§ 92.1.25 - D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437.
Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:22/10/1999
Numero:437


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico
Art. 3.  Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico
Art. 4.  Firma digitale e chiave biometrica
Art. 5.  Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità elettronico
Art. 6.  Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico.
Art. 7.  Pagamenti informatici
Art. 8.  Regole tecniche e di sicurezza
Art. 9.  Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
Art. 10.  Comitato di monitoraggio
Art. 11.  Norme transitorie


§ 92.1.25 - D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437.

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191

(G.U. 25 novembre 1999, n. 277)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende:

     a) per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico;

     b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età;

     c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

     d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;

     e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;

     f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identità;

     g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

     1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

     2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.

     3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

          Art. 3. Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico

     1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:

     a) dati identificativi della persona;

     b) codice fiscale;

     c) dati di residenza;

     d) cittadinanza;

     e) fotografia;

     f) eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;

     g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;

     h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

     2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per l'espatrio.

     3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

     4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità ivi previste.

     5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 8.

 

          Art. 4. Firma digitale e chiave biometrica

     1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.

 

          Art. 5. Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità elettronico

     1. La carta di identità elettronica ha validità di cinque anni. La medesima validità ha il documento d'identità elettronico privo della fotografia del titolare.

     2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare ha validità di due anni.

 

          Art. 6. Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico.

     1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operatività della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.

 

          Art. 7. Pagamenti informatici

     1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, delle modalità di inserimento e validazione dei dati necessari.

 

          Art. 8. Regole tecniche e di sicurezza

     1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

     2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.

     3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità.

     4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.

 

          Art. 9. Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

     1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.

     3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

     4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.

 

          Art. 10. Comitato di monitoraggio

     1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanità, tre dei comuni, designati dalla conferenza Stato città e autonomie locali, due dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

     2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

     a) esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti nelle sperimentazioni;

     b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;

     c) formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici, una volta conclusa la sperimentazione;

     d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identità elettronica o il documento elettronico contengano dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.

 

          Art. 11. Norme transitorie

     1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonché il documento d'identità elettronico di cui al presente decreto.

     2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto informatico.

     3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.