| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
| Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
| Data: | 27/10/1988 |
| Numero: | 470 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. |
| Art. 3. |
| Art. 4. |
| Art. 5. |
| Art. 6. |
| Art. 7. |
| Art. 8. |
| Art. 9. |
| Art. 10. |
| Art. 11. |
| Art. 12. |
| Art. 13. |
| Art. 14. |
| Art. 15. |
| Art. 16. |
| Art. 17. |
| Art. 18. |
| Art. 19. |
| Art. 20. |
| Art. 21. |
§ 92.1.19 - Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
(G.U. 7 novembre 1988, n. 261)
Capo I
ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
1. L'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è tenuta presso i comuni [1].
2. L'AIRE è costituita da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero [2].
2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR [4].
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione all'AIRE il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero [5].
4. [L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art. 6] [6].
5. L'AIRE contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto [7].
6. [Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini] [8].
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui al comma 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica [9].
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente art. 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi [10].
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della
10. [Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali] [12].
11. [Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe] [13].
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune [15];
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sè o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
b) alle comunicazioni di stato civile;
c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica [17];
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo tre rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo [18];
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti.
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare [20].
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 8 del
7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza [22].
8. [Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza] [23].
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica [24].
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza [26].
1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13 della
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
Capo II
RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del
3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della
1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.
2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della
3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1 e che hanno la residenza in Italia.
1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.
3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.
1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.
1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.
2. [34]
3. [35]
1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.
2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.
3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.
1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al
2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al
3. [39]
4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. [Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'art. 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990] [40].
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma inserito dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma abrogato dall'art. 3 della
[7] Comma così modificato dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 3 della
[9] Comma così modificato dall'art. 3 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[12] Comma abrogato dall'art. 3 della
[13] Comma abrogato dall'art. 3 della
[14] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[18] Numero così modificato dall'art. 3 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[20] Comma così modificato dall'art. 3 del
[21] Comma così modificato dall'art. 3 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[23] Comma abrogato dall'art. 3 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[25] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 243, della
[26] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 243, della
[27] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[28] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[34] Comma abrogato dall'art. 1 della
[35] Comma abrogato dall'art. 1 della
[36] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[39] Comma abrogato dall'art. 3 del
[40] Comma abrogato dall'art. 3 della