§ 46.8.308 - Legge 30 gennaio 1963, n. 43.
Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate o dei Corpi di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/01/1963
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo
Art. 3.      L'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della [...]
Art. 4.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i [...]
Art. 5.      Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.8.308 - Legge 30 gennaio 1963, n. 43. [1]

Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate o dei Corpi di polizia.

(G.U. 30 gennaio 1963, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti L. 75.000

Generali di divisione e gradi corrispondenti L. 70.000

Generali di brigata e gradi corrispondenti L. 52.000

Colonnelli e gradi corrispondenti L. 39.000

Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti L. 31.500

Maggiori e gradi corrispondenti L. 24.650

Capitani e gradi corrispondenti L. 23.350

Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti L. 18.000.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio ed è sospeso nei casi di sospensione dello stipendio stesso;

     b) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio;

     c) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     d) è soggetto alle sole ritenute erariali.

 

          Art. 3.

     L'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e marescialli L. 9.000

Brigadiere, vice brigadiere e gradi corrispondenti L. 7.000

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti L. 6.000.

 

          Art. 4.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge.

     Con effetto dalla stessa data, le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i decreti previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

     Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare stabilita a decorrere dal 1° settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure della indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo e per 2 miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni), 171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli nn. 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'interno; del capitolo n. 89 (72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo n. 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 18 marzo 1968, n. 249.