Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 02/05/1976 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. È convertito in legge il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni |
Art. 2. L'art. 7 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, è sostituito dal seguente |
Art. 3. [1] |
§ 24.1.6 - Legge 2 maggio 1976, n. 160.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito
(G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
È convertito in legge il
All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:
"Le imposte indicate nel secondo comma dell'art. 16 della
L'art. 4 è sostituito con il seguente:
"All'art. 17 della
L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate".
L'art. 7 del
"Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro per le finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di evasione fiscale rilevabili da consistenti divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'amministrazione finanziaria.
Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendono agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro per le finanze".
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 del