§ 86.11.39 - D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 .
Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:25/01/1985
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti
Art. 2.      1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi [...]
Art. 3.      1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al [...]
Art. 4.      1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di [...]
Art. 5.      Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 [...]
Art. 6.      Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge [...]
Art. 7.      1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente art. 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente art. 2, comma 1, valutati [...]
Art. 8.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.39 - D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 [1] .

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

(G.U. 28 gennaio 1985, n. 23)

 

 

     Art. 1.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

     "Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'art. 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983 [2].

     Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984".

     2. La lettera a) del sesto comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

     "a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri" [3] .

     3. Il quinto comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto - ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato art. 26 - ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

     2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

     3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 15 febbraio 1985, la seguente documentazione:

     a) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     b) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato art. 26, come modificato dall'art. del presente decreto;

     c) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera b) del sesto comma del predetto art. 26 e, quindi, l'erogazione netta complessiva;

     d) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che le condizioni applicate corrispondono a quelle previste dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che alla data del 14 dicembre 1984 non avessero ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

     4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

     5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la corrispondenza contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, ai debiti risultanti dalle dichiarazioni del presidente del comitato di gestione, certificate dal collegio dei revisori, di cui all'art. 26, secondo comma, della medesima legge.

     6. E' abrogato il quarto comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

 

          Art. 3.

     1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

     2. Le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero della sanità, al Ministero del tesoro, alla regione o provincia autonoma e ai rispettivi comuni di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conto consuntivo 1983 ed il relativo risultato di amministrazione, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti [4] .

     2 bis. [5].

 

          Art. 4.

     1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo art. 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato art. 7.

     2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

     a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

     b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984;

     c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

     3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

     4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo art. 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

     5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987 [6] .

     6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

     7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dell'organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo.

 

          Art. 5.

     Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

 

          Art. 6.

     Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente art. 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente art. 2, comma 1, valutati in lire 980 miliardi per l'anno 1984, in lire 1620 miliardi per l'anno 1985 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede:

     quanto a lire 980 miliardi mediante utilizzo della autorizzazione di spesa di lire 225 miliardi di cui al settimo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e per il restante importo di lire 755 miliardi utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;

     quanto a lire 1620 miliardi con le disponibilità del capitolo 5950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 per lire 1020 miliardi e con quelle del capitolo 6805 del predetto stato di previsione per l'importo di lire 600 miliardi;

     quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al menzionato capitolo 6805 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

     2. Gli importi di cui al precedente comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi del precedente art. 4.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, 21 settembre 1984, n. 597 e 28 novembre 1984, n. 790.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 marzo 1985, n. 103.

[2]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.L. 19 settembre 1987, n. 382.

[6]  Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 12 del D.L. 19 settembre 1987, n. 382.