§ 98.1.37069 - Circolare 24 dicembre 1996, n. 262 .
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1997.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1996
Numero:262

§ 98.1.37069 - Circolare 24 dicembre 1996, n. 262 .

Rinnovo delle pensioni per l'anno 1997.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Pensioni 

Roma, 24 dicembre 1996 

Direzione centrale 

 

Tecnologia informatica 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1 - Perequazione automatica.

Il decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, ha stabilito nella misura del 5,4 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1996, in luogo della percentuale del 5,2 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1995.

L'articolo 2 del citato decreto fissa nella misura del 3,8 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 1997.

Sulla base delle percentuali di perequazione stabilite dal decreto in parola sono state ricalcolate le pensioni per l'anno 1997, con l'attribuzione dei conguagli spettanti per l'anno 1996 sulla prima rata del nuovo esercizio.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1996 e 1997 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati negli allegati 1, 2 , 3 e 4.

 

 

2 - Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati d'inabilità.

L'articolo 2 del decreto 8 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1996 da lire 580.000 a lire 639.000 la misura dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati d'inabilità previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il nuovo importo dell'assegno viene corrisposto ai pensionati a far tempo dall'anno 1997, con conguaglio per l'anno 1996 sulla prima rata del nuovo esercizio.

 

 

3 - Periodicità di pagamento delle pensioni.

La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nello stabilire per le pensioni di minore importo la periodicità di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno dei relativi limiti d'importo in ragione della perequazione automatica delle pensioni.

Sulla base dell'aumento di perequazione automatica, accertato per l'anno 1996 in misura pari al 5,4 per cento, nonché dell'aumento del 3,8 per cento disposto in via previsionale per l'anno 1997:

- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo fino a lire 50.000 annue, è effettuato in una rata annuale anticipata;

- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate;

- il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni, di importo fino a lire 55.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate.

 

 

4 - Modelli 201.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, è stato approvato il modello 201 relativo ai redditi corrisposti ed alle ritenute operate nell'anno 1996.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna del modello 201 agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Al fine di rispettare il predetto termine di consegna, i modelli 201 vengono spediti al domicilio dei pensionati tramite il servizio Postel, unitamente al modello O bis M.

Per le pensioni abbinate ai fini fiscali il modello 201, come operato a decorre dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 1994, viene emesso sulla pensione di importo più elevato.

I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.

 

 

5 - Detrazioni d'imposta.

In occasione del rinnovo è stata data applicazione generalizzata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1996, che ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'importo della detrazione d'imposta per il coniuge a carico in relazione al reddito imponibile del titolare della pensione.

Come è noto, le nuove detrazioni sono state già attribuite alle pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 16 ottobre 1996.

Le detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1996 sono riportate nell'allegato 5.

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a revocare, a far tempo dall'anno 1997, l'eventuale detrazione d'imposta per il coniuge a carico.

In occasione del rinnovo sono state operate, fra l'altro, le variazioni dei codici detrazioni d'imposta segnalate dalle Sedi in fase di ricostituzione delle pensioni abbinate ai fini della tassazione congiunta, ed accantonati come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996, allegato 19 alla circolare n. 80 del 10 aprile 1996.

 

 

6 - Trattenute IRPEF.

Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previsti dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (allegato 6).

A differenza di quanto operato negli anni precedenti, ed anche in relazione alle richieste avanzate da numerose Sedi, i conguagli di importo non superiore a lire 200.000 derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali ed SSN sulla base delle rettifiche segnalate dalle Sedi vengono operati sulla prima rata di pensione dell'anno 1997.

I conguagli d'importo superiore saranno, come di consueto, trasmessi alle Sedi successivamente.

 

 

7 - Contributo al servizio sanitario nazionale.

Il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale è stato effettuato sulla base delle variazioni dei codici operativi trasmessi dalle Sedi al sistema centrale.

Alla stregua di quanto effettuato in occasione dei precedenti rinnovi, i nuovi codici operativi hanno effetto dalla data indicata dalla Sede, e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1996.

Eventuali ricalcoli del contributo SSN per gli anni anteriori al 1996,

possono essere effettuati dalle Sedi utilizzando il programma 5440.

Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali sono stati fatti cessare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, eventuali codici operativi segnalati dalle Sedi per il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale, che si erano resi necessari solo a causa del mancato abbinamento.

Sulla prima rata 1997 sono stati operati anche i conguagli per contributo al Servizio sanitario nazionale di cui al messaggio n. 10923 del 24 ottobre 1996 (allegato 7).

 

 

8 - Conguagli d'importo esiguo.

