Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 04/04/2007 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Riordino di organismi |
Art. 2. Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura |
Art. 3. Riordino degli altri organismi esistenti |
Art. 4. Disposizioni comuni |
§ 80.9.737 - D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 13 giugno 2007, n. 135)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
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Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riordino di organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della
b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del
c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della
d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del
e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del
f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 2. Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura
1. All'articolo 4 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.".
Art. 3. Riordino degli altri organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del
n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della
p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4 della
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della
t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del
u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato
Art. 4. Disposizioni comuni
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.