§ 90.4.33 - Legge 14 agosto 1991, n. 278.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/08/1991
Numero:278


Sommario
Art. 1.      1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'art. 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal [...]
Art. 5.      1. L'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a [...]
Art. 6.      1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'art. 7 della [...]


§ 90.4.33 - Legge 14 agosto 1991, n. 278.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

(G.U. 28 agosto 1991, n. 201).

 

     Art. 1.

     1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

     2. All'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:".

     3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato [1].

     2. All'art. 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".

 

          Art. 3. [2]

     1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale".

 

          Art. 4.

     1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'art. 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'art. 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67".

     3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 11, ed all'art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'art. 3, comma 10 e all'art. 4, comma 1, della citata legge".

     4. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

     2. I contributi disposti dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

     3. All'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale".

 

          Art. 6.

     1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.

     3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     4. E' abrogato l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.


[1] Comma così modificato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3, della L. 11 luglio 1998, n. 224.