I conguagli, a debito o a credito dei pensionati, di importo inferiore a lire 20.000 sia per pensione che per ritenute IRPEF e per contributo SSN, registrati nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN del data base centrale, di cui al punto 13.6 della circolare n. 80 del 10 aprile 1996, sono stati effettuati sulla prima rata 1997.

 

 

9 - Pensioni sociali localizzate all'ufficio pagatore ctr.

Le pensioni sociali per le quali in archivio risulta memorizzato un reddito che comporta la perdita del diritto alla pensione sono state rinnovate nello stesso importo del 1996 e localizzate all'ufficio pagatore di Sede CTR.

Le Sedi devono verificare la situazione degli interessati e provvedere all'eliminazione o alla ricostituzione delle pensioni.

 

 

10 - Assegno per il nucleo familiare.

Il decreto ministeriale 11 aprile 1996 prevede, a far tempo dal 1° gennaio 1996, aumenti dell'assegno per il nucleo familiare in relazione alla situazione familiare e reddituale del nucleo.

Come è noto, i nuovi importi dell'assegno al nucleo familiare sono stati già attribuiti alle pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 27 luglio 1996. Per le rimanenti pensioni i nuovi importi dell'assegno vengono attribuiti in occasione del rinnovo.

 

 

11 - Operazioni preliminari al rinnovo.

11.1 - Dati Delle Rendite INAIL

Prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo è stato ripetuto l'abbinamento delle pensioni con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA, utilizzando i dati aggiornati trasmessi al Casellario dei pensionati, al fine di individuare i titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilita o di assegno di invalidità che beneficiano anche di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale.

Per le pensioni già abbinate con rendita INAIL, ovvero per le quali le Sedi avevano provveduto, in fase di liquidazione o di ricostituzione, a segnalare la titolarità di rendita INAIL, si è provveduto all'aggiornamento dell'importo della rendita, sulla base dei dati comunicati dall'INAIL, comprensivi delle rivalutazioni disposte dal decreto ministeriale 8 agosto 1996.

11.2 - Moduli Reddituali

Preliminarmente alle operazioni di rinnovo il data base centrale delle pensioni è stato aggiornato con i dati dichiarati dai pensionati con i moduli RED ANF/94 e RED TF/94 acquisiti e trasmessi al sistema centrale fino al 20 novembre 1996.

Il data base centrale delle pensioni è stato inoltre aggiornato con i dati dichiarati dai pensionati con i modelli reddituali RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisiti e trasmessi al sistema centrale nel corso dell'anno 1996.

11.3 - Abbinamento Delle Pensioni Ai Fini Della Tassazione Congiunta Preliminarmente alle operazioni di rinnovo si è provveduto ad effettuare l'operazione di abbinamento, ai fini della tassazione congiunta, delle pensioni liquidate nel corso dell'anno 1996.

Sono stati inoltre effettuati gli abbinamenti segnalati dalle Sedi con la procedura SIMA.

Alla stregua di quanto operato in occasione dei precedenti rinnovi, l'abbinamento ai fini della tassazione congiunta ha effetto a decorrere dall'inizio del nuovo anno.

Anche per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali l'aliquota media da applicare agli emolumenti relativi ad anni precedenti e assoggettati a tassazione separata nel 1996 è stata rideterminata tenendo conto degli emolumenti del biennio precedente di entrambe le pensioni.

Per le pensioni in parola il contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1996 è stato determinato tenendo conto dell'ammontare complessivo delle due pensioni.

11.4 - Eliminazione Delle Pensioni Localizzate A Uffici Pagatori Particolari

Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data anteriore al 1* settembre 1996 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 1997.

Sono state inoltre eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1996.

Sono state infine eliminate le pensioni sociali localizzate all'ufficio pagatore "RPS" ovvero "PSR" d'importo pari a lire 50 mensili.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei dati per l'aggiornamento dell'archivio locale a mezzo dell'opzione 23, subopzione 8, del programma 4444.

Le liste delle pensioni eliminate saranno trasmesse alle Sedi successivamente.

11.5 - Cessazione Coniuge A Carico

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare dal diritto al trattamento di famiglia l'eventuale coniuge ancora a carico.

La sistemazione è stata effettuata solo per le pensioni assoggettate a tassazione congiunta.

La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti.

I conguagli relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1997 dovranno essere determinati dalle Sedi con la procedura di ricostituzione, che sarà resa disponibile dopo il rinnovo.

