§ 80.9.737 - D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:04/04/2007
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Riordino di organismi
Art. 2.  Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura
Art. 3.  Riordino degli altri organismi esistenti
Art. 4.  Disposizioni comuni


§ 80.9.737 - D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 13 giugno 2007, n. 135)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

     Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino di organismi

     1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

     a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;

     c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

     d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

     e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;

     f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 2. Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che è confermato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.".

 

     Art. 3. Riordino degli altri organismi esistenti

     1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

     a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

     b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

     d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

     e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

     f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

     h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

     i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

     j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

     k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;

     l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

     m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

     n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

     o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

     p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

     q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122;

     r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

     s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;

     t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

     u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;

     v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

     2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 4. Disposizioni comuni

     1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.