§ 57.7.101 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1278.
Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1278


Sommario
Art. 1.      Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici
Art. 2.      Il personale insegnante tecnico-pratico maschile delle scuole di avviamento professionale provvede all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla [...]
Art. 3.      Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti ad un servizio di complessive trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di [...]
Art. 4.      Gli insegnanti tecnici-pratici di cui al presente decreto partecipano alle Commissioni di esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori e del Consiglio di [...]
Art. 5.      A modifica di quanto disposto dall'art. 19, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di avviamento professionale sono scelti in seguito a [...]
Art. 6.      Le promozioni al grado 9° previste dalla tabella A annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esami di idoneità agli insegnanti tecnici-pratici che, alla [...]
Art. 7.      L'esame per merito distinto previsto dall'art. 6 del presente decreto è indetto ogni due anni entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti [...]
Art. 8.      Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle [...]
Art. 9.      I posti di insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche delle scuole di avviamento professionale e i posti di ruolo vacanti per assenza di titolari sono [...]
Art. 10.      Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella A, parte terza, allegata alla legge 22 [...]
Art. 10 bis.  [6]
Art. 11.      Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 57.7.101 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1278. [1]

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

(G.U. 6 novembre 1948, n. 259)

 

     Art. 1.

     Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici [2] .

     La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale [3] .

     Al personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti previsti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del corpo insegnante delle scuole di avviamento professionale.

 

          Art. 2.

     Il personale insegnante tecnico-pratico maschile delle scuole di avviamento professionale provvede all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche.

     Il personale insegnante tecnico-pratico femminile provvede all'addestramento e all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Direzione.

     Il personale insegnante tecnico-pratico di cui ai precedenti commi provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende delle officine e dei laboratori annessi, sotto le direttive segnate dalla Direzione, d'intesa con i professori di materie tecniche.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti ad un servizio di complessive trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

     Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto, per ogni ora eccedente le trentasei settimanali, a una retribuzione suppletiva in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni.

     Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio di complessive trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico delle alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

     Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti per ciascun anno il periodo di quarantacinque giorni.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti tecnici-pratici di cui al presente decreto partecipano alle Commissioni di esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori e del Consiglio di classe di cui agli articoli 27 e 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

 

          Art. 5.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 19, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di avviamento professionale sono scelti in seguito a concorso per esami con le modalità di cui al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, tra coloro che siano provvisti del diploma di abilitazione tecnica di corrispondente indirizzo.

     Ai concorsi di cui al presente articolo sono ammessi anche coloro che siano in possesso del diploma di licenza da scuola tecnica o da scuola d'arte o da scuola professionale femminile, integrata da titoli di preparazione e di servizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     L'esercizio della professione richiesto dal presente articolo deve essere di durata non inferiore a tre anni.

 

          Art. 6.

     Le promozioni al grado 9° previste dalla tabella A annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esami di idoneità agli insegnanti tecnici-pratici che, alla data del decreto col quale viene indetto l'esame, abbiano rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

     L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore [4] .

 

          Art. 7.

     L'esame per merito distinto previsto dall'art. 6 del presente decreto è indetto ogni due anni entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

     L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

 

          Art. 9.

     I posti di insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche delle scuole di avviamento professionale e i posti di ruolo vacanti per assenza di titolari sono temporaneamente conferiti a personale non di ruolo dai direttori secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute negli articoli 1,3,4,5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto [5] .

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 10.

     Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella A, parte terza, allegata alla legge 22 aprile 1932, n. 490, sono inquadrati nei ruoli di cui alla tabella A annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella A annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

     Fino a quando gli esami previsti dall'art. 6 continueranno ad essere sospesi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella A annessa al presente decreto saranno conferite in base al solo requisito dell'anzianità.

     Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche che non risulteranno idonei, ai sensi del presente articolo, per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continueranno a prestare servizio con la qualifica ed il trattamento giuridico ed economico stabiliti per i ruoli di attuale appartenenza che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.

 

          Art. 10 bis. [6]

     I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950.

 

          Art. 11.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dall'art. 2 della L. 11 dicembre 1952, n. 2528. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[3] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[4] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[6] Articolo inserito dalla legge di ratifica.