11.6 - Trattamenti Di Famiglia Erogati Sulle Pensioni Delle Gestioni Dei Lavoratori AUTONOMI

Per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, si è provveduto, in assenza di qualsiasi dichiarazione reddituale per i trattamenti di famiglia (GP2KF assente), alla sospensione dell'erogazione del relativo trattamento a partire dal gennaio 1997.

11.7 - dati dei delegati

Al fine di completare le informazioni anagrafiche dei soggetti che risultano delegati alla riscossione della pensione, necessarie, fra l'altro, anche per il caricamento dei dati dei delegati e dei tutori nell'archivio ARCA (Archivio di Riferimento Anagrafica Unica), è stata avviata una complessa attività di normalizzazione automatica.

La normalizzazione consentirà, anche mediante incroci con le banche dati collegate con l'Istituto, di ridurre al minimo la necessità di integrazione dei dati da parte delle Sedi.

Nel contesto delle predette operazioni di normalizzazione si è provveduto alla cancellazione dal data base pensioni dei dati del delegato per tutte le pensioni corrisposte mediante accredito su conto corrente bancario, che, come è noto, deve essere intestato al titolare della pensione. Le informazioni sulle modalità di corresponsione della pensione sono state rilevate dai flussi di rendicontazione dei pagamenti predisposti dagli Istituti di credito.

La procedura di rinnovo provvede, per tali pensioni, all'aggiornamento dell'archivio locale DS 78 e della base informativa di Sede.

11.8 - Ricostituzioni D'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 1997 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 o 7 nell'ultimo byte del GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Importo delle pensioni per l'anno 1997

Valori previsionali

 

 

 

1 - Trattamenti Minimi, Pensioni E Assegni Sociali 

 

Trattamenti minimi 

Pensioni sociali 

 

Decorrenza 

Pensioni lavoratori 

E 

Assegni sociali 

 

Dipendenti e autonomi 

Assegni vitalizi 

 

1.01.97 

685.400 

390.600 

498.250 

Importi annui 

8.910.200 

5.077.800 

6.477.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Aumenti Per Costo Vita 

Dal 1.01.97: 

aumento del 3,8% 

fino a lire 1.320.600 

 

aumento del 3,42% 

sulla parte di pensione compresa 

 

 

tra lire 1.320.601 e lire 1.980.900 

 

aumento del 2,85% 

sulla parte di pensione eccedente  

 

 

lire 1.980.900 

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo - della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 per cento.

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

 

 

Allegato 2

Importo delle pensioni per l'anno 1996

Valori definitivi

 

 

 

1 - Trattamenti Minimi E Pensioni Sociali 

 

Trattamenti minimi 

Pensioni sociali 

 

Decorrenza 

Pensioni lavoratori 

E 

Assegni sociali 

 

Dipendenti e autonomi 

Assegni vitalizi 

 

1.01.96 

660.300 

376.300 

480.000 

Importi annui 

8.583.900 

4.891.900 

6.240.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Aumenti Per Costo Vita 

Dal 1.01.96: 

aumento del 5,4% 

fino a lire 1.252.900 

 

aumento del 4,86 % 

aumento del % sulla parte di pensione compresa 

 

 

tra lire 1.252.901 e lire 1.879.350 

 

aumento del 4,05% 

aumento del % sulla parte di pensione eccedente  

 

 

lire 1.879.350 

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per - intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 per cento.

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

 

 

Allegato 3

Importo delle pensioni per l'anno 1996

Valori previsionali

 

 

 

1 - Trattamenti Minimi E Pensioni Sociali 

 

trattamenti minimi 

pensioni sociali 

 

decorrenza 

pensioni lavoratori 

e 

assegni sociali 

 

dipendenti e autonomi 

assegni vitalizi 

 

1.01.96 

659.050 

375.550 

480.000 

Importi Annui 

8.567.650 

4.882.150 

6.240.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Aumenti Per Costo Vita 

Dal 1.01.96: 

aumento del 5,2 % 

fino a lire 1.252.900 

 

aumento del 4,68 % 

sulla parte di pensione compresa 

 

 

tra lire 1.252.901 e lire 1.879.350 

 

aumento del 3,9 % 

sulla parte di pensione eccedente 

 

 

lire 1.879.350 

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 per cento.

