Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.2 consob |
Data: | 04/06/1985 |
Numero: | 281 |
§ 15.2.5 - L. 4 giugno 1985, n. 281.
Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.
(G.U. 18 giugno 1985, n. 142).
Art. 1.
L'art. 1 del
(Omissis).
Art. 2.
L'art. 2 del
(Omissis).
Art. 3.
La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'art. 2 del
Art. 4.
Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma dell'art. 2 del
Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma dell'art. 2 del
Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della
Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 32 del
La Commissione con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto [1].
L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 1, secondo comma, della
L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [2].
Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'art. 32 del
A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.
Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.
Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle amministrazioni statali si provvederà, da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.
Art. 5.
L'art. 3 del
(Omissis).
L'art. 15 del
Art. 6.
Dopo l'art. 4 del
(Omissis).
Art. 7.
L'art. 5 del
(Omissis).
Art. 8.
Dopo l'art. 5 del
(Omissis).
Art. 9. [3]
Art. 9 bis. [4]
Art. 10. [5]
Art. 11. [6]
Art. 12.
Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'art. 7 e alle previsioni dell'art. 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.
Art. 13.
L'ultimo comma dell'art. 2429-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 14.
L'ultimo comma dell'art. 17 del
(Omissis).
Art. 15.
Il terzo comma dell'art. 18-ter del
(Omissis).
Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell'art. 18 del
Art. 16.
All'art. 18 quater del
(Omissis).
Art. 17.
Nel terzo comma dell'art. 12 della
Le disposizioni transitorie di cui all'art. 12, quarto comma, della
Art. 18.
Nell'art. 19 del
Art. 19.
Le disposizioni di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del
Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle società con azioni quotate in borsa può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
Art. 20.
L'art. 8 del
(Omissis).
Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. E' abrogato l'art. 13 della
Art. 21. [7]
Art. 22.
Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.
Art. 23.
Nell'art. 2343 del codice civile, fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:
(Omissis).
Art. 24.
E' abrogato l'art. 2387 del codice civile.
Art. 25.
Il secondo comma dell'art. 64 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 26.
L'art. 48 della
[1] Comma così modificato dall'art. 23 del
[2] Comma così modificato dall'art. 23 del
[3] Articolo abrogato dall' art. 161 del
[4] Articolo abrogato dall' art. 161 del
[5] Articolo abrogato dall' art. 161 del
[6] Articolo abrogato dall' art. 161 del
[7] Articolo abrogato dall' art. 161 del