Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 15/11/1993 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 39 della [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. All'art. 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle previste dal comma 3,". |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 90.4.38 - Legge 15 novembre 1993, n. 466.
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.
(G.U. 20 novembre 1993, n. 273).
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 39 della
[1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della
1. All'art. 3, comma 15, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 21 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della