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

 

 

Allegato 4

Pensioni dei fondi speciali di previdenza

Trattamenti minimi

 

 

Fondi Di Previdenza 

Decorrenza 

 

1.11.94 

1.01.95 

1.01.96 

1.01.97 

 

 

 

 

 

Fondo Clero 

626.450 

626.450 

660.300 

685.400 

Pensioni del Fondo clero liquidate a norma degli 

 

 

 

 

articoli 16 e 17 della legge n. 579 e della legge n. 580 del 5 luglio1961 e dell'articolo25 della legge 22 

 

 

 

 

dicembre 1973, n. 903 

130.655 

130.655 

137.710 

142.940 

Maggiorazione delle pensioni del Fondo clero per 

 

 

 

 

ogni anno di contribuzione eccedente il decimo 

7.190 

7.190 

7.580 

7.870 

Fondo addetti imposte di consumo 

556.385 

556.385 

586.430 

608.715 

Fondo dipendenti aziende del gas 

626.450 

626.450 

660.300 

685.400 

Fondo dipendenti aziende elettriche 

689.095 

689.095 

726.330 

753.940 

Fondo esattoriali 

436.545 

436.545 

460.120 

477.605 

Fondo addetti servizi di trasporto 

626.450 

626.450 

660.300 

685.400 

Fondo telefonici 

 

 

 

 

Pensioni dirette del Fondo telefonici liquidate con 

 

 

 

 

15 anni di servizio utile 

892.535 

892.535 

940.730 

976.480 

Pensioni di reversibilità del Fondo telefonici 

 

 

 

 

liquidate con 15 anni di servizio utile 

624.775 

624.775 

658.510 

683.535 

Fondo per il personale di volo 

Per le pensioni del Fondo volo non 

 

sono previsti trattamenti minimi 

 

 

Allegato 5

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1966 (D.P.C.M. 26 luglio 1996)

 

 

 

 

 

 

 

Detrazioni 

Importo annuo 

Importo mensile 

- Detrazione per spese inerenti alla produzione 

 

 

del reddito da lavoro dipendente o da pensione 

784.634 

65.386 

- Detrazioni per carichi di famiglia: 

 

 

A) Coniuge non legalmente ed effettiva mente separato: 

 

 

 

C Reddito fino a 30 milioni 

1.057.552 

88.129 

 

C Reddito oltre 30 e fino a 60 milioni 

961.552 

80.129 

 

C Reddito oltre 60 e fino a 100 milioni 

889.552 

74.129 

 

C Reddito oltre 100 milioni 

817.552 

68.129 

B) Figli minori di età permanentemente inabili al lavoro 

 

 

e figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi 

 

 

o a tirocinio gratuito (compresi i figli naturali riconosciuti, 

 

 

i figli adottivi e gli affidati o affiliati): 

 

 

 

C per ciascun figlio in misura semplice 

94.437 

7.870 

 

C per ciascun figlio in misura doppia 

188.874 

15.740 

C) Familiari indicati nell'art. 433 del cod.civ, esclusi 

 

 

quelli previsti alla precedente lettera B), che convivano 

 

 

col contribuente o percepiscano assegni alimentari non 

 

 

risultanti da provvedimenti dell'Autoritàgiudiziaria 

 

 

 

C per ciascun familiare 

130.592 

10.883 

- Ulteriore detrazione: 

 

 

 

C Reddito fino a lire 15 milioni 

244.996 

20.416 

 

C Reddito da L.15.000.001 a L.15.100.000 

207.309 

17.276 

 

C Reddito da L.15.100.001 a L.15.200.000 

131.904 

10.992 

 

C Reddito da L.15.200.001 a L.15.300.000 

47.085 

3.924 

 

C Reddito oltre lire 15.300.000 

0 

0 

 

 

Allegato 6

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1992

(Articolo 9 della legge 14 novembre 1992, n. 438)

Aliquote per il calcolo dell'imposta mensile

 

Imponibile mensile 

Aliquota 

Correttivo da  

Imposta lorda sul  

 

 

detrarre 

limite massimo dello  

 

 

 

scaglione 

Oltre lire 

Fino a lire 

% 

 

 

 

600.000 

10 

==== 

60.000 

600.000 

1.200.000 

22 

72.000 

192.000 

1.200.000 

2.500.000 

27 

132.000 

543.000 

2.500.000 

5.000.000 

34 

307.000 

1.393.000 

5.000.000 

12.500.000 

41 

657.000 

4.468.000 

12.500.000 

25.000.000 

46 

1.282.000 

10.218.000 

25.000.000 

 

51 

2.532.000 

 

Aliquote per il calcolo dell'imposta annua

 

Imponibil e annuo 

Aliquota 

Correttivo da  

Imposta lorda sul  

 

 

 

detrarre 

limite massimo dello  

 

 

 

 

scaglione 

Oltre lire 

Fino a lire 

% 

 

 

 

7.200.000 

10 

==== 

720.000 

7.200.000 

14.400.000 

22 

864.000 

2.304.000 

14.400.000 

30.000.000 

27 

1.584.000 

6.516.000 

30.000.000 

60.000.000 

34 

3.684.000 

16.716.000 

60.000.000 

150.000.000 

41 

7.884.000 

53.616.000 

150.000.000 

300.000.000 

46 

15.384.000 

122.616.666 

300.000.000 

 

51 

30.384.000 

 

Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota prevista per lo scaglione nel quale e compreso il reddito e sottrarre dal risultato il correttivo indicato per lo scaglione stesso.

