Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 31/05/2005 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 41.1.338 - L. 31 maggio 2005, n. 88.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
(G.U. 31 maggio 2005, n. 125)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 44
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Modifica alla
"26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale".
Art. 1-ter. - (Modifica alla
"22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quater. - (Modifica alla
"f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale";
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".
2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al
a) l'articolo 205-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della
b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati";
c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";
d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle aperture di credito stipulate".
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al
Art. 1-septies. - (Modifiche al testo unico di cui al
a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "e dell'organo straordinario di liquidazione" e le parole: "per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" sono sostituite dalle seguenti: "per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione";
b) all'articolo 268-bis:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno";
3) al comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi 1" è inserita la seguente: ", 1-bis";
c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: ", che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo," sono soppresse.
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al
Art. 1-octies. - (Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà). - 1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al
Art. 1-novies. - (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). - 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della
"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 1-decies. - (Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, e costituito con
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del
"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter. - (Modifica della
Art. 3-quater. - (Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al
Art. 3-quinquies. - (Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della