Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/06/1988 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 2 [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26489 - Legge 23 giugno 1988, n. 230.
Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB.
(G.U. 27 giugno 1988, n. 149)
1. Il secondo comma dell'art. 2 del
"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità".
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'art. 1 del
3. L'ottavo comma dell'art. 2 del
"La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".
4. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.