 

 

Allegato 7

Direzione centrale 

 

Per le pensioni 

 

Messaggio n. 10923 del 24 ottobre 1996 

 

 

Direzione centrale per la 

 

Tecnologia informatica 

 

Ai direttori delle sedi 

 

Ai direttori dei centri operativi 

 

Ai dirigenti gli uffici pensioni 

 

e, per conoscenza, 

 

Ai direttori delle sedi regionali 

Oggetto: casellario centrale dei pensionati. Conguaglio del contributo al servizio sanitario nazionale

Si fa seguito al messaggio n. 29668 del 5 giugno 1996 e si comunica che, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla gestione delle in- formazioni registrate nel Casellario centrale dei pensionati, è stata realizzata un'apposita procedura automatizzata per la determinazione dei conguagli del contributo al Servizio sanitario nazionale dovuto per l'anno 1995 dai titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi.

Al fine di prendere in considerazione gli imponibili relativi all'anno 1995 comprensivi di eventuali rettifiche, le strutture periferiche sono state invitate, con il messaggio n. 32113 del 22 giugno 1996, a trasmettere immediatamente gli imponibili variati nel corso delle operazioni di rettifica dei modelli 201 dell'anno 1995. Per le Sedi che hanno trasmesso le predette rettifiche successivamente alla data del 3 luglio 1996, i conguagli sono stati effettuati sulla base dei dati memorizzati in archivio con i criteri riepilogati nell'allegato 1 del citato messaggio n. 29668, non comprensivi delle rettifiche.

L'avvenuta effettuazione del conguaglio è rilevabile dalla presenza del codice 6 nel campo GP2BN78 del data base centrale.

Giova rilevare che le operazioni di conguaglio hanno preso in considerazione, per ogni pensionato, tutte le pensioni presenti nel casellario con le informazioni fornite da ogni ente e relative all'imponibile e all'importo del contributo effettivamente trattenuto ovvero che avrebbe dovuto essere trattenuto, ma che non è stato operato per carenza di dichiarazione del pensionato.

L'effettuazione del conguaglio del contributo al Servizio sanitario nazionale determinato a seguito delle richiamate elaborazioni è stato demandato all'Ente che eroga il trattamento di importo più elevato, mentre i dati relativi ai conguagli sono stati portati a conoscenza di tutti gli Enti che erogano al soggetto un trattamento.

Gli importi dei conguagli da effettuare direttamente da parte dell'INPS verranno accreditati o addebitati ai pensionati unitamente alla prima rata di pensione relativa all'anno 1997. Tali dati sono stati memorizzati nel campo GP2BN76 del data base pensioni.

Dall'elaborazione centrale sono state escluse alcune pensioni in situazioni particolari. La lista di tali pensioni è disponibile con la coda di stampa SSZZPNINC275, che annulla e sostituisce la coda di stampa SSZZPNINC243 precedentemente messa in linea e contenente alcune anomalie.

La lista riporta, per ciascuna pensione, gli estremi della stessa, la descrizione in chiaro dell'ente erogatore, gli imponibili dell'anno 1995 ai fini del contributo al Servizio sanitario nazionale e il contributo pagato.

Nel campo "altre notizie" sono riportate le motivazioni per le quali non è stato effettuato il conguaglio da parte del sistema centrale. Le motivazioni sono in gran parte riconducibili alla circostanza che la pensione era in corso di eliminazione ovvero era in corso la rettifica degli imponibili riportati nel modello 201 emesso con le procedure automatizzate.

Per i predetti casi il calcolo del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1995 deve essere effettuato, se dovuto, a cura della Sede, sulla base delle informazioni in suo possesso, utilizzando il programma 5440.

Le Sedi devono segnalare i codici operativi per consentire l'effettuazione della trattenuta per il contributo al Servizio sanitario nazionale, qualora gli stessi non siano stati acquisiti in precedenza o debbano essere variati i codici memorizzati in archivio.

p. il Direttore Centrale 

p. il Direttore Centrale per la 

per le Pensioni 

Tecnologia Informatica 

Corvino 

Panicucci