§ 88.6.4 - D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62 .
Disposizioni a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:20/02/1948
Numero:62


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La erogazione del fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato [...]
Art. 3.      Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1948, per i contributi da concedersi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, gli stanziamenti di bilancio, in aggiunta alle assegnazioni [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      L'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente ha luogo previo accertamento della Società italiana autori ed editori.
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


§ 88.6.4 - D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62 [1].

Disposizioni a favore del teatro.

(G.U. 25 febbraio 1948, n. 47).

 

     Art. 1. [2]

     Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa è destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali.

 

          Art. 2.

     La erogazione del fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e della attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione composta:

     1) del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

     2) del Sottosegretario di Stato per le finanze;

     3) del Sottosegretario di Stato per il tesoro;

     4) del capo del Servizio dello spettacolo;

     5) del funzionario preposto agli uffici del Teatro e di un altro funzionario degli uffici stessi;

     6) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

     7) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

     8) di un rappresentante degli enti autonomi lirici e di un rappresentante degli enti ed istituti teatrali di musica e di prosa eretti in ente morale, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     9) di un esperto musicale e di un esperto del teatro di prosa nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     10) di due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e di due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

     11) di un rappresentante della Società italiana autori ed editori.

     I membri non di diritto durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

     L'erogazione del fondo di cui all'art. 1 è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione indicata nel precedente comma senza la partecipazione dei componenti di cui al n. 8.

 

          Art. 3.

     Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, le norme occorrenti per l'attuazione dei controlli relativi alla gestione ed all'impiego delle somme erogate sul fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e sul fondo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1948, per i contributi da concedersi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, gli stanziamenti di bilancio, in aggiunta alle assegnazioni disposte fino alla suddetta data, verranno fatti in base al gettito dei diritti erariali introitati nel semestre immediatamente precedente al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno.

     Salva l'applicazione del precedente comma, resta esclusa qualsiasi ulteriore assegnazione a titolo di conguaglio, per gli stanziamenti disposti con le norme di cui al decreto legislativo 30 maggio 1946 n. 538.

     Per le provvidenze da attuare con la quota del 6% dei diritti erariali prevista dall'art. 1 del presente decreto, verrà stanziata in ciascun semestre, a partire dal secondo dell'esercizio finanziario 1947-48, la somma di L. 300 milioni, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio in base al gettito dei diritti erariali introitati in ciascuno dei semestri cui si riferiscono le anticipazioni.

 

          Art. 5. [3]

     Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiore a lire 200: 50 per cento.

     Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

     Y = 0,25 X

     dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

 

          Art. 6. [4]

     Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 40 per cento.

     Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

     Y = 0,0005 X + 0,0486 X + 10,28

     dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

     Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

     a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

     b) da uno spettacolo di rivista;

     c) da uno spettacolo di operetta;

     d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

     e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

     La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 7.

     L'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente ha luogo previo accertamento della Società italiana autori ed editori.

     In caso di contestazione sono dovuti i diritti erariali stabiliti per gli spettacoli cinematografici, salva decisione definitiva del Ministero delle finanze, sentito il Servizio dello spettacolo.

     Gli stessi diritti erariali sono dovuti nel caso di mancata compilazione della distinta giornaliera di incasso nel modo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

Per un’abrogazione delle norme di cui al presente decreto vedi l'art. 54 della L. 14 agosto 1967, n. 800.

[2] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della L. 29 dicembre 1949, n. 959, l'art. 1 della L. 31 marzo 1955, n. 175, l'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 898, l'art. 1 della L. 3 dicembre 1957, n. 1144.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1948, n. 1440 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 226.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 21 dicembre 1948, n. 1440 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 2 aprile 1951, n. 226.