§ 61.1.23 - L. 19 ottobre 1991, n. 349.
Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:19/10/1991
Numero:349


Sommario
Art. 1.  Rilascio del certificato di protezione brevettuale.
Art. 2.  Procedura per il rilascio del certificato complementare di protezione.
Art. 3.  Tasse.
Art. 4.  Disposizioni transitorie.


§ 61.1.23 - L. 19 ottobre 1991, n. 349. [1]

Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.

(G.U. 4 novembre 1991, n. 258).

 

Art. 1. Rilascio del certificato di protezione brevettuale.

     1. Dopo l'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Procedura per il rilascio del certificato complementare di protezione.

     1. La domanda di certificato complementare di protezione prevista dall'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'art. 1 della presente legge, deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti direttamente o tramite servizio postale.

     2. La domanda deve riferirsi ad un solo certificato e ad un solo brevetto e deve essere depositata dal titolare del brevetto ovvero da un mandatario da esso nominato.

     3. La domanda deve contenere:

     a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale brevetti;

     b) l'indicazione del medicamento per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione e del brevetto a cui viene fatto riferimento. Nel caso siano state depositate dal medesimo richiedente o da persona ad esso collegata domande di brevetto nazionali, e domande di brevetto europee o internazionali designanti l'Italia che si riferiscano alla medesima invenzione per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione, ne deve essere fornita indicazione con identificazione dei relativi brevetti eventualmente concessi;

     c) una copia certificata del brevetto a cui viene fatto riferimento;

     d) una dichiarazione del richiedente che il brevetto a cui si fa riferimento per l'ottenimento del certificato complementare di protezione è in vigore. Se il brevetto è stato parzialmente revocato ne deve essere fornita indicazione con gli estremi della decisione o della sentenza. Deve essere inoltre indicata qualsiasi trascrizione effettuata a norma dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni;

     e) una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella quale è stato pubblicato il decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco;

     f) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte.

 

     Art. 3. Tasse.

     1. Dopo il n. 90-ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall'art. 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie.

     1. I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'art. 1 della presente legge.

     2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.


[1] Abrogata dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.