Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 13/10/2005 |
Numero: | 240 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Caratteristiche |
Art. 4. Costituzione e aggiornamento |
Art. 5. Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi |
Art. 6. Servizi di interscambio e di cooperazione |
Art. 7. Qualità e vigilanza statistica sulle anagrafi |
Art. 8. Titolare del trattamento e misure di sicurezza |
Art. 9. Direttive di attuazione |
§ 92.1.38 - D.M. 13 ottobre 2005, n. 240. [1]
Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
(G.U. 23 novembre 2005, n. 273)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 5 della
Visto l'articolo 1 del
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 4 del
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici»;
Visto l'articolo 25 della
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
Visto il
Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
Visto il
Visto il
Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA);
Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessità di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;
Considerato che, con il già menzionato
Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:
a) P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;
a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;
a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;
a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;
a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;
a) Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni;
a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;
a) Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;
a) C.I.E.: Carta d'identità elettronica.
Art. 2. Finalità
1. L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, consente la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti in APR e in AIRE, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA consente:
a) la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente;
b) l'avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocità di individuazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
Art. 3. Caratteristiche
1. L'INA è l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le informazioni identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:
a) cognome;
b) nome;
c) luogo e data di nascita;
d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;
e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, è disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 4. Costituzione e aggiornamento
1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate.
2. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo 3, attraverso i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, costituito con decreto ministeriale in data 23 aprile 2002, provvedendo al loro aggiornamento quotidianamente secondo le modalità tecniche previste da apposita direttiva della Direzione centrale per i servizi demografici, da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento.
Art. 5. Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi
1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:
a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;
b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;
c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;
d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;
e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;
f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonchè per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;
g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della
i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche.
4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 6. Servizi di interscambio e di cooperazione
1. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2. Ciò è assicurato attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:
a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;
b) i dati concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;
c) le certificazioni anagrafiche dei comuni, notificate dagli stessi in risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA.
4. Il comune, avvalendosi dell'infrastruttura di sicurezza dell'INA, fornisce le variazioni anagrafiche previste dall'ordinamento tramite il collegamento al CNSD. Le informazioni anagrafiche, inviate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, tramite la predetta infrastruttura di sicurezza dell'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale. Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate dalle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici di cui all'articolo 4, comma 2, e in coerenza con il
Art. 7. Qualità e vigilanza statistica sulle anagrafi
1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi, di cui al
2. L'ISTAT provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento periodici degli indicatori di cui al comma 1 ed a renderli disponibili al Ministero ed ai comuni.
Art. 8. Titolare del trattamento e misure di sicurezza
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il direttore del Centro nazionale per i servizi demografici, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del richiamato
2. L'INA è costituito e gestito in conformità alle disposizioni di sicurezza dettate dall'articolo 33 e seguenti del citato
3. Le misure di sicurezza riguardano i sistemi del CNSD e le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui all'articolo 5, comma 1, ed «sistemi di frontiera» (porta applicativa del CNSD presso i soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono di responsabilità dello stesso, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nelle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici, di cui all'articolo 4, comma 2. Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.
4. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni all'INA è il comune; il sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza e della adozione di regolamenti discendenti dal presente regolamento, che definiscano, altresì, il modello organizzativo delle strutture (risorse umane e ambiente fisico) di riferimento.
5. La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale sono le anagrafi comunali.
6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano nelle rispettive convenzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA.
Art. 9. Direttive di attuazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, è incaricato di emanare le direttive concernenti le modalità di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonchè ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, è incaricato di emanare la direttiva di cui all'articolo 7, comma 1.
[1] Abrogato dall'art. 9 del