Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 14/08/1991 |
Numero: | 278 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'art. 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal [...] |
Art. 5. 1. L'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a [...] |
Art. 6. 1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'art. 7 della [...] |
§ 90.4.33 - Legge 14 agosto 1991, n. 278.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.
(G.U. 28 agosto 1991, n. 201).
1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della
2. All'art. 3, comma 10, della
"A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:".
3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 2 della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, della
2. All'art. 3, comma 12, della
1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'art. 3, comma 2, della
1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'art. 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'art. 12, comma 3, della
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'art. 12 della
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 11, ed all'art. 4, comma 2, della
4. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'art. 3, comma 3, della
2. I contributi disposti dall'art. 3, comma 3, della
3. All'art. 3 della
"3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale".
1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36 della
3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'art. 16 della
4. E' abrogato l'art. 3 del
[1] Comma così modificato dall'art. 21 del
[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3, della