§ 92.1.38 - D.M. 13 ottobre 2005, n. 240.
Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:13/10/2005
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Caratteristiche
Art. 4.  Costituzione e aggiornamento
Art. 5.  Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi
Art. 6.  Servizi di interscambio e di cooperazione
Art. 7.  Qualità e vigilanza statistica sulle anagrafi
Art. 8.  Titolare del trattamento e misure di sicurezza
Art. 9.  Direttive di attuazione


§ 92.1.38 - D.M. 13 ottobre 2005, n. 240. [1]

Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

(G.U. 23 novembre 2005, n. 273)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88;

     Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 in data 6 settembre 1989;

     Visto l'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;

     Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2003, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122;

     Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

     Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;

     Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»;

     Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675;

     Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorità per informatica nella pubblica Amministrazione;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» in «Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che «I comuni favoriscono... la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;

     Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici»;

     Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

     Visto il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000;

     Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

     Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

     Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);

     Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;

     Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA);

     Sentito l'Istituto nazionale di statistica;

     Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessità di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;

     Considerato che, con il già menzionato decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto all'articolo 1-nonies, che il regolamento dell'INA sia adottato anche con il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica;

     Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:

     a) P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

     a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;

     a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;

     a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;

     a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;

     a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;

     a) Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni;

     a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;

     a) Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;

     a) C.I.E.: Carta d'identità elettronica.

 

     Art. 2. Finalità

     1. L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, consente la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti in APR e in AIRE, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.

     2. L'INA consente:

     a) la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente;

     b) l'avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati.

     3. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocità di individuazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 3. Caratteristiche

     1. L'INA è l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

     2. Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le informazioni identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:

     a) cognome;

     b) nome;

     c) luogo e data di nascita;

     d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;

     e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.

     3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, è disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.

 

     Art. 4. Costituzione e aggiornamento

     1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate.

     2. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo 3, attraverso i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, costituito con decreto ministeriale in data 23 aprile 2002, provvedendo al loro aggiornamento quotidianamente secondo le modalità tecniche previste da apposita direttiva della Direzione centrale per i servizi demografici, da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento.

 

     Art. 5. Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi

     1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:

     a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;

     b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;

     c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;

     d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;

     e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

     f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonchè per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;

     g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;

     h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;

     i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.

     2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.

     3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche.

     4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 6. Servizi di interscambio e di cooperazione

     1. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2. Ciò è assicurato attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5, comma 1.

     2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:

     a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

     b) i dati concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;

     c) le certificazioni anagrafiche dei comuni, notificate dagli stessi in risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

     3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA.

     4. Il comune, avvalendosi dell'infrastruttura di sicurezza dell'INA, fornisce le variazioni anagrafiche previste dall'ordinamento tramite il collegamento al CNSD. Le informazioni anagrafiche, inviate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, tramite la predetta infrastruttura di sicurezza dell'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale. Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate dalle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici di cui all'articolo 4, comma 2, e in coerenza con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e le relative regole tecniche.

 

     Art. 7. Qualità e vigilanza statistica sulle anagrafi

     1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, viene effettuato, attraverso indicatori derivati dall'INA e dalle informazioni scambiate, il monitoraggio della qualità dell'informazione amministrativa e la validazione statistica dell'informazione stessa. I criteri e le modalità di esercizio del monitoraggio sono definiti con successiva direttiva del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici e dell'Istituto nazionale di statistica da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.

     2. L'ISTAT provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento periodici degli indicatori di cui al comma 1 ed a renderli disponibili al Ministero ed ai comuni.

 

     Art. 8. Titolare del trattamento e misure di sicurezza

     1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il direttore del Centro nazionale per i servizi demografici, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 196/2003.

     2. L'INA è costituito e gestito in conformità alle disposizioni di sicurezza dettate dall'articolo 33 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e relativo allegato B, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, in merito alla identificazione degli utenti abilitati ed alla protezione degli elaboratori, e all'articolo 5, commi 1 e 2 per l'identificazione e l'autorizzazione «degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico». E' altresì assicurata la conformità alle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e delle relative regole tecniche nonchè dalle direttive emanate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in particolare è assicurata l'adozione della base minima di sicurezza prevista dalla direttiva del 16 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri - DIT «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali». In conformità alle norme citate è realizzato un Sistema di gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO 17799 e BS7799 parte II (il cui testo verrà allegato al presente decreto all'atto della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale), nell'ambito del quale sono progettate, mantenute ed adeguate in modo organico le misure di sicurezza, di natura tecnica, organizzative e sul personale. In tale ambito è gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.

     3. Le misure di sicurezza riguardano i sistemi del CNSD e le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui all'articolo 5, comma 1, ed «sistemi di frontiera» (porta applicativa del CNSD presso i soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono di responsabilità dello stesso, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nelle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici, di cui all'articolo 4, comma 2. Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.

     4. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni all'INA è il comune; il sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza e della adozione di regolamenti discendenti dal presente regolamento, che definiscano, altresì, il modello organizzativo delle strutture (risorse umane e ambiente fisico) di riferimento.

     5. La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale sono le anagrafi comunali.

     6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano nelle rispettive convenzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA.

 

     Art. 9. Direttive di attuazione

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, è incaricato di emanare le direttive concernenti le modalità di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonchè ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del presente regolamento.

     2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, è incaricato di emanare la direttiva di cui all'articolo 7, comma 1.


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.M. 19 gennaio 2012, n. 32.