Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 73. Partecipazioni statali |
Capitolo: | 73.2 privatizzazioni |
Data: | 21/06/1993 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 73.2.1 – D.L. 21 giugno 1993, n. 198. [1]
Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
(G.U. 22 giugno 1993, n. 144).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del
1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del
2. La disposizione di cui all'art. 5 della
3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del
4. La disposizione di cui all'art. 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.
5. All'art. 18, comma 1, del
6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'art. 15 del
6 bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare [5].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Articolo abrogato dalla