Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/10/1995 |
Numero: | 443 |
Sommario |
Art. 1. Emittenti locali |
Art. 2. Trasmissioni in forma codificata |
Art. 3. Abrogazione |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.28974 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 443 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)
Art. 1. Emittenti locali
1. L'art. 2, comma 1, del
"1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della
2. L'art. 4, comma 1, del
"1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'art. 32, comma 1, della
3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995.
4. Il comma 1 dell'art. 9 della
"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'art. 4 del
Art. 2. Trasmissioni in forma codificata
1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'art. 11, comma 2, del
2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni e di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del
Art. 3. Abrogazione
1. E' abrogato il comma 3 dell'art. 3 del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4,