Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/02/1995 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di collocamento) |
Art. 3. (Norme in materia di finanziamento dei patronati) |
Art. 4. (Misure di carattere previdenziale e contributivo) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del salario) |
Art. 7. (Disposizioni finali) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28811 - D.L. 8 febbraio 1995, n. 31 [1].
Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
(G.U. 9 febbraio 1995, n. 33)
Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con particolare riferimento ai lavoratori di cui al comma 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del
3. All'articolo 14, comma 3, del
4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del
5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, nonché ai dipendenti dell'INSAR e della GEPI, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione nelle liste di mobilità e il diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 8, comma 1, della
8. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 397 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2. (Disposizioni in materia di collocamento)
1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.
2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della
3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della
4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della
5. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.
6. Con riferimento all'articolo 23 della
7. Nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2, comma 9, della
8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del
9. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assorbimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
Art. 3. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane di lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsrign (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4. (Misure di carattere previdenziale e contributivo)
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla
a) con decorrenza 1° gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della
b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla
4. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
Art. 5. (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.
Art. 6. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del salario)
1. All'articolo 5 del
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1994" e "la somma di lire 16,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994".
2. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
4. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del
5. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
6. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della
8. L'articolo 5 del
9. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
10. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della
11. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della
12. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del
13. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della
14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del
15. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 maggio 1995 rimane stabilita al 30 per cento.
16. E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della
17. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della
18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 739 miliardi, si provvede: quanto a lire 215 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 7. (Disposizioni finali)
1. Al
2. All'articolo 5, comma 2, del
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.
6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.
7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A(prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a), n. 1)
A) Valore marche previdenziali
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del
B) Contributo personale
C) Contributo globale annuo
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,