Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 28/07/1971 |
Numero: | 558 |
Sommario |
Art. 1. Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le [...] |
Art. 4. Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura [...] |
Art. 5. Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario [...] |
Art. 6. Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: |
Art. 7. Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune. In ogni caso è [...] |
Art. 8. Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi [...] |
Art. 9. Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, [...] |
Art. 10. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di [...] |
Art. 11. E' abrogata la legge 16 giugno 1923, numero 973. |
Art. 12. Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti. |
§ 22.5.23 - L. 28 luglio 1971, n. 558. [*]
Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
(G.U. 9 agosto 1971, n. 200).
Art. 1. Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.
La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:
a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;
b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;
c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata.
Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in una unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.
Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.
Art. 3. Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.
Art. 4. Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale.
Art. 5. Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
Art. 6. Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge:
le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercenti di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.
Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.
In deroga a quanto disposto dalla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.
Art. 7. Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.
Art. 8. Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.
Art. 9. Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.
Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.
Art. 10. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.
Art. 11. E' abrogata la
Art. 12. Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.
[*] Legge abrogata dall'art. 26 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della