.
A tale riguardo, per l'esatta individuazione dei datori di lavoro interessati, si rammenta che il codice civile (art. 2082) definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La giurisprudenza ha precisato il concetto di impresa, sancendo che è essenziale che l'attività esercitata abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, perché, è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio (cfr. anche Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3353).
Rientrano quindi nell'obbligazione contributiva di cui al comma 19 dell'art. 2 anche le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici.
b) Requisito occupazionale.
Il requisito occupazionale si determina, per ogni mese di paga, computando tutto il personale in forza, con l'eccezione degli apprendisti, degli assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento. Al riguardo si rammentano i criteri abitualmente seguiti dall'Inps e riportati, da ultimo, nella
Si annota che il lavoratore assente (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore ed in tal caso sarà computato il sostituto (
Il lavoratore occupato con contratto part-time viene considerato come unità intera, in quanto l'art. 5 della
Fattispecie quindi che non è quella in esame.
La forza occupazionale va determinata complessivamente, considerando il personale in forza in tutti i cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse: nel caso invece di attività plurime, con separati inquadramenti, la forza occupazionale va determinata con riferimento a ciascuna delle distinte attività (
c) Lavoratori interessati.
I lavoratori per i quali è dovuto il contributo sono tutti quelli - ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive - che effettuano, per qualsivoglia motivazione, un orario superiore a 40 ore settimanali, e per le settimane per le quali tale orario di lavoro è stato superato: sono compresi, quindi, anche i lavoratori esclusi dalla determinazione del requisito occupazionale.
Sono invece esclusi, per espressa previsione legislativa, i lavoratori, già menzionati in premessa, interessati ad orari strutturalmente impostati su cicli plurisettimanali, in attuazione di specifiche previsioni contrattuali ovvero quelli interessati a flessibilità individuale, contrattualmente disciplinata, secondo l'unica possibile interpretazione della prima parte del comma 21. Per quanto riguarda l'identificazione del personale che svolge funzioni direttive, soccorre il regolamento approvato con
Rammentato che il decreto luogotenenziale n. 112 del 1919 è stato abrogato dall'art. 20 della
Allo stato, pertanto, fatte salve ulteriori esplicitazioni del già citato decreto interministeriale, le funzioni direttive si identificano nell'attività di coordinamento, con partecipazione sporadica all'esecuzione manuale del lavoro.
d) Misura del contributo.
A carico delle imprese che occupino più di quindici dipendenti è dovuto per lo straordinario effettuato dal 1° gennaio 1996 un contributo pari al 5% della retribuzione relativa alle ore di lavoro eccedenti le quaranta settimanali.
La norma, di carattere generale, contiene una deroga per le imprese industriali.
Esse, infatti, qualora occupino più di quindici dipendenti, versano il contributo nella misura del 10% per le ore eccedenti le quarantaquattro, e comunque, a prescindere dal requisito occupazionale, il 15% per le ore eccedenti le quarantotto.
Come già precisato in premessa, il legislatore ha individuato, ai soli fini dell'imposizione contributiva, la soglia oltre la quale il contributo è dovuto: è quindi ininfluente se l'orario contrattuale ordinario è inferiore o superiore a quaranta ore.
Il contributo è dovuto oltre le quaranta ore e sulla retribuzione relativa, come espressamente precisato al comma 19; in detta retribuzione sono ricomprese le maggiorazioni, se spettanti al lavoratore per legge o per contratto. Ai fini della identificazione delle imprese industriali, si rammenta che gli articoli 49 e 50 della
Si precisa inoltre che il contributo del 5% ovvero del 10% o del 15% ha carattere disincentivante del ricorso al lavoro straordinario: è pertanto dovuto integralmente anche nelle fattispecie di assunzioni agevolate o, comunque, di contribuzioni ridotte (
In relazione a specifici quesiti pervenuti sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, qualora lo straordinario sia retribuito in forma forfettaria, si precisa preliminarmente che la giurisprudenza ha ritenuto possibile tale forma di compenso, purché lo straordinario sia determinato e determinabile, in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita; in più il compenso, anche se continuativo, non rientra nella retribuzione normale o ordinaria che deve essere presa a base per la determinazione della retribuzione globale di fatto per il calcolo degli istituti contrattuali indiretti.
Pertanto il contributo di cui al comma 19 è dovuto sulle quote del compenso relative alle ore eccedenti le quaranta con le modalità già esposte per la generalità dei casi.
Inoltre, dato l'impianto complessivo della norma, assumono rilievo, ai fini dell'imposizione contributiva, anche le frazioni di ora nella determinazione dell'eccedenza dell'orario rispetto alle 40 ore settimanali.
Non sono mancate, da parte delle Organizzazioni datoriali interessate, prese di posizione sull'argomento, tese a ritenere sussistente ancora l'esonero per le fattispecie contemplate agli artt. 4 e 6 del
Tali tesi non hanno potuto trovare accoglimento, allo stato, da parte dell'Inps, dato l'articolato estremamente rigoroso della norma, appena illustrato: infatti, come già precisato, il comma 18 contiene espressamente, ai soli fini dell'obbligo contributivo, la definizione dello straordinario; il comma 21 rimanda ad un decreto interministeriale l'individuazione dei casi di esonero. Il comma 19 dispone espressamente l'imposizione contributiva sulla retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute, secondo la definizione dettata dal comma 18.
Si sono trasmesse pertanto ai competenti Dicasteri le note pervenute da parte delle Organizzazioni interessate per ogni valutazione ritenuta opportuna, in sede di emissione del D.M. di cui al comma 21.
La disciplina dell'obbligo contributivo sulla retribuzione relativa alle ore (o frazioni) eccedenti le 40 settimanali rientra, stante gli aspetti innovativi che presenta, nel campo di applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
__________
[1] Si rammenta che ai sensi del citato D.M. 7 ottobre 1993 la contribuzione per il lavoro straordinario può essere versata con la denuncia contributiva relativa al mese successivo a quello in cui il lavoro straordinario è stato effettuato.
2.1) Istruzioni operative.
Ai fini della compilazione della denuncia di mod. DM10/2, le imprese dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario del 5 per cento, indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" l'importo del contributo stesso preceduto dal codice di nuova istituzione "S005" e dalla dicitura "LAV.STR. 5%". Nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni" le imprese indicheranno il numero dei dipendenti, il numero delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si riferisce il contributo;
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario del 10 per cento, le imprese industriali indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" l'importo del contributo stesso preceduto dal codice di nuova istituzione "S010" e dalla dicitura "LAV.STR. 10%". Nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni" le aziende stesse indicheranno il numero dei dipendenti, il numero delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si riferisce il contributo;
- per il versamento del contributo sul lavoro straordinario del 15 per cento, le imprese industriali utilizzeranno il previsto rigo del mod. DM10/2 contrassegnato dal codice "22". Nelle caselle "N. dipendenti", "N. ore" e "Retribuzioni" le aziende stesse indicheranno il numero dei dipendenti, il numero delle ore e l'importo delle retribuzioni cui si riferisce il contributo.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, da effettuare entro il termine sopraindicato, le imprese sommeranno ai dati dello straordinario relativi al mese in cui viene effettuata la sistemazione (numero ore, retribuzioni e importo dei contributi), quelli relativi ai periodi decorsi.
L'importo degli interessi dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "N. dipendenti, N. giornate e retribuzioni".
Il Direttore generale
Trizzino