Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 31/03/2003 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 [...] |
Art. 1 bis. [2] |
Art. 1 ter. [3] |
Art. 2. 1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 10.3.117 - D.L. 31 marzo 2003, n. 52 [1].
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
(G.U. 1 aprile 2003, n. 76)
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per le finalità di cui alla
1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 del
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.