Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/10/1987 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. 1. Il D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità [...] |
§ 98.1.26434 - Legge 3 ottobre 1987, n. 403.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni Uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria
(G.U. 3 ottobre 1987, n. 231)
Il
All'art. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 3) della tariffa allegata al
4-ter. Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.
4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.
4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990".
All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del
All'art. 4:
al comma 1, le parole: "hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".
All'art. 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;
b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'art. 1 della
"La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della
All'art. 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'art. 3, comma 1".
All'art. 8, il comma 2 è soppresso.
Il termine previsto dall'art. 3 della
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.