§ 90.4.38 - Legge 15 novembre 1993, n. 466.
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/11/1993
Numero:466


Sommario
Art. 1.      1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 39 della [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. All'art. 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle previste dal comma 3,".
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 90.4.38 - Legge 15 novembre 1993, n. 466.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

(G.U. 20 novembre 1993, n. 273).

 

     Art. 1.

     1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

 

          Art. 2. [1]

     [1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1990, si applica interamente la disposizione di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990 ed alle cooperative di giornalisti, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1 della presente legge [2].]

 

          Art. 3.

     1. All'art. 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle previste dal comma 3,".

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.