§ 77.6.148 - D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 .
Provvedimenti in materia previdenziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:23/12/1977
Numero:942


Sommario
Art. 1.      Alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori [...]
Art. 2.      Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per [...]
Art. 2. bis. 
Art. 3. 
Art. 4.      I ruoli esattoriali predisposti per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, dai [...]
Art. 5.      Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, convertito nella legge 5 febbraio 1976, n. 22, per la corresponsione dell'assegno di [...]
Art. 6.      A decorrere dal primo giorno successivo al semestre posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati le lettere f) e g) del primo comma dell'art. 5, il settimo comma [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed [...]
Art. 9. bis. 
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.6.148 - D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 [1].

Provvedimenti in materia previdenziale.

(G.U. 30 dicembre 1977, n. 355).

 

     Art. 1.

     Alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160; dal 1° gennaio 1978 alle dette pensioni, in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977 [2].

     L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa [3].

     In sede di prima applicazione:

     gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;

     relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1° luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

     Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonché i trattamenti di pensione previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Per l'anno 1978 restano fermi i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni [4].

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160 [5].

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti [6].

 

          Art. 2.

     Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dalle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1978, non possono superare le misure degli assegni familiari corrisposti per dodici mensilità ai lavoratori dell'industria.

     I titolari di pensione a carico delle gestioni anzidette i quali fruiscano di quote di maggiorazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, di importo più elevato, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di aumenti a qualsiasi titolo delle pensioni o della misura delle quote di maggiorazione a cominciare dagli aumenti dovuti dal 1° gennaio 1978.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge [7].

 

          Art. 2. bis. [8]

     Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per il numero delle giornate effettivamente lavorate, fermi restando i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 3. [9]

     I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi dell'anno precedente.

     I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

 

          Art. 4.

     I ruoli esattoriali predisposti per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, dai mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e dai liberi professionisti, sono ripartiti in quattro rate esattoriali uguali e consecutive coincidenti con le scadenze previste per l'esazione delle imposte dirette [10].

     Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contributi per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro la tubercolosi dei mezzadri e coloni [11].

 

          Art. 5.

     Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, convertito nella legge 5 febbraio 1976, n. 22, per la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal primo giorno successivo al semestre posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati le lettere f) e g) del primo comma dell'art. 5, il settimo comma dell'art. 7, gli articoli 12 e 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, recante modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica e dalle aziende elettriche private [12].

 

          Art. 7. [13]

     Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni.

     Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti.

 

          Art. 8. [14]

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.

     Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     A decorrere dalla data di cui al primo comma è abrogato l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo.

 

          Art. 9.

     Ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con riferimento agli anni 1978 e 1979.

     L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il lavoratore non goda di trattamento pensionistico, non sia emigrato, ovvero occupato in altro settore produttivo in forma prevalente.

 

          Art. 9. bis. [15]

     L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.

     Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.

     La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 27 febbraio 1978, n. 41.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.16 settembre 1996, n. 562.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.