Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.8 cooperazione doganale internazionale |
Data: | 10/01/2003 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.8.16 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 44.
Regolamento (CE) n. 44/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2584/2000 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa.
(G.U.C.E. 11 gennaio 2003, n. L 7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quando segue:
(1) L'articolo 2 del protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.
(2) Nel quadro di questa assistenza amministrativa il
(3) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto devono permettere di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.
(4) Tenuto conto del successo del sistema istituito con il
(5) L'articolo 16, paragrafo 4, del
(6) Occorre modificare di conseguenza il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) nel titolo, sono soppressi i termini «su strada»;
2) all'articolo 1, primo comma, sono soppressi i termini «effettuate mediante autocarri»;
3) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 2.
Gli esportatori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comunicano all'organismo centrale designato dallo Stato membro esportatore, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:
a) il numero della dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;
b) la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti ad otto cifre della nomenclatura combinata;
c) la quantità netta in chilogrammi;
d) il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD, o il numero della dichiarazione d'immissione in consumo in Russia TD1/IM40;
e) il numero del container, ove del caso;
f) il numero d'identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all'entrata della fornitura in Russia;
g) il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;
h) la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.»;
4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Quando è positiva, la risposta delle autorità russe di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle forniture per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accettate a partire dal 1° giugno 2003.