§ 98.1.28974 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 443 .
Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:443


Sommario
Art. 1.  Emittenti locali
Art. 2.  Trasmissioni in forma codificata
Art. 3.  Abrogazione
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28974 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 443 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1. Emittenti locali

     1. L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

     "1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

     2. L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

     "1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

     3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995.

     4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

     "1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

     5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2. Trasmissioni in forma codificata

     1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo art. 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

     2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni e di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonchè tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

 

          Art. 3. Abrogazione

     1. E' abrogato il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.