§ 86.11.44 - D.L. 19 settembre 1987, n. 382 .
Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:19/09/1987
Numero:382


Sommario
Art. 1.      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma [...]
Art. 2.      1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione [...]
Art. 3.      1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego [...]
Art. 4.      1. Sono ripianabili ai sensi del presente decreto gli oneri di competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 [...]
Art. 5.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con [...]
Art. 6.  [3]
Art. 7.      1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a [...]
Art. 8.      1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'art. 7 nei confronti degli enti ivi indicati, [...]
Art. 9.      1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, [...]
Art. 10.      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli [...]
Art. 11.      1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di [...]
Art. 12.      1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle [...]
Art. 13.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo [...]
Art. 14.      1. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, [...]
Art. 15.  [5]
Art. 16.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.44 - D.L. 19 settembre 1987, n. 382 [1] .

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

(G.U. 19 settembre 1987, n. 219)

 

 

Capo I

 

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

 

     Art. 1.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

     a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

     b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonchè dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato art. 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

     2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

     a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

     b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'art. 2.

     3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

     a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

     b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi.

     4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'art. 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

     2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'art. 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'art. 1.

     3. E' abrogato il comma terzo dell'art. 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. E' altresì abrogato il comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

 

          Art. 3.

     1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

     1 bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986 [2] .

     2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'art. 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

     3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'art. 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attività sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonchè per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

     5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonchè agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

     6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonchè ai Ministeri del tesoro e della sanità, che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi.

 

          Art. 4.

     1. Sono ripianabili ai sensi del presente decreto gli oneri di competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorché intervenuto nell'anno 1987, nonchè quelli conseguenti all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

     2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'art. 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

     4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

 

          Art. 6. [3]

 

Capo II

 

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

 

          Art. 7.

     1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, con esclusione di quanto imputato alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianati con le modalità indicate nei successivi articoli.

 

          Art. 8.

     1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'art. 7 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonchè l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri [4] .

     2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di erogazione.

     3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'art. 13.

     4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'art. 13. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

 

          Art. 9.

     1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonchè verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'art. 8.

     2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 dell'art. 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato art. 8, comma 2.

     2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'art. 13. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 8, comma 2.

 

          Art. 11.

     1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attività a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'art. 13, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'art. 8. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

 

          Art. 12.

     1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonchè, ad eccezione delle norme di cui all'art. 9, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'art. 8, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonchè quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

     3. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

     "5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonchè al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987".

 

          Art. 13.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 10, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'art. 8, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

     a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse" e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

     b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera a), iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

     3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'art. 8, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 10, comma 2.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, gravano sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

     2. A decorrere dall'anno 1988 sulla base della quantificazione degli oneri di cui al comma 1 fornita dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna regione e provincia autonoma, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, propone al CIPE, entro i successivi trenta giorni, l'attribuzione delle somme spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del tesoro provvede a trasferire le predette somme alla Cassa medesima, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

     3. Le somme afferenti agli oneri di ammortamento di cui al comma 1, eventualmente ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti dalle regioni e province autonome dopo l'espletamento delle operazioni di ripiano previste dal presente decreto, sono imputate sulla prima quota trimestrale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente successivamente spettante alle regioni ed alle province autonome interessate. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, provvede, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate, al relativo versamento alla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 15. [5]

 

          Art. 16.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 456.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.