Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 25/11/2010 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. Presentazione delle domande |
Art. 2. Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. |
Art. 3. Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. |
Art. 4. Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale |
Art. 5. Situazioni di collegamento e controllo |
Art. 6. Attività di controllo |
Art. 7. Criterio di applicazione |
Art. 8. Disposizioni di semplificazione |
Art. 9. Agenzie di informazione radiofoniche e televisive |
Art. 10. Canoni ammessi a rimborso |
Art. 11. Attività di controllo |
Art. 12. Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 |
Art. 13. Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali |
Art. 14. Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo |
Art. 15. Determinazione del contributo |
Art. 16. Comitato per le agevolazioni di credito |
Art. 17. Presentazione delle domande |
Art. 18. Controlli e revoca dei benefici |
Art. 19. Disposizioni transitorie |
Art. 20. Disposizioni in materia di regolarità previdenziale |
Art. 21. Abrogazioni |
Art. 22. Norme finali |
§ 90.4.82 - D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.
Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 23 dicembre 2010, n. 299)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 44 del
Visto l'articolo 56 della
Visto l'articolo 2 della
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Considerata l'opportunità di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla
Vista la
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Vista la
Visto l'articolo 10-sexies del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessità di correggere, all'articolo 12, comma 1, l'erroneo riferimento alla
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneità del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale è promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento :
Capo I
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
Art. 1. Presentazione delle domande [1]
[1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.]
Art. 2. Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della
1. [Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della
2. [Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato] [3].
3. [Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della
Art. 3. Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della
[1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purchè in presenza di certificazione di regolarità contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.]
Art. 4. Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale [6]
[1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.]
Art. 5. Situazioni di collegamento e controllo
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonchè l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della
Art. 6. Attività di controllo
1. [In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Capo II
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 7. Criterio di applicazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del
Art. 8. Disposizioni di semplificazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall'articolo 2 del
a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonchè la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonchè la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonchè la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
6. La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del
7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del
a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall'articolo 4 del
Art. 9. Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della
2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
Art. 10. Canoni ammessi a rimborso
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della
Art. 11. Attività di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 12. Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della
2. [Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Capo III
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 13. Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della
a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonchè la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Art. 14. Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo
1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.
2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonchè la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la congruità dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la congruità dei costi sostenuti.
7. Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonchè la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.
Art. 15. Determinazione del contributo
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 16 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonchè, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
Art. 16. Comitato per le agevolazioni di credito
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della
a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;
b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonchè un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 15. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Art. 17. Presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 13, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.
Art. 18. Controlli e revoca dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
Art. 19. Disposizioni transitorie
1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
Capo IV
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 20. Disposizioni in materia di regolarità previdenziale
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.
2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
Art. 21. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell'articolo 3 della
2) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della
3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della
4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della
6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della
7) il comma 7 dell'articolo 3 della
8) il comma 8 dell'articolo 3 della
9) il comma 9 dell'articolo 3 della
10) il comma 10 dell'articolo 3 della
11) il comma 11 dell'articolo 3 della
12) il comma 12 dell'articolo 3 della
13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della
14) il comma 1 dell'articolo 2 della
15) l'articolo 2 della
16) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della
b) in relazione al Capo II:
1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
2) il comma 13 dell'articolo 7 della
3) il comma 3 dell'articolo 4 del
4) il comma 1 dell'articolo 4 del
c) in relazione al Capo III:
1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della
2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del
3) l'articolo 1, comma 3-bis, del
4) l'articolo 10, comma 8, del
Art. 22. Norme finali
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227
[1] Articolo abrogato dall'art. 32 del
[2] Comma abrogato dall'art. 6 del
[3] Comma abrogato dall'art. 6 del
[4] Comma abrogato dall'art. 32 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[7] Comma abrogato dall'art. 32 del
[8] Comma abrogato dall'art. 32 del