§ 57.7.265 - Legge 14 novembre 1962, n. 1617.
Disposizione sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/11/1962
Numero:1617


Sommario
Art. 1.      L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.
Art. 2.      Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il provveditore agli studi, su proposta dei capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio [...]
Art. 5. 
Art. 6.      E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.


§ 57.7.265 - Legge 14 novembre 1962, n. 1617. [1]

Disposizione sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.

(G.U. 30 novembre 1962, n. 305)

 

     Art. 1.

     L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.

     Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

 

          Art. 2.

     Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il provveditore agli studi, su proposta dei capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:

     a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

     b) non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;

     c) sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

 

          Art. 3. [2]

     La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/48 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/24 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

 

          Art. 4.

     Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'art. 2.

     Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.

 

          Art. 5. [3]

     Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.

 

          Art. 6.

     E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373. Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 634.

[3]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L. 6 agosto 1966, n